Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25199 del 17/09/2021

Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, (ud. 08/07/2021, dep. 17/09/2021), n.25199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21481/2016 proposto da:

R.Z.T., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

LIEGI 42, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIOVANNI ALOISIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANTONIO

BRAGGION;

– ricorrente –

e contro

EREDI DI C.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 224/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 16/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/07/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. C.V. citava in giudizio dinanzi il Tribunale di Verbania R.Z.T. chiedendo che fosse dichiarata l’usucapione del terreno a mappale (OMISSIS) foglio (OMISSIS) nuovo catasto terreni limitatamente alla metà non oggetto di precedente comodato tra le parti e non segnata in giallo nella planimetria allegata al predetto contratto oltre che l’usucapione del mappale (OMISSIS) al medesimo foglio (OMISSIS).

2. Il Tribunale di Verbania accoglieva la domanda limitatamente al mappale (OMISSIS) respingendola nel resto.

3. R.Z.T. interponeva appello.

4. La Corte d’Appello rigettava il gravame. In particolare, rilevava che la porzione di mappale (OMISSIS) non era stato oggetto di comodato tra l’attore C. e l’appellante. Questi aveva sempre posseduto il mappale (OMISSIS) mantenendolo pulito dalle erbe e coltivandolo, mentre doveva respingersi la censura circa l’erronea valutazione dello stato dei luoghi operato dal giudice di primo grado. Anche la consulenza tecnica di parte e i fotogrammi depositati non erano idonei a superare il rilievo del giudice circa la possibilità di coltivare il terreno. Dunque, non era possibile dall’esame delle foto valutare la non coltivabilità del terreno e l’integrazione documentale fotografica proposta in appello non era ammissibile, trattandosi di materiale fotografico che poteva essere versato anche in primo grado. Inoltre, doveva confermarsi la valutazione di parzialità e di inattendibilità dei testi come valutati dal giudice di primo grado e dovevano confermarsi, invece, le deposizioni di altri testimoni sulla base delle quali era stata ritenuta provata la domanda di usucapione. I testi avevano dichiarato che la coltivazione era relativa all’intero terreno, confermando l’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà. La coltivazione era stata realizzata in modo pubblico pacifico continuo ed ininterrotto, quindi con l’esercizio di un potere di fatto corrispondente a quello del proprietario per il tempo necessario ad usucapire. Risultava altresì l’apposizione di una rete nella parte sud del mappale (OMISSIS) ulteriore conferma dell’animus possidendi.

5. R.Z.T. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di nove motivi di ricorso.

6. Gli eredi di C.V. sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

La notifica del ricorso per cassazione è stata effettuata nei confronti degli eredi di C.V. impersonalmente e collettivamente presso lo studio dell’avv.to Elena Carnino, quale domicilio eletto nel giudizio di appello anziché nel domicilio del defunto. Tale notifica è nulla in quanto l’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa (o parzialmente vittoriosa), deve essere rivolto agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall’eventuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; detta notifica – che può sempre essere effettuata personalmente ai singoli eredi – può anche essere rivolta agli eredi in forma collettiva ed impersonale, purché entro l’anno dalla pubblicazione (comprensivo dell’eventuale periodo di sospensione feriale), nell’ultimo domicilio della parte defunta ma non presso il procuratore domiciliatario del “de cuius” costituito nel giudizio di secondo grado.

Tuttavia, la notifica così eseguita non è affetta da inesistenza, ma da nullità, sanabile con la costituzione del destinatario ovvero mediante la rinnovazione ex art. 291 c.p.c..

Deve, per-tanto, essere disposta rinnovazione della notifica del ricorso, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti degli eredi di C.V., entro il termine perentorio di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA