Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2520 del 03/02/2010

Cassazione civile sez. I, 03/02/2010, (ud. 23/10/2009, dep. 03/02/2010), n.2520

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12521/2008 proposto da:

M.A. (c.f. (OMISSIS)), P.A. (c.f.

(OMISSIS)), PO.AN. (c.f. (OMISSIS)),

P.L. (c.f. (OMISSIS)) in qualità di eredi di

P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA QUINTILIO

VARO 133, presso l’avvocato GIULIANI ANGELO, che li rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il

12/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/10/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto 12 marzo 2007, la Corte d’appello di Roma, decidendo sulla domanda proposta dai signori M.A., A., An. e P.L., tutti eredi di P.S. deceduto (OMISSIS), condannò la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell’equa riparazione dovuta per l’irragionevole durata di un processo di cui era stato parte il comune dante causa dei ricorrenti, liquidando per i cinque anni eccedenti la durata ragionevole il danno non patrimoniale in Euro 5.000,00, ciascuno per la sua quota di eredità, con gli interessi dal decreto, e liquidò per spese di giudizio, poste a carico dell’amministrazione e distratte a favore dell’avvocato Angelo Giuliani, Euro 200,00 per diritti e Euro 600,00 per onorari.

Per la cassazione del decreto, non notificato, ricorrono gli eredi P. con atto notificato in data 29 aprile 2008, con due mezzi d’impugnazione.

L’amministrazione non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si censura la statuizione della corte territoriale, di far decorrere gli interessi legali dovuti sull’equa riparazione liquidata, dalla data del decreto anzichè da quella della domanda.

Il mezzo è fondato, in conformità della consolidata giurisprudenza di questa corte (Cass. 12 settembre 2005 n. 18105), e comporta la cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto, in base al principio di diritto che segue:

gli interessi sulla somma liquidata a titolo di equa riparazione per superamento della ragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, vanno riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla corte d’appello, e non già a decorrere dal decreto.

L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri due, vertenti sulla pronuncia accessoria di liquidazione delle spese.

Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato in relazione al motivo in esame, rimanendo in tal modo assorbito quello relativo alla pronuncia accessoria sulle spese del giudizio, e la causa può essere decisa anche nel merito, con la condanna dell’amministrazione al pagamento degli interessi legali sulla somma liquidata, decorrenti dalla data della domanda giudiziale.

Le spese del giudizio sono a carico dell’amministrazione soccombente, e sono liquidate per ciascuno dei quattro ricorrenti, per il grado svoltosi davanti alla corte territoriale, in complessivi Euro 859,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 500,00, con la maggiorazione della pluralità delle parti) per onorari ed Euro 309,00 (espunte le voci non documentate o non ripetibili “esame testo integrale decreto”, “Consultazione cliente”, “Corrispondenza informativa cliente”, “Accesso agli uffici”, “Diritto di vacazione”) per diritti, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Sono inoltre a carico dell’amministrazione soccombente le spese del grado di legittimità, in ragione di un terzo, con compensazione dei due terzi rimanenti, vertendo residua la materia del contendere solo sugli interessi. Esso sono liquidate per l’intero come in dispositivo e distratte a favore dell’avvocato Angelo Giuliani, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente, a titolo di equa riparazione, la somma di Euro 3.750,00, con gli interessi dalla domanda al saldo; liquida le spese processuali:

per il giudizio davanti alla corte d’appello, per ciascuna delle parti, in Euro 50,00 per esborsi, Euro 309,00 per diritti, Euro 500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, che pone a carico dell’amministrazione disponendo che siano distratte a favore dell’avvocato Angelo Giuliani;

per il giudizio di legittimità in Euro 1.280,00 per onorari (Euro 800,00, così aumentate per la pluralità delle parti), oltre ad Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, che pone a carico dell’amministrazione nei limiti di un terzo, disponendo che siano distratte a favore dell’avvocato Angelo Giuliani, e compensando tra le parti gli altri due terzi.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 23 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2010

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