Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25199 del 24/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 24/10/2017, (ud. 21/03/2017, dep.24/10/2017), n. 25199
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6808-2013 proposto da:
N.C., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
APPIANO 8, presso lo studio dell’avvocato ORAZIO CASTELLANA,
rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO LONGARINI;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)) in persona dell’Amministratore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MOCENIGO 16, presso
lo studio dell’avvocato ROBERTA NOCENTE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CARLO MORONI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 379/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,
depositata il 22/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
21/03/2017 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SALVATO LUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. N.C., proprietario di una unità immobiliare facente parte del Condominio di (OMISSIS), conveniva in giudizio il Condominio chiedendo che venisse dichiarata, previa la sua sospensione, la nullità/annullabilità di una deliberazione assembleare, adottata nel marzo 2004.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Terni.
2. La Corte d’appello di Perugia – con sentenza del 22 ottobre 2012 – ha rigettato l’appello del signor N. e confermato la decisione di primo grado.
3. N. propone ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
Il Condominio resiste con controricorso.
N. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo il ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazione dell’art. 1135 c.c., n. 3 e n. 4, e art. 1362 segg. c.c. nel valutare l’art. 20 del regolamento condominiale”: la Corte d’appello, nel confermare la legittimità della deliberazione assembleare impugnata) avrebbe posto in essere le suddette violazioni di legge in quanto l’accantonamento dell’avanzo di bilancio dell’anno 2003 per lavori di manutenzione dell’immobile da effettuarsi nell’anno 2004, deliberato dall’assemblea condominiale con il voto contrario del solo ricorrente, si pone in contrasto con l’art. 1135 c.c. e con l’art. 20 del regolamento condominiale.
Il motivo è infondato. Non sussiste la violazione o falsa applicazione dell’art. 1135 (nel testo vigente ratione temporis), in quanto il n. 3 dell’articolo dispone che l’assemblea dei condomini provvede, una volta approvato il rendiconto annuale, all’impiego del residuo attivo della gestione e che “nella legge non si rinviene alcun divieto, per i condomini, di istituire fondi cassa per far fronte alle spese necessarie all’esecuzione di opere di manutenzione”, trattandosi “di materia rientrante nei poteri discrezionali per l’assemblea condominiale, sul cui esercizio non è consentito il sindacato del giudice” (Cass. 8167/1997), nè l’accantonamento si pone in contrasto l’art. 20 del regolamento condominiale che contempla la costituzione di un fondo di riserva “per provvedere alla opere di manutenzione straordinaria o ad altre esigenze speciali e imprevedibili”.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile, il 21 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017