Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 252 del 08/01/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 252 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 30053-2006 proposto da:

POLVERARI

EDGARDO PLVDRD29A27F3478,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CHIUSI 14, presso lo studio
dell’avvocato LIBERATI LAURA, rappresentato e difeso
dall’avvocato CINI LUIGI;
– ricorrente contro

2012
1894

PACI

PIERGIORGIO

PCAPGR42L12F347D,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PZZA CRATI 20, presso lo studio
dell’avvocato SABATINI LUIGI, rappresentato e difeso
dall’avvocato DEL PRETE DANILO;

Data pubblicazione: 08/01/2013

– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 524/2005 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 17/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/10/2012 dal Consigliere Dott. VINCENZO

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

CORRENTI;

SVOLGIMENTO DEL PROCESS(..)
Con citazione del 3.1.1991 Polverari Edgardo, premettendo che tra i terreni di sua
proprietà di cui al €21 mappali 18/1 e 80 ed al f, 19 mappali 55 e 90 del comune di
Mondavio e la proprietà Paci Picrgiorgio, f.19 mappali 94, 96, 79, 75. 164, 93.1 h8.
95 non esistevano più confini ed asserendo che il Paci aveva sconfinato occupando

per la determinazione dei confini, l’apposizione dei termini e la condanna al

Li

cessazione della abusiva occupazione.
IL Paci chiedeva il rigetto della domanda e spiegava riconvenzionale di usucapione
della porzione di terreno tra il confine naturale e quello catastale eventualmente
discordante.
Istruita la causa, con sentenza parziale 259/2002 il GOA respingeva la domanda ed
accoglieva la riconvenzionale, rimettendo in istruttoria per il frazionamento,
sentenza confermata dalla Corte di appello di Ancona, con sentenza 524/2005.
11 Goa aveva correttamente qualificato la domanda azione di rivendica congiunta
all’apposizione di termini a seguito di regolamento di confini e dalle deposizioni dei
testi era emerso che il Paci aveva iniziato a possedere il mappale 90 nel 1971

Sin

dalla presa di possesso dei terreno di cui poi era diventato intestatario con rogito
1972, come in precedenza aveva fiato il suo dante causa attraverso i mezzadri.
Si era verificata l’accessione nel possesso prevista dall’art. 1146 11 e. cc e tale
possesso continuo ed ininterrotto per una durata superiore al ventennio, si estrinsecò
nella coltivazione, nel tagliare o abbattere anche con la ruspa le pian. nel
raccogliere i vimini e le canne, nel ripulire e spianare fino a quando, venuta meno la
servitù di scarico gravante sul terreno, il Paci consolidò la coltivazione.
Ricorre Polverari con sci motivi, illustrati da memoria.. resiste Paci.
MOTIVI DELLA DECISIONE

parzialmente la particella 90 del f.19, lo conveniva davanti al ‘tribunale di Pesare

Col primo motivo si denunzia violazione degli artt. 1140 e 1158 perché anche
voler dare credito al documento prodotto fuori udienza il 3.5.1999 il Paci potrà aver
preso possesso del podere il 15.9.1971, non certo del canale.
Col secondo motivo si denunzia violazione degli artt. 1140, 1146, I .158, 1326. 1350
cc in ordine all’a.ccessione nel possesso perché il rogito del 1972 riguardava un

Col terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 1140, 1144, 1158, 1163 ce, 116
cc e 360 n. 5 epc circa lsaffermazione della sentenza che il Paci possedette per 00 re
un ventennio coltivando, etc, asciugando fino a quando venuta meno la servitù
consolidò la coltivazione.
Col quarto motivo si deduce violazione degli artt. 1140. 1158 cc e 360 n. 5 epe in
ordine all’affermazione di pag. 6 che la presenza dell’acqua nel canale

1MM

ne

impedì la coltivazione, per cui cessata la servitù si verificò un ampliamento dei
possesso.
Col quinto motivo si lamenta violazione degli ara. 948, 950 cc in ordine alla
qualificazione della domanda (rivendica, apposizione di termini e regolamento di
confini) perché non c’è stato scontro di titoli.
Col sesto motivo si deduce violazione degli artt. 116, 345 cpc in ordine al mancato
accoglimento della richiesta subordinata di ctu che avrebbe chiarito che il canale
esisteva ancora nel 1979, anche se la sua esistenza è certa per le dichiarazioni
dell’ing. Politi e dell’ex Sindaco di Moldavio.
Le prime quattro censure meritano accoglimento con assorbimento delle altre.
Per la configurabilità del possesso -ad usucapionem”, è necessaria la sussistenza di
un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad
esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere
corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “itis in re aliena (

(r)

terreno con due fabbricati rurali non del canale ovvero del mappale 90.

plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n.11000), un potere di fatto, corrispondente al diritto
reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso
conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche
esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta
all’inerzia del titolare del diritto (Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre

denunciabi le, in sede di legittimità, l’apprezzamento dei giudice di merito iu

ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella
concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a
condurre all’usucapione (Cass. 1 agosto 1980 n. 4903. Cass. 5 ottobre 1078 n.
4454), in presenza di una motivazione congruamente logica e giuridicamente
corretta.
Alla cassazione della sentenza si può giungere solo quando la motivazione sia
incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i
Fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass, 14 febbraio
2003 n. 2222).
Ciò premesso, la sentenza ha affermato che il Paci aveva iniziato a possedere il
mappale 90 nel 1971, sin dalla presa di possesso del terreno di cui era divenuto
intestatario con rogito del 1972, ma non ha precisato la data esatta, circostanza
rilevante posto che la citazione è dei primi del 1991.
Si è poi richiamata alraccessione nel possesso, senza tenere conto che il convenuto
che eccepisca

usucapione invocando tale istituto deve fornire la

pro’

dell’avvenuta traditi° in virtù di contratto comunque volto a trasferire la proprieta
del bene in questione ( Cass. ord. 22348 del 26.10.2011), operando detta accessione
con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso.,

1994 n. 10652).

Deve, inoltre, rilevarsi che il possesso di un bene utile per l’usucapione si manifesta
con una attività corrispondente all’esercizio della proprietà consentita dal bene
stesso; la coltivazione ò di per sé manifestazione di possesso relativamente ai beni
agricoli, ma laddove per le sue caratteristiche un bene non sia suseetfibile di
coltivazione OCCOrre fare riferimento per l’esercizio del possesso alla specifica

capace di procurare (Cass. 29.11.2005 n. 2592 2 ).
Non può non pervenirsi, pertanto, alla cassazione della sentenza, per un nuovo
esame in base ai principi enunciati.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie i primi quattro motivi, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di
appello di Bologna.
Roma, l O ottobre 2012.

destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene

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