Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2520 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 27/09/2018, dep. 29/01/2019), n.2520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16448-2017 proposto da:

A.C., R.R., nella qualità di genitori

esercenti la patria potestà sul minore A.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI PIETRALATA 140, presso lo

studio dell’avvocato SAUL GUERRA, rappresentati e difesi

dall’avvocato ROSITA DI LORENZO;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI AVEZZANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio

dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIULIA DI DONATO;

– controricorrente –

contro

TEKNEKO SISTEMI ECOLOGICO SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE

FILIBERTO 109, presso lo studio dell’avvocato PARIDE SFORZA,

rappresentata e difesa dagli avvocati GUIDO PONZIANI, ALFREDO

RETICO;

– controricorrente –

contro

Milano Assicurazioni SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 403/2016 del TRIBUNALE di AVEZZANO, depositata

il 29/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2018 dal Consigliere Dott. MARIO CIGNA.

Fatto

PREMESSO

che:

A.C. e R.R., in qualità di genitori legali rappresentanti di A.M., convennero dinanzi al Tribunale di Avezzano il locale Comune per sentirlo condannare al pagamento della somma di euro 800.000,00 a titolo di risarcimento – ex art. 2051 c.c. – del danno subito dal minore (all’epoca di anni otto), che, il 2-1-2010 in Avezzano, località (OMISSIS), mentre giocava con amici, aveva preso in mano un grosso petardo, presente per strada e non rimosso dal Comune dopo la festività del Capodanno; ma lo stesso era esploso, provocando gravissime lesioni alla mano destra, tali da imporne l’amputazione integrale.

Si costituì il Comune, contestando l'”an” ed il “quantum” e chiedendo di chiamare in causa la Tekneko Sistemi Ecologici srl, alla quale aveva affidato in appalto il servizio di pulizia delle strade.

La Tekneko Sistemi Ecologici srl contestò sia la domanda dell’attore sia quella di garanzia e chiese, comunque, di chiamare in causa la Milano Assicurazioni SpA (ora Unipolsai), con la quale aveva stipulato contratto di assicurazione per la responsabilità civile.

La Milano Assicurazioni SpA aderì alla difesa delle altre parti. Con sentenza 403 del 21/29-4-2016 l’adito Tribunale rigettò la domanda; in particolare ritenne insussistente il rapporto di causalità tra la cosa ed il danno, in quanto interrotto da una condotta del danneggiato (prendere in mano il petardo anzichè avvisare l’Autorità) straordinaria ed imprevedibile, idonea da sola a determinare l’evento.

Con ordinanza ex art. 348 bis e ter c.p.c. del 12/4-4/5/2017 la Corte d’Appello di L’aquila ha dichiarato inammissibile l’appello. A.C. e R.R., nella loro qualità, propongono ricorso per Cassazione sia avverso la detta sentenza, affidato a tre motivi, sia avverso la detta ordinanza, affidato ad un unico motivo.

Il Comune di Avezzano resiste con controricorso.

La Tekneko Sistemi Ecologici srl e la UnipolSai Assicurazioni SpA non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Il Relatore ha proposto la trattazione del ricorso in camera di Consiglio non partecipata della sesta sezione civile ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c, evidenziandone la “improcedibilità per mancato rispetto delle previsioni di cui all’art. 369 c.p.c.: salvo ulteriore controllo degli atti di causa, la sentenza di primo grado e la ordinanza di secondo grado ex art. 348 bis e ter c.p.c. non risultano depositate in copia autentica e comunque le copie appaiono prive della attestazione autografa di conformità al corrispondente documento informatico; non risulta, inoltre, depositata la relata di notifica, con relativa attestazione autografa di conformità, dei detti provvedimenti (Cass. 30765/2017; Cass. sez. unite 10266/2018; Cass. 30918/2017); in subordine inammissibilità ex art. 366 c.p.c., in quanto nel ricorso è stata effettuata una riproduzione di atti processuali con mere proposizioni di collegamento tra gli stessi, e gli stessi motivi, peraltro aspecifici, appaiono esposti in modo cumulato (v. pagg 59, 63,67 e 71), non consentendo di cogliere i fatti rilevanti ai fini della comprensione degli stessi (Cass. 15180/2010; Cass. S.U. 5698/2012; Cass. 3385/2016)”.

A.C. e R.R., nella loro qualità, hanno presentato ulteriori memorie.

Diritto

RILEVATO

che:

Con il primo motivo proposto avverso la sentenza di primo grado i ricorrenti denunciano “violazione e falsa applicazione del diritto, error in procedendo, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., vizio nell’applicazione del diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1. n. 3, mancata valutazione della prova, nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa valutazione di fatti decisivi, principali e/o secondari oggetto di discussione, omessa valutazione delle prove testimoniali di parte attrice, omesso riferimento a fonti di prova, raccolte nell’ambito del giudizio, per fondare la decisione”.

Con il secondo motivo proposto avverso la sentenza di primo grado i ricorrenti denunciano “violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., violazione e falsa applicazione della norma di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, errata definizione di “caso fortuito, concetto di evento straordinario, assolutamente eccezionale, atipico atto ad escludere il nesso di causalità, esclusione della sussistenza di caso fortuito nell’ipotesi delle festività del Capodanno, oggetti concretamente o potenzialmente pericolosi abbandonati sulle strade, vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa valutazione di fatti decisivi, principali e/o secondari oggetto di discussione”. Con il terzo motivo proposto avverso la sentenza di primo grado i ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., omessa prova liberatoria da parte delle convenute, violazione e falsa applicazione del diritto, error in procedendo, violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., vizio nell’applicazione del diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, omessa valutazione di fatti decisivi principali e/o secondari oggetto di discussione, concetto di diligenza, traslazione della condotta di altro soggetto al caso di specie, traslazione integrale del contenuto di un’ordinanza di Corte di Cassazione al caso di specie, omesso riferimento ad elementi giustificanti tale sussunzione, adattamento o applicazione, diversità dei casi, lacunosità argomentativa della sentenza per quanto attinente l’esclusione della responsabilità oggettiva delle convenute, contraddittorietà della sentenza”.

Con l’unico motivo proposto avverso l’ordinanza di inammissibilità della Corte d’Appello i ricorrenti deducono “violazione della legge processuale, violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, error in procedendo, violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c., violazione dell’art. 116 c.p.c., omesso esame da parte dei giudici di secondo grado in ordine a questioni dedotte in appello, omessa valutazione delle prove, omessa valutazione di un fatto decisivo, esclusione del nesso di causalità in virtù della sussistenza della responsabilità per culpa in vigilando e non per l’evento imputabile esclusivamente al danneggiato, ordinanza extra petita.

Alla stregua del completo controllo degli atti e dei rilievi contenuti nelle ulteriori memorie difensive, il ricorso va ritenuto procedibile, stante l’avvenuto rituale deposito di entrambi i provvedimenti impugnati, unitamente alla relata di notifica, avvenuta telematicamente, con attestazione autografa di conformità.

Il ricorso è, tuttavia, inammissibile ex art. 366 c.p.c., in quanto, come evidenziato in proposta, nello stesso è stata effettuata una riproduzione di atti processuali con mere proposizioni di collegamento tra gli stessi, e gli stessi motivi, peraltro aspecifici, appaiono esposti in modo cumulato (v. pagg 59, 63,67 e 71), non consentendo di cogliere i fatti rilevanti ai fini della comprensione degli stessi (Cass. 15180/2010; Cass. S.U. 5698/2012; Cass. 3385/2016).

Le argomentazioni sostenute in memoria non sono idonee a superare detto rilievo.

In ogni modo, per quanto è stato possibile comprendere, le doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado sono tutte inammissibili in quanto si risolvono, anche quelle sub specie di violazione di legge, in una rivalutazione della “quaestio facti”, non consentita in questa sede al di fuori dei limiti indicati da Cass. S.U. 8053 e 8054/2014, secondo cui “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369, comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”; fatto storico (nel senso su precisato) omesso non specificamente indicato nel ricorso in esame; in particolare, non sussiste la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale), che, come precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito da Cass. S.U. 16598/2016, è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Le doglianza proposta avverso l’ordinanza della Corte d’Appello è comunque inammissibile anche alla stregua di quanto statuito da questa S.C., secondo cui “l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c., non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione” (Cass. S.U. 1914/2016).

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.400,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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