Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2520 del 01/02/2018


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Cassazione civile, sez. I, 01/02/2018, (ud. 29/09/2017, dep.01/02/2018),  n. 2520

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Milano Assicurazioni s.p.a., con atto di citazione notificato il 2 marzo 2007, conveniva in giudizio Poste Italiane s.p.a. avanti al Tribunale di Torino deducendo che era stato emesso un assegno non trasferibile intestato a C.D. sul conto corrente intestato a Fondiaria SAI s.p.a., il quale era stato posto all’incasso tramite la convenuta; in seguito, spiegava l’attrice, il beneficiario del titolo aveva lamentato di non aver mai ricevuto l’assegno e sporgeva denuncia sull’accaduto; l’istante rilevava, così, di aver dovuto emettere nuovo assegno in favore del predetto C.. Milano Assicurazioni assumeva che il pagamento era stato effettuato da persona diversa dall’effettivo beneficiario in violazione della clausola di non trasferibilità del titolo e in conseguenza di una condotta negligente di Poste Italiane.

Quest’ultima, nel costituirsi in giudizio, opponeva che l’importo dell’assegno era stato versato su di un libretto intestato al predetto C.D., il quale era stato identificato mediante documento d’identità e codice fiscale; rilevava di aver assolto con diligenza all’obbligo identificativo che le incombeva e contestava alla controparte la scelta incauta di inviare l’assegno per posta ordinaria al beneficiario, visto che il D.P.R. n. 166 del 1973, art. 83, faceva espresso divieto di includere nella corrispondenza ordinaria e nelle raccomandate denaro e oggetti preziosi.

Il Tribunale di Torino riteneva che l’attrice dovesse rispondere a norma dell’art. 1227 c.c., comma 2, della spedizione dell’assegno per posta ordinaria: in conseguenza, il risarcimento del danno occorso, commisurato all’importo portato dall’assegno, era ridotto del 50%; il pregiudizio patrimoniale che la convenuta era condannata a ristorare veniva così fissato nella somma di Euro 2.160,00, cui erano aggiunti interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo. Il Tribunale compensava, poi, le spese di lite.

2. – Milano Assicurazioni proponeva gravame che la Corte di appello di Torino respingeva con sentenza del 19 marzo 2012.

3. – Tale pronuncia è impugnata per cassazione da Milano Assicurazioni, la quale svolge quattro motivi di ricorso. Poste Italiane, intimata, non ha svolto attività difensiva della presente sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi posti a fondamento dell’impugnazione sono i seguenti.

1.1. – Primo motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 43, comma 2, l. ass. (R.D. n. 1736 del 1933); violazione dell’art. 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un fatto decisivo della controversia. Rileva la ricorrente che il debitore cartolare è liberato soltanto se paga al creditore esattamente identificato, o al banchiere giratario per l’incasso, sicchè, se egli cade in errore, anche senza colpa, nella identificazione del soggetto legittimato alla prestazione, deve comunque provvedere a un secondo pagamento in favore dell’avente diritto.

1.2. – Secondo motivo: violazione dell’art. 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia. Osserva la ricorrente che nella responsabilità contrattuale la prestazione ricade interamente sotto la sfera di controllo del debitore, onde era incongruo attribuire rilievo al contributo causale, fornito dal creditore, consistente nella spedizione per posta ordinaria dell’assegno. Come il presentatore entri in possesso del titolo è evenienza che, ad avviso dell’istante, non rileva: la banca avrebbe dovuto piuttosto rappresentarsi la possibilità che il titolo fosse caduto nelle mani sbagliate. Infatti l’istituto di credito deve considerarsi responsabile del finale pagamento del titolo al soggetto cui spetta la prestazione e, quando l’assegno sia pagato a soggetto non legittimato, la banca deve risponderne in modo esclusivo.

1.3. – Terzo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 41 c.p., e art. 1227 c.c., comma 1; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; violazione dell’art. 116 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia. Rileva in sintesi la ricorrente che ove la controparte avesse correttamente identificato il portatore dell’assegno, avvedendosi, quindi, che il legittimo beneficiario di esso non si identificava con il soggetto che lo aveva girato per l’incasso, il titolo, munito di clausola di non trasferibilità, non avrebbe potuto essere incassato. Sul punto l’istante richiama la giurisprudenza di questa S.C. secondo cui la spedizione dell’assegno per corrispondenza non possa dar luogo ad alcun concorso colposo del creditore nel prodursi dell’evento dannoso.

1.4. – Quarto motivo: violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., sul riparto delle spese di giudizio in caso di soccombenza, nonchè degli artt. 1219,1223 e 1224 c.c., in tema di decorrenza degli interessi di mora; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia. La ricorrente censura la sentenza impugnata avendo riguardo al rigetto del motivo di impugnazione vertente sulla compensazione integrale delle spese di primo grado; oppone, altresì, che gli interessi accordati avrebbero dovuto decorrere dalla data di negoziazione del titolo o, quanto meno, dalla data di costituzione in mora della controparte, non certo dalla data della domanda giudiziale.

2. – Le censure svolte impongono le considerazioni che seguono.

2.1. – Il primo motivo non si confronta con la sentenza impugnata, la quale ha rilevato essere coperto da giudicato interno l’accertamento circa la responsabilità di Poste Italiane per aver identificato il portatore dell’assegno sulla scorta di un solo documento e “senza procedere al confronto delle sottoscrizioni su altri tipi di documenti personali” (pag. 10 della pronuncia). Il dato della natura, oggettiva o incolpevole, della responsabilità dell’intimata è privo, dunque di significato, giacchè, alla stregua di quanto irretrattabilmente accertato nel corso del giudizio di merito, Poste Italiane deve comunque rispondere della scorretta identificazione del presentatore del titolo.

E’ appena il caso di aggiungere che, proprio in ragione del predetto giudicato, deve escludersi che sulla definizione del presente giudizio interferisca la decisione che le Sezioni Unite sono chiamate ad emettere sul punto della precisa connotazione della responsabilità ex art. 43 l. ass. (ordinanze di rimessione Cass. 12 aprile 2017, n. 9403 e Cass. 17 maggio 2017, n. 12359).

2.2. – Il secondo e il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi, e sono fondati.

La Corte di appello ha ravvisato una responsabilità concorrente dell’odierna istante, osservando come le modalità di spedizione dell’assegno contravvenissero alle regole contenute nella disciplina di settore del servizio postale, in base alle quali era vietato includere nelle corrispondenze ordinarie, nelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore. Ha nella sostanza osservato che, essendo possibile che il soggetto tenuto al pagamento cadesse in errore nell’identificazione del titolare del diritto cartolare, era doveroso adottare le appropriate cautele per evitare che l’assegno giungesse nella disponibilità di soggetti non legittimati: a tal fine si imponeva, anzitutto, il rispetto delle prescrizioni del regolamento postale.

Va nondimeno osservato che l’accertata responsabilità di Poste Italiane per aver operato il pagamento in favore del soggetto non legittimato, che non è stato convenientemente identificato, si pone come fatto sopravvenuto all’inserimento del titolo nel plico inoltrato per posta ed è tale da escludere il nesso di causalità tra la condotta di Milano Assicurazioni e il pagamento operato in favore del soggetto accreditatosi come titolare del diritto cartolare (con riferimento all’ipotesi di falsificazione dell’assegno: Cass. 4 novembre 2014, n. 23460; Cass. 20 marzo 2010, n. 7618). In altri termini, l’evento dannoso prodottosi non dipende dall’inoltro dell’assegno a mezzo del plico postale – evenienza, questa, da cui può solo derivare la conseguenza dell’appropriazione del titolo da parte del non legittimato – ma dalla condotta dell’ente giratario per l’incasso, siccome responsabile del pagamento in favore di un soggetto diverso dal beneficiario.

2.2. – Il quarto motivo risulta per conseguenza assorbito nella parte in cui censura la statuizione sulle spese.

2.3.. – L’altro tema su cui verte il detto motivo investe la sentenza impugnata nella parte in cui questa, sull’evidente presupposto della natura moratoria degli interessi accordati, ne ha stabilito la decorrenza a far data dalla proposizione della domanda: ha ritenuto infatti la Corte di appello che nella fattispecie venisse in questione una responsabilità contrattuale, il che rendeva ovviamente inapplicabile la previsione di cui all’art. 1219 c.c., comma 2, n. 1. Ciò posto, l’assunto per cui i predetti interessi avrebbero dovuto decorrere da un momento anteriore rispetto a quello della domanda non merita condivisione, visto che l’istante nemmeno spiega le ragioni per cui, con riferimento alla specifica fattispecie, la mora debba collocarsi temporalmente in un frangente diverso rispetto a quello dell’introduzione del giudizio.

3. – In conclusione, vanno accolti il secondo e il terzo motivo e rigettato il primo, mentre il quarto deve ritenersi in parte assorbito e in parte infondato. La sentenza è cassata e la causa deve essere rinviata alla Corte di appello di Torino, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo, rigetta il primo e, per quanto di ragione, il quarto, che per il resto dichiara assorbito; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 29 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2018

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