Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25201 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. I, 10/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12672/2019 proposto da:

E.O., elettivamente domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv.to Vincenzina Salvatore;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 13/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2020 da Dott. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. E.O., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Napoli, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale ed ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a), dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e art. 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) ed art. 8 essendosi il decidente limitato a recepire il giudizio della Commissione territoriale senza approfondire la posizione del ricorrente in relazione segnatamente alla situazione del paese di provenienza; 2) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14 avendo il decidente ricusato l’accesso alla protezione sussidiaria quantunque in ragione della situazione di instabilità socio politica la (OMISSIS) non possa considerarsi un paese sicuro; 3) della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, avendo il decidente ricusato l’accesso alla protezione umanitaria senza operare alcuna distinzione tra le diverse forme di protezione, accomunando nell’argomentazione di rigetto le protezioni maggiori e quella umanitaria con la conseguenza che risulta completamente omessa la motivazione del rigetto di quest’ultima.

Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso.

Memoria del ricorrente ex art. 380-bis1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso va dichiarato improcedibile poichè la copia del decreto impugnato depositata agli atti del giudizio in adempimento dell’obbligo imposto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, manca della pagina 5.

E poichè la predetta pagina avrebbe dovuto contenere l’esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale ha confermato il diniego delle misure di protezione internazionale richieste dal ricorrente già pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale, il dictum oggetto della pretesa cassazione non è scrutinabile, nè è altrimenti possibile ricostruire il contenuto della decisione, rendendosi perciò in tal modo il ricorso improcedibile (Cass., Sez. I, 8/07/2020, n. 14347).

3. Spese alla soccombenza e doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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