Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25200 del 17/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 17/09/2021, (ud. 16/02/2021, dep. 17/09/2021), n.25200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10915-2020 proposto da:

U.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato DIEGO GIUSEPPE PERRICONE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 644/2019 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 16/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Caltanissetta, attinta dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 19 e art. 702-quater c.p.c., ha confermato il diniego in prima istanza della protezione internazionale e della protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 avendo il decidente denegato il riconoscimento delle misure richieste sul presupposto della sua divisata inattendibilità quantunque a questo fine non fosse stata operata alcuna contestualizzazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente in relazione tanto all’ambito di provenienza che al paese di origine e non vi fosse stato alcun confronto con le fonti; 2) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 avendo il decidente escluso la ricorrenza nella specie delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), sul presupposto della divisata inattendibilità del richiedente, sicché, una volta rettamente applicato il D.Lgs. n. 251 del 2007, citato art. 3 la decisione sfavorevole sul punto avrebbe dovuto essere conseguentemente rivista; 3) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 avendo il decidente ricusato l’accesso alla protezione sussidiaria, senza applicare correttamente la nozione giuridica di “violenza generalizzata” e “conflitto armato”, senza consultare alcuna fonte informativa riguardo ai fatti narrati dal ricorrente e alla situazione interna della regione di provenienza (Punjab); 4) della violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e art. 3 CEDU avendo il decidente ricusato l’accesso alla protezione umanitaria, ancorché accogliendosi il primo motivo di ricorso si dovessero giudicare attendibili le dichiarazioni rese dal richiedente e la fondatezza dell’allegato fumus persecutionis.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c. ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità. La Corte d’Appello ha estesamente motivato in ordine alle ragioni per il quale il racconto del richiedente non depone in favore della sua credibilità (cfr. pag. 5-8 della motivazione), rilevando che ” U.S. non ha circostanziato adeguatamente il suo racconto nemmeno nel rispondere alle domande di approfondimento della Commissione” ed evidenziando le lacune e le incongruenze emerse da esso non chiarite dal ricorrente, sebbene fosse stato lui l’artefice della polemica religiosa innescata con le autorità del proprio villaggio ragione della fatwa pronunciata nei suoi confronti.

E dunque, mentre il giudizio espresso dalla Corte d’Appello si uniforma al paradigma della procedimentalizzazione tracciata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 – segnatamente laddove rilevando le contraddittorietà emerse dal racconto del richiedente, non sciolte dalle sue risposte, evidenzia che è mancato da parte sua ogni ragionevole sforzo per circostanze della domanda – la censura spiegata con il motivo si rivela del tutto generica non indicando il quomodo ed il quando della denunciata violazione, sicché essa incarna, contravvenendo perciò al precetto di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, una mera perorazione a rinnovare il giudizio di fatto.

3. Il secondo motivo di ricorso e, di riflesso, pure il quarto, accorpabili in quanto entrambi giustificano la loro deduzione sul presupposto che, accogliendosi il primo motivo di ricorso, il ricorrente possa giudicarsi attendibile, restano conseguentemente assorbiti dall’inammissibilità che inficia il predetto primo motivo di ricorso.

4. Il terzo motivo di ricorso, pur se articolato su più censure, si rivela nel complesso inammissibile poiché non si accorda con il contenuto della decisione, dato che la Corte d’Appello ha osteso il proprio convincimento in ordine all’insussistenza delle condizioni per accordare la protezione sussidiaria in base al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), indicando in modo puntualmente identificabile le fonti informative a tal fine consultate e, dunque, la censura che lamenta – non già che il decidente avrebbe dovuto consultare altre fonti – ma al contrario che nessuna fonte è stata consultata si rivela per questo del tutto distonica rispetto al decisum.

5. Il ricorso va dunque giudicato inammissibile.

6. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo, ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 16 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

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