Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25200 del 28/11/2011
Cassazione civile sez. III, 28/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 28/11/2011), n.25200
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
EDITORIALE NORD SOC. COOP ARL (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
ILDEBRANDO GOIRAN 23, presso lo studio dell’avvocato FALZETTI MAURO,
che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CAMPINI
MICHELE, ALABISO ROBERTO giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
B.V.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA MERULANA 141, presso lo studio dell’avvocato ALVITI
MAURIZIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
VENTURINI ANTONFRANCESCO giusta mandato speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
contro
I.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, P.LE FLAMINIO 9, presso lo studio dell’avvocato FOTI CARLO
SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende giusta procura n calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
P.G., BU.DA.DI., M.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2376/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
5/11/08, depositata l’08/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito l’Avvocato Giancarlo Contento (delega avvocato Roberto
Alabisio) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Venturini Antonfrancesco difensore del
controricorrente ( B.) che si riporta agli scritti è presente
il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che aderisce alla
relazione.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
1. L’Editoriale Nord Soc. Coop. a r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell’8 giungo 2009, con la quale la Corte d’Appello di Roma ha respinto gli appelli principali di essa ricorrente, di M.G. e di Bu.Di.Da. e quelli incidentali di B.W.M. e P.G. avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Roma nella controversia fra tutti detti soggetti ed inoltre I.A..
Hanno resistito, con separati controricorsi, soltanto I. A. e B.W.M., mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“… 3. Il ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c. I tre motivi sui quali il ricorso si fonda – il primo denunciante vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., art. 3 di violazione dell’art. 1304 c.c. ed il secondo ed il terzo vizi ai sensi dello stesso art. 360 c.p.c., n. 5 rispettivamente per “insufficiente motivazione in punto di diffamazione a mezzo stampa” e per “omessa e insufficiente motivazione in punto di quantificazione della somma statuita a titolo di risarcimento danni” – non si concludono il primo con la formulazione del prescritto quesito di diritto e gli altri due non si concludono, nè contengono il c.d. momento di sintesi espressivo della ed. “chiara indicazione”, alla quale alludeva l’art. 366-bis c.p.c. (si vedano già Cass. (ord.) n. 16002 del 2007 e Cass. sez. un. n. 20603 del 2007, nonchè la conforme giurisprudenza successiva).
E’ da rilevare, inoltre, che l’art. 366-bis c.p.c. è applicabile al ricorso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. L’art. 58, comma 5, della legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati – come nella specie – dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010). Nel contempo, non avendo avuto l’abrogazione effetti retroattivi l’apprezzamento dell’ammissibilità dei ricorsi proposti anteriormente a quella data continua a doversi fare sulla base della norma abrogata.”.
2. Il Collegio, letta la relazione ed esaminati gli atti, rileva che ne sono condivisibili le argomentazioni e le conclusioni, alle quali nulla è necessario aggiungere.
Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore di ognuno dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione ai resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milleottocento/00, di cui duecento/00 per esborsi a favore dell’ I. ed in Euro duemiladuecento/00 a favore del B., oltre, a favore di ognuno, spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011