Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25201 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25201 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: DE RENZIS ALESSANDRO

SENTENZA

sul ricorso proposto
DA

-TEDESCO FRANCA
-PARIS! MAIORANA LEONARDO
-PARISI MAIORANA SALVATORE
hsa.a. 11443)5z
£1,(24,U c Pplusi
” 29°
elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Acilia n. 4, presso lo studio dell’Avv. Antonio Funari, rappresentati e difesi,
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Lorenzo Carini e Vito De Stefano come da procura a margine del ricorso
Ricorrenti

Data pubblicazione: 08/11/2013

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CONTRO
USTICA LINES S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore Vittorio Morace, elettivamente domiciliata in
Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Scarcella (con

del controricorso
Controricorrente
per la cassazione della sentenza n. 128/08 della Corte di
Appello di Palermo del 7.02.2008/18.03.2008 (R.G. n. 839
dell’anno 2005).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 01.010.2013 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Marcelle Matera, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

FATTO E DIRITTO
I. Con ricorso, depositato il 6.03.2002, FILIPPO PARIS!
MAIORANA conveniva in giudizio la USTICA LINES S.p.A.
per sentir accertare il proprio diritto all’indennità di missione, prevista dall’art. 31 del CCNL per l’imbarco degli equipaggi e dei natanti veloci per trasporto passeggeri, corrispondente a 807 giorni, con la condanna della società datrice di lavoro al pagamento della somma di € 28.653,03
(pari a £. 65.000).
Il Tribunale di Trapani,

all’esito dell’istruzione con

studio in Trapani, Corso Italia n. 17) per procura a margine

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l’escussione dei testi ammessi, con sentenza n. 611 del
2004 riconosceva il diritto del Parisi alla corresponsione
delltt indennità anzidetta limitatamente a 400 giorni, con
condanna della società convenuta al pagamento a favore

della minore somma di € 9.885,24.
Tale decisione, appellata in via principale dagli eredi
dell’originario ricorrente ed in via incidentale dalla società
Ustica Lines, è stata riformata dalla Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 365 del 2007, che, disatteso il gravame principale ed in accoglimento di quello incidentale,
ha rigettato la domanda azionata originariamente dal Parisi, con accoglimento della domanda della società alla ripetizione della somma di € 9.885,24, oltre accessori, dal
28.07.2007.
Gli eredi del Parisi indicati in epigrafe ricorrono per cassazione con tre motivi.
La società USTICA LINES S.p.A. resiste con controricorso.
2. In via preliminare va preso atto della rinuncia al ricorso
per cassazione.
La rinuncia risulta sottoscritta dai ricorrenti indicati in epigrafe, nella loro qualità di eredi PARIS! MAIORANO
FILIPPO, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Lorenzo Carini
e Vito Di Stefano.
In tale situazione s’impone la dichiarazione di estinzione

degli eredi del ricorrente, deceduto nelle more del giudizio,

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del processo per rinuncia.
Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese del
giudizio di cassazione.
PQM
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio, compensa le

Così deciso in Roma addì 1° ottobre 2013

li Cons. rei est.

spese.

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