Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25199 del 28/11/2011
Cassazione civile sez. III, 28/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 28/11/2011), n.25199
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.D. (OMISSIS) in proprio e nella qualità di
erede universale della madre M.G., elettivamente
domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e
difesa dall’avv. BUSACCA DIEGO, giusta mandato speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
A.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA LARGO BOCCEA 34, presso lo studio dell’avvocato ANNA RITA
FERA, rappresentato e difeso dall’avvocato MATAFU’ CARMELO, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 343/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del
23.4.09, depositata il 07/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
1. M.D., in proprio e nella qualità di erede universale della defunta madre M.G., ha proposto ricorso per cassazione contro A.P. avverso la sentenza del 7 maggio 2009, pronunciata inter partes in grado di appello dalla Corte d’Appello di Messina in una controversia di opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di prestazioni professionali.
Al ricorso ha resistito con controricorso l’ A..
2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“… 3. Il ricorso appare inammissibile ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. (applicabile ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, nonostante la sua abrogazione), in quanto come ha eccepito anche il resistente – i cinque motivi sui quali si fonda, tutti deducenti sia violazioni di norme di diritto, sia vizio di motivazione, non si concludono con la formulazione dei quesiti di diritti quanto a dette violazioni e non si concludono nè contengono la formulazione del momento di sintesi, espressivo della c.d. chiara indicazione (nei termini di cui alla consolidata giurisprudenza della Corte: per tutte Cass. sez, un. n. 20603 del 2007), per i vizi di motivazione.”.
2. Il Collegio, letta la relazione ed esaminati gli atti, rileva che ne sono condivisibili le argomentazioni e le conclusioni, alle quali nulla è necessario aggiungere.
Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milleottocento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011