Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25200 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26539-2017 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

T.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASSEGGIATA

DI RIPETTA 25, presso lo studio dell’avvocato LUCILLA IAPICHINO, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ADRIANO COLOMBAN,

ANDREA MARINELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 257/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 08/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. SPENA

FRANCESCA.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza in data 28 febbraio – 8 maggio 2017 n. 257 la Corte d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto l’opposizione proposta dall’ing. T.T. avverso l’iscrizione d’ufficio alla gestione separata e le richieste di pagamento della contribuzione per gli anni 2005 e 2006, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli era iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale, esclusa la maturazione della prescrizione dei contributi, osservava essere pacifico in fatto che il T. era dipendente a tempo pieno dell’Università di Bologna ed aveva svolto attività libero professionale in maniera saltuaria, versando ad INARCASSA il contributo integrativo.

Anche a voler prescindere dal carattere non-abituale della attività libero professionale, la pretesa dell’INPS era infondata alla luce dell’iscrizione del T. all’Albo degli ingegneri e dal versamento del contributo integrativo ad INARCASSA.

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura, cui l’intimato resistito con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio – ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;

che la parte controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 12 (conv. con L. 15 luglio 2011, n. 111), entrambi in relazione agli articoli: L. 4 marzo 1958 n. 179, art. 3,; L. 3 gennaio 1981, n. 6, artt. 10 e 21; Statuto INARCASSA approvato con D.I. 28 novembre 1995, artt. 7, 23 e 37 (comunicato del 20.12.1995, n. 1189700), per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

che il controricorrente ha dedotto la inammissibilità del ricorso per non essere stato censurato l’accertamento di non abitualità dell’esercizio della professione; tale eccezione è infondata in quanto l’unica ratio decidendi della sentenza impugnata è costituita dal versamento del contributo integrativo ad INARCASSA mentre la non abitualità della professione non è stata oggetto di accertamento ai fini della decisione;

che il motivo è manifestamente fondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 18865 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018);

che, non essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, che dovrà accertare se sussistano in punto di fatto gli estremi per l’iscrizione presso la Gestione separata tenendo conto del fatto che l’obbligo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante non solo dall’esercizio abituale (ancorchè non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione (cfr., in termini, Cass. n. 32166 del 2018, cit.);

che il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione;

che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’Appello di BOLOGNA in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA