Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 252 del 07/01/2011

Cassazione civile sez. III, 07/01/2011, (ud. 21/10/2010, dep. 07/01/2011), n.252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25615/2006 proposto da:

R.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA A. POLLIO 30, presso lo studio dell’avvocato CARAMANICO

GIUSTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato R.G.

difensore di sè medesimo unitamente all’avvocato ELDA COLOMBO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

FLAMINIO 46, presso lo studio dell’avvocato GREZ GIANMARCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BIELLI Daniele giusta delega in

calce al controricorso;

B.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso lo studio dell’avvocato GREZ

GIANMARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato PISILLO FABIO giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 191/2006 della CORTE D’APPELLO di GENOVA

Sezione Prima Civile, emessa il 25/1/2006, depositata il 27/02/2006,

R.G.N. 926/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/10/2010 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato MARIA DI SCIULLO (per delega dell’Avv. DANIELE

BIELLI);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 27 febbraio 2006 la Corte di appello di Genova rigettava il gravame proposto da R.G., avvocato, contro la omologa decisione del locale Tribunale del 27 maggio 2003, che, a sua volta, aveva respinto la domanda di risarcimento danni, svolta nei confronti di C.D. e B.D., per espressioni ingiuriose e diffamatorie, diffuse in un esposto a firma dei convenuti inviato ai Consigli dell’ordine forense di Palermo, cui il R. era iscritto, di Siena e al Consiglio nazionale forense.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione il R., affidandosi a quattro motivi.

Resistono con rispettivi controricorso il C. e il B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va premesso che per il presente ricorso non necessitano i quesiti di diritto, essendo la sentenza impugnata anteriore al 2 marzo 2006.

Ciò posto, osserva il Collegio che il ricorso, così come proposto, non merita accoglimento per le considerazioni di seguito indicate.

1. Circa il primo motivo, in estrema sintesi, il ricorrente lamenta che il giudice dell’appello avrebbe comunque dovuto trattare la riconvenzionale dispiegata in primo grado dal C., e di cui il R. chiedeva la inammissibilità, onde trame argomenti di deliberazione sul se gli illeciti nei suoi confronti fossero stati commessi o no.

La censura va disattesa per il semplice fatto che la riconvenzionale fu respinta dal giudice di primo grado e il rigetto non fu impugnato dal C., il quale espressamente ebbe a dichiarare, nel costituirsi in appello, di prestare acquiescenza alla decisione di rigetto.

Ne consegue che correttamente e senza incorrere nel vizio denunciato (violazione dell’art. 112 c.p.c.) il giudice dell’appello ha ritenuto di non dover prendere in esame la doglianza del R., difettando nello stesso un interesse concreto ed attuale onde conseguire un risultato utile sul piano della richiesta tutela giudiziaria, atteso il risultato a lui favorevole cui approdò con il rigetto della stessa il giudice di prime cure (giurisprudenza costante).

Per completezza, va aggiunto che, prima di trattare di questo motivo, il giudice dell’appello ha esaminato funditus la domanda del R. e l’ha respinta.

2.- Con il secondo motivo, che nella sua enunciazione profila un eventuale errore di diritto, in realtà il ricorrente censura la sentenza impugnata sotto il profilo del vizio di motivazione, come si evince dalla redazione dello stesso.

In punto di fatto, così come riassume il ricorrente, ai due attuali resistenti erano attribuite due espressioni ritenute diffamatorie, contenute nell’sposto da essi sottoscritto ai Consigli forensi:

a) l’attore rivela una manifesta ignoranza di norme processuali;

b) sarebbe “opportuno” verificare se il R. sia idoneo all’esercizio della professione forense (p. 7 ricorso).

Al riguardo, va premesso in linea di diritto, in merito alla fattispecie sottoposta al vaglio del Collegio, che dottrina e giurisprudenza hanno avuto modo di porre in rilievo che la diffamazione sussiste quando le espressioni usate offendano la reputazione individuale del soggetto su cui il giudizio negativo non si fondi su di una interpretazione dei fatti e dei comportamenti, meramente soggettivi, ma raffiguri una personalità diversa e negativa da quella conosciuta nell’ambito sociale di appartenenza.

Occorre, cioè, che le espressioni usate rappresentino una immotivata censura personale al comportamento della parte destinataria delle stesse.

Ne consegue che ogni valutazione sulla natura diffamatoria delle espressioni va contestualizzata nella cadenza temporale della vicenda e nell’ambito dell’intero scritto che le contiene, per cui per assurgere a tali caratteristiche non è sufficiente che siano poco eleganti o anche inopportune o graffianti.

In altri termini, dette espressioni devono integrare uno sbilanciamento a favore dell’offensività delle stesse e non già una opinione discutibile o meno, che il diffamante abbia esplicitato nei confronti del diffamato.

Di vero, una espressione forte ed infelice di per sè non è diffamatoria, ma una semplice opinione, del caso negativa sul soggetto destinatario della stessa, tale da ledere, alterandola, la opinione sociale su quella persona.

Nella specie, e contrariamente a quanto assume il ricorrente, il giudice dell’appello, dopo avere riportato in sintesi le argomentazioni già espresse dal Tribunale, che dichiara di condividere,ha anche affermato, nell’esaminare il duplice significato che il termine “ignoranza” può esprimere, ha privilegiato la prima e non deridente interpretazione del termine stesso, ovvero di mera constatazione delle condizioni soggettive di chi oggettivamente ignora “in quel momento storico che le prevalenti opinioni giurisprudenziali e dottrinali in materia escludevano l’applicazione al processo civile dello stesso rigidissimo sistema di incompatibilità che la Corte costituzionale con ripetuti interventi stava introducendo nel processo penale” (p. 9 sentenza impugnata).

Non solo, ma il giudice a quo ha precisato che l’attività di giureconsulto dell’avvocato, non potendo andare disgiunta dall’adeguata conoscenza del diritto, era stata esaminata dal giudice di prime cure che ne aveva tratto il convincimento, avendo presenti tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie nella quale l’episodio si è maturato (p. 10 sentenza impugnata).

Per quanto concerne l’esposto agli ordini forensi destinatari dello stesso, sollecitati a valutare se il R. fosse o meno idoneo all’esercizio della professione forense, il giudice dell’appello, dopo aver sottolineato che tale espressione è “quanto meno infelice”, tuttavia ne ha escluso ogni natura diffamatoria per il semplice fatto che l’esposto conteneva ” solo una richiesta di verifica di tale circostanza e non un giudizio degli esponenti, essendo finalizzato a provocare interventi disciplinari astrattamente comprensivi di misure incidenti, in quanto preclusive temporaneamente o definitivamente, sull’esercizio stesso della professione” (p. 10 sentenza impugnata).

La richiesta, inoltre, ed è opportuno porlo in rilievo, fu determinata, a quanto risulta dalla sentenza impugnata, dalla condotta e dalle iniziative del R., che aveva presentato istanze di ricusazione nei confronti del C., in quanto già giudice della fase cautelare della vicenda e che, a suo dire, non poteva anche essere giudice di cognizione piena della stessa, nonchè un esposto al CSM, cui il R. si rivolse per diradare “i misteri”, che, a suo giudizio, presentava l’andamento del giudizio da lui patrocinato.

Quindi, tutto nacque a seguito dell’esposto del R. al CSM e nell’ambito di questa dialettica andava esaminato il contenuto dell’esposto degli attuali resistenti.

Questo argomentare del giudice dell’appello non risulta, perciò, affetto dai vizi denunciati.

3.- Per quanto sopra detto risulta assorbito il terzo motivo.

4.- Il quarto motivo sul governo delle spese è infondato, atteso che le spese sono state liquidate in base al principio della soccombenza e la censura si riferisce a normativa entrata in vigore dopo la pubblicazione della impugnata sentenza.

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2011

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