Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25201 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. VI, 28/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 28/11/2011), n.25201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

G.G.M. (OMISSIS), G.M.A.

((OMISSIS)) S.V. ((OMISSIS))

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA LUCULLO 3, presso lo studio

dell’avvocato ADRAGNA NICOLA, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato PIACENTINO MASSIMO, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ DELLA REGIONE

SICILIANA (OMISSIS) (già Assessorato dei Lavori Pubblici della

Regionale Siciliana) in persona dell’Assessore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

e contro

TIV SRL IN LIQUIDAZIONE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1585/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

23.9.09, depositata il 14/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per le ricorrenti l’Avvocato Nicola Adragna che si riporta agli

scritti; chiede la trattazione del ricorso in pubblica udienza e

deposita cartolina postale di avvenuta notifica e plico di compiuta

giacenza;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FUCCI

Costantino che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

1. – E’ stata depositata la seguente relazione a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza in data 14 ottobre 2009 la Corte d’appello di Palermo, nel determinare l’indennità di espropriazione e di occupazione d’urgenza dovute alle signore S.V., nonchè M.A. e G.G.M. da T.I.V. s.r.l, ha dichiarato l’Assessorato regionale lavori pubblici della Regione Siciliana privo di legittimazione passiva, avendo concesso il compimento delle opere e delle espropriazioni ad un’associazione temporanea di imprese, con convenzione in data 7 dicembre 1989 e successive convenzioni integrative del 1990, in forza della L.R. siciliana 29 aprile 1985, n. 21, art. 42.

Contro la sentenza, non notificata, ricorrono le attrici, per quattro motivi. L’Assessorato resiste con controricorso.

Il ricorso può essere deciso in camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

I primi due motivi di ricorso denunciano la violazione degli artt. 112 e 184 c.p.c., per avere la corte territoriali le pronunciato d’ufficio su una questione erroneamente qualificata di legittimazione passiva, laddove si trattava della titolarità passiva del rapporto controverso, e basandosi su un documento (convenzione tra assessorato e associazione temporanea d’imprese) depositata nel giudizio dall’assessorato, che inizialmente era rimasto contumace, dopo che si era maturata la preclusione dell’art. 184 c.p.c. I due motivi sono manifestamente infondati. Sul punto questa corte si è già pronunciata con la sentenza 14 febbraio 2002 n. 2102, nel senso che per la L.R. siciliana 29 aprile 1985, n. 21, art. 42 il concessionario assume nei confronti dei terzi tutte le obbligazioni negoziali, indennitarie e risarcitorie derivanti dall’esecuzione dell’opera, escludendo ogni rapporto diretto tra i terzi e l’ente concedente. Il difetto di legittimazione passiva, sempre rilevabile d’ufficio, va valutato esclusivamente in base alla prospettazione della domanda come formulata dall’attore (Cass. 3 dicembre 1999 n. 13467), e prescindendo da qualsiasi indagine in punto di fatto (nel caso in esame, dal contenuto della convenzione tardivamente depositata dall’assessorato). Esso sussiste quando – come nella presente fattispecie – il convenuto non risulti essere il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, l’azione può essere esercitata, e attiene pertanto alla verifica, secondo la prospettazione attrice, della regolarità formale del contraddittorio, mentre l’effettiva titolarità passiva del rapporto giuridico controverso attiene al merito della controversia (Cass. 7 maggio 2003 n. 6935) ed è conseguentemente subordinato ad accertamenti di fatto da condurre in concreto nelle singole fattispecie.

Il terzo motivo deduce la violazione della L.R. Siciliana n. 21 del 1985, art. 42. La disposizione, in un’interpretazione costituzionalmente orientata e perciò rispettosa delle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dovrebbe implicare la responsabilità della pubblica amministrazione beneficiaria dell’espropriazione, oltre che del concessionario, perchè sia garantita la piena soddisfazione del credito del proprietario espropriato.

Il motivo è manifestamente infondato. L’art. 1 del Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che nell’interpretazione della Corte europea – recepita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 348 del 2007 – esige una riparazione integrale del pregiudizio subito dal proprietario che subisce una “espropriazione isolata”, non si occupa dell’individuazione del soggetto al quale la legge impone il pagamento della relativa indennità.

Il quarto motivo denuncia la falsa applicazione della L.R. Siciliana n. 21 del 1985, art. 42 nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L.R. Siciliana 12 gennaio 1993, n. 10, art. 45 che ha soppresso ogni accenno al trasferimento in capo al concessionario delle obbligazioni negoziali, indennitarie e risarcitorie derivanti dall’esecuzione dell’opera.

Anche tale motivo è manifestamente infondato. La novella invocata dalle ricorrenti è stata emanata in data assai posteriore a quella della convenzione con la quale l’amministrazione aveva trasferito in capo all’associazione temporanea d’imprese i poteri e le connesse responsabilità relativi all’espropriazione, e pertanto non poteva – in mancanza di una diversa, espressa previsione – trovare applicazione retroattiva, travolgendo le posizioni contrattuali fissate da quella convenzione, che aveva già prodotto i suoi effetti con riguardo alle opere dichiarate di pubblica utilità sin dal 18 dicembre 1989, secondo la ricostruzione del giudice di merito.

Si propone pertanto che il ricorso sia dichiarato manifestamente infondato in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti.

I ricorrenti hanno depositato una memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione e la memoria, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione.

4. In riferimento alla memoria depositata, il collegio ritiene di dover aggiungere alla relazione le seguenti considerazioni.

La TIV s.r.l., società consortile succeduta all’associazione temporanea d’imprese concessionaria dell’opera pubblica per la quale è stata eseguita l’espropriazione in danno delle resistenti, è stata chiamata in giudizio, nella predetta qualità, dalle stesse odierne ricorrenti con l’atto introduttivo.

Nella sentenza impugnata non ci si limita ad affermare il valore della concessione depositata in giudizio, ai fini della legittimazione, e a riprodurre la clausola di puntuale applicazione della L.R. n. 21 del 1985, art. 42 ma si afferma altresì che le attrici avevano conosciuto la qualità della TIV s.r.l. dalla lettera 2 novembre 2003 con cui detta società aveva offerto l’indennità provvisoria.

Peraltro, non risulta che nel giudizio di merito sia stata controversa la qualità di concessionaria della TIV s.r.l., nè l’applicabilità ratione materiae della L.R. Siciliana n. 21 del 1985, uniche questioni di fatto che potrebbero influire sulla titolarità passiva del rapporto.

Non risulta poi – e neppure le ricorrenti allegano – che sia stata sollevata davanti al giudice di merito la questione della tardività del deposito della concessione, premessa indispensabile per la riproposizione della medesima questione in sede di legittimità.

Infine, la tardività del deposito del documento dovrebbe essere dimostrata da un documento del quale nel ricorso non s’indica il luogo in cui sarebbe stato prodotto nel presente giudizio, come è richiesto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., n. 6, nè poi il documento è stato prodotto – sia pure in copia – con il ricorso, come è richiesto a pena d’improcedibilità del ricorso medesimo (art. 369 c.p.c., n. 4).

Alla luce delle considerazioni che precedono la questione dell’esistenza e del contenuto della concessione traslativa non può essere discussa in questa sede, nella quale il giudizio resta circoscritto alla questione di diritto dell’interpretazione e applicazione della L.R. siciliana n. 21 del 1981, art. 41 questione già risolta da questa corte nel senso già ricordato nella relazione.

4. – Il ricorso è respinto per manifesta infondatezza. Le spese sono a carico della parte ricorrente e sono liquidate come in dispositivo.

Il rigetto del ricorso è correlato all’esistenza di precedenti.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza e ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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