Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25199 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. I, 10/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12660/2019 proposto da:

O.V., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.to

Vincenzina Salvatore;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 14/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2020 da Dott. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.V., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Napoli, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale ed ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. a), dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e art. 7 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d) ed art. 8 essendosi il decidente limitato a recepire il giudizio della Commissione territoriale senza approfondire la posizione del ricorrente in relazione segnatamente alla situazione del paese di provenienza; 2) della violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 4 e 14 avendo il decidente ricusato l’accesso alla protezione sussidiaria quantunque in ragione della situazione di instabilità socio politica la (OMISSIS) non possa considerarsi un paese sicuro; 3) della violazione del D.Lgs. n. 25 del 200, art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, avendo il decidente ricusato l’accesso alla protezione umanitaria senza operare alcuna distinzione tra le diverse forme di protezione accomunando nell’argomentazione di rigetto le protezioni maggiori e quella umanitaria con la conseguenza che risulta completamente omessa la motivazione del rigetto di quest’ultima.

Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso.

Memoria del ricorrente ex art. 380-bis1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto condividono la medesima censura, sono affetti da pregiudiziale inammissibilità.

2.2. Il Tribunale, nel motivare l’impugnata pronuncia di rigetto delle protezioni maggioritarie, ha affermato, quanto agli antefatti di causa, rappresentati dal ricorrente nel riferire di essere stato avviato alla prostituzione maschile e di essere fuggito dopo essere stato sorpreso in compagnia di un cliente, che “il narrato del richiedente asilo appare generico e privo di riscontri”, che nel ricorso “nulla è stato specificatamente replicato alle ragioni di fatto del diniego” pronunciato dalla Commissione territoriale e che il ricorrente neppure “è comparso all’udienza di comparizione delle parti”, in tal modo sottraendosi al dovere di cooperare nell’istruttoria della domanda e alla possibilità di essere interrogato dal giudice, a cui avrebbe potuto chiarire alcuni aspetti del suo racconto e rappresentare gli elementi anche indiziari a suffragio delle sue richieste.

2.3. Le riportate considerazione – alle quali il decidente ha fatto pure seguire l’osservazione che, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, alla luce delle informazioni assunte ” non si può sostenere che nello (OMISSIS), dal quale il ricorrente proviene, via sia una situazione di violenza indiscriminata” lungi dal costituire pedissequa riproduzione di affermazioni della Commissione territoriale, da un lato, evidenziano il deficit di credibilità che infirma le dichiarazioni del richiedente, insuscettibili di fornire una rappresentazione minimamente coerente degli antefatti di causa e di prestarsi con ciò ad un’interpretazione univocamente orientata, il che secondo gli enunciati di questa Corte sottrae la determinazione adottata su questo presupposto ad ogni vaglio in questa sede (Cass. Sez. I, 5/02/2019, n. 3340); dall’altro, segnalano l’inosservanza da parte del ricorrente dell’onere di allegazione in ordine ai fatti costitutivi della pretesa che, pur a fronte di un’attenuazione dell’onere probatorio, nella materia di che trattasi comunque compete al richiedente asilo assolvere, inosservanza parimenti ostativa, ancora secondo la giurisprudenza di questa Corte, all’attivazione dei compiti di cooperazione istruttoria, qualunque sia la forma di protezione invocata (Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794).

2.4. Ne discende che, non esponendosi a nessuna delle declinate censure di diritto, l’impugnato assunto decisorio si sottrae al preteso scrutinio e ciò di cui il ricorrente si duole è nulla di più che l’espressione di un mero dissenso sul merito della decisione, a cui però non è compito questa Corte dare seguito.

3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Il Tribunale nel dare conto delle ragioni del pronunciato rigetto sul punto ha affermato che “dal racconto del ricorrente, non emergono nemmeno le ragioni di carattere umanitario per accordare al richiedente la protezione residuale dal momento che lo stesso non ha dichiarato di essere affetto da una patologia di rilievo, è di età adulta e non appare possedere profili di vulnerabilità tali da far concludere che un rientro nel paese di origine lo esporrebbe a situazioni umanitarie di particolare complessità o gravità”.

A fronte delle riportate considerazioni, che mettono la decisione al riparo dal dedotto vizio di nullità, la critica altrimenti svolta con il motivo si rivela del tutto generica ed è indirizzata unicamente a rinnovare il sottostante giudizio di fatto, rendendosi per questo inammissibile.

4. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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