Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25199 del 08/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 25199 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 19485-2011 proposto da:
BREVETTI

GERMANO

elettivamente

BRVGMN53T18G888K,

domiciliato in ROMA, VIA

FONTANELLA BORGHESE

72,

presso lo studio dell’avvocato VOLTAGGIO ANTONIO, che
lo rappresenta e difende unitamente

BERTOLIS
2013

agli avvocati DE
giusta delega

ELISA, STECCANELLA NICOLETTA,

in atti;
– ricorrente –

2580

contro
CASA DI RIPOSO PER ANZIANI UMBERTO

I

80002750935,

FERRARO ADRIANO, LUCHINI ANDREA, CAPODURO DOMENICO,

Data pubblicazione: 08/11/2013

FINARDI GUGLIELMO, VALERIO MARIA PIA;
– intimati Nonché da:
cAn nT RTPMHn

Prin A lTh I

persona

lgqàle yappreentante- pro te.mpQre

J.C21

~bIRTO T

Ann 0 ? 7 ” 935 1 in

14 A-4, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI
GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato DI PRIMA GIUSEPPE, giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro
BREVETTI

GERMANO

BRVGMN53T18G888K,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72,
presso lo studio dell’avvocato VOLTAGGIO ANTONIO, che
lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
STECCANELLA NICOLETTA, DE BERTOLIS ELISA, giusta
delega in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale nonché contro
FERRARO ADRIANO, LUGHINI ANDREA, CAPODURO DOMENICO,
FINARDI GUGLIELMO, VALERIO MARIA PIA;

avver30 la .L3unL2nza a. 17/ 2011 dell

intimmat í –

CORTE WAPPELLO

di VENEZIA, depositata il 02/05/2011 r.g.n. 784/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 18/09/2013 dal Consigliere Dott. ENRICA

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

D’ANTONIO;
udito l’Avvocato ELISA DE BERTOLIS;
udito l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI, che ha concluso per

il rigetto di entrambi i ricorsi.

RG n 19485/2011

Brevetti Germano / Casa di Riposo per Anziani Umberto I ed altri

Svolgimento del processo
Con sentenza depositata il 2/5/2011 la Corte d’Appello di Venezia , in sede di rinvio dalla
Cassazione, ha dichiarato, in parziale accoglimento dell’appello sulla sentenza del Tribunale di
Pordenone, l’illegittimità del licenziamento di Germano Brevetti, dirigente della Casa di Riposo per
Anziani Umberto I, con condanna di quest’ultima a corrispondere un’indennità ,ai sensi del CCNL
del 1996, pari a 17 mensilità . La Corte territoriale ha , inoltre, respinto la domanda nei confronti

Capoduro, Ferraro,Finardi,Lucchini,Valerio.
La Corte d’Appello , dato atto che con la sentenza di rinvio la Corte di Cassazione aveva rilevato la
violazione da parte del datore di lavoro dell’articolo 48, comma l°, del regio decreto n. 99 del 1891,
relativo alle modalità di votazione per l’adozione di delibere concernenti il personale con
conseguente inevitabile incidenza sulla validità delle licenziamento intimato al Brevetti, ha
dichiarato illegittimo il licenziamento.
Circa le conseguenze giuridiche relative al risarcimento ed alla reintegra , la Corte d’Appello ha
rilevato con riferimento alla domanda di risarcimento nelle sue componenti non patrimoniali
(danno biologico, discredito sociale) e patrimoniali (danno da perdita di retribuzioni e alla
professionalità), che era stata dal lavoratore espressamente riferita soltanto alla natura ingiuriosa
del licenziamento e , dato atto che si era formato il giudicato circa il carattere non ingiurioso del
licenziamento , ha respinto la domanda di risarcimento sia nei confronti dei membri del consiglio
di amministrazione, sia nei confronti dell’ente datore di lavoro.
Per quanto riguarda la domanda di reintegra, la Corte territoriale ha precisato, in primo luogo, che
la violazione dell’articolo 48 citato determinava l’invalidità, e non l’inefficacia , della delibera
costituendo una condizione di legittimità del licenziamento con la conseguente infondatezza
dell’affermazione del ricorrente della perdurante efficacia del rapporto di lavoro.
Con riferimento alla questione dell’applicabilità della disciplina in materia licenziamento del
dirigente prevista dal CCNL del 1996 per i dirigenti degli enti pubblici locali oppure della tutela
reintegratoria come richiesto dal lavoratore, ha affermato che il rapporto in esame, a tempo
indeterminato e costituito con delibera dirigenziale del 1988 e dunque ben prima del decreto
legislativo n. 165 del 2001 ed anche dei decreti legislativi n. 29 del 1993 e n. 80 del 1998, dovesse
essere disciplinato integralmente dal contratto collettivo nazionale del 1996.
La corte territoriale ha quindi concluso respingendo la tutela reintegratoria richiesta dal dirigente e
riconoscendo solo l’indennità prevista dal CCNL del 1996 per il licenziamento illegittimo
determinata nella misura di 17 mensilità .
1

degli altri appellati, tutti componenti del consiglio di amministrazione della Casa di Riposo ,

Avverso la sentenza propone ricorso in Cassazione il Brevetti formulando sei motivi.
Si costituisce la Casa per Anziani Umberto I depositando controricorso con ricorso incidentale. Il
ricorrente principale ha depositato un controricorso al ricorso incidentale.
Gli altri intimati non si sono costituiti. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 378 cpc .
Motivi della decisione.
Preliminarmente il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti in quanto proposti avverso la
medesima sentenza.

nullità del licenziamento ( art 360 n 5 cpc) nonché violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo
111, commi I e 2, della Costituzione.( art 360 n 3 cpc).
Lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda di nullità del licenziamento e sulla perdurante validità
ed efficacia del rapporto di lavoro sebbene la domanda fosse stata sempre chiaramente formulata.
Con il secondo motivo denuncia violazione degli articoli 384, comma 2, 394 e 324 c.p.c.
nonché violazione dell’articolo 111 della Costituzione.
Rileva che il giudice di rinvio aveva deciso il caso concreto in modo contrario a quello stabilito
nella sentenza della Corte di Cassazione in base alla quale la violazione dell’articolo 48 citato,
norma imperativa, aveva irrimediabilmente inciso sullo procedimento di determinazione dell’ente e
quindi sulla validità ed efficacia del licenziamento .
Con il terzo motivo Brevetti denuncia violazione degli articoli 1324, 1418, commi 1° e 2°,
in relazione all’articolo 97 della Costituzione e 48 del regio decreto n. 99 del 1891.
Osserva che la pronuncia era erronea per violazione dell’articolo 1418 cc poiché l’articolo 48 citato
costituiva una norma imperativa e ,sebbene non sanzionasse espressamente con la nullità la
violazione delle norme sulle modalità di votazione, essa tuttavia era collocata a presidio non solo
del privato cittadino ma anche della pubblica amministrazione a tutela dei principi di buon
andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione.
Rileva , pertanto, che l’inosservanza delle nonne sulla votazione determinava la nullità del
licenziamento.
Con il quarto motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il
diritto alla reintegra; violazione dell’articolo 51, comma 2°, ( la L n 300/1970 si applica ai
dipendenti pubblici a prescindere dal numero di dipendenti) del decreto legislativo n. 165 del 2001
con riferimento all’articolo 18 dello statuto dei lavoratori; violazione e falsa applicazione degli
articoli 1,27 e 28 del C.C.N.L. del 1996. Censura il rigetto della domanda di ripristino del rapporto
dirigenziale in violazione sia dell’art 51 citato , sia delle norme del CCN L .

2

Con il primo motivo il ricorrente denuncia carenza di motivazione circa la domanda di

Con il quinto motivo denuncia insufficiente ed incongrua motivazione in ordine alla
domanda di risarcimento del danno ‘e di pagamento degli stipendi; violazione degli articoli 1218,
1223 e 1453 CC; violazione dell’articolo 112 c.p.c.; violazione degli articoli 329, comma secondo, e
336 c.p.c.
Censura la sentenza nella parte in cui la Corte ha ritenuto che la richiesta di risarcimento formulata
dal ricorrente si riferisse esclusivamente al licenziamento ingiurioso in contrasto con le conclusioni
riportate sub D fin dal ricorso davanti al Tribunale ed in violazione delle regole di interpretazione

Rileva che se il licenziamento deve considerarsi illegittimo con diritto alla reintegra ai sensi
dell’articolo 18 il lavoratore ha diritto a che il r apporto sia c onsiderato ininterrotto con tutte le
conseguenze di legge in relazione alle retribuzioni e ai contributi. Se invece si tratta di una normale
domanda di nullità ed inefficacia del licenziamento nella domanda intesa ottenere la declaratoria
che il rapporto di lavoro non si sia mai interrotto era ricompresa la domanda di pagamento degli
stipendi arretrati
Rileva, inoltre, che nessun giudicato si era formato sulla domanda di risarcimento del danno poiché
sia il Tribunale di Pordenone sia la CA Trieste rigettarono l’ipotesi di licenziamento illegittimo e
quindi non affrontarono la questione del risarcimento riproposta davanti alla CA di Venezia la
quale non si è pronunciata ritenendo che il risarcimento fosse collegato solo al licenziamento
ingiurioso
Con il sesto motivo il Brevetti denuncia la mancata pronuncia circa il rigetto della domanda
subordinata numero 2 relativa al licenziamento ritorsivo nonché ulteriore violazione dell’articolo
112 c.p.c. e 132 n. 4, c.p.c.
Con ricorso incidentale la Casa di Riposo per Anziani denuncia violazione dell’art 394 , n 3
cpc, 345,437 , 112 in relazione all’art 111 Cost. Omessa contraddittoria motivazione circa il diritto
al risarcimento del danno .
Rileva che la Corte aveva affermato che la domanda di risarcimento era stata riferita dal lavoratore
al solo licenziamento ingiurioso , ma poi in modo contraddittorio, la Corte territoriale aveva
riconosciuto un risarcimento .
Lamenta anche la violazione dell’art 112 cpc non avendo il ricorrente mai chiesto la liquidazione
dell’indennità prevista dal CCNL.
Devono trovare accoglimento i primi due motivi di censura del ricorso principale restando
assorbiti gli altri ed il ricorso incidentale .
E’ opportuno brevemente ricordare il contenuto della sentenza di questa Corte che ha cassato la
sentenza della Corte d’Appello di Trieste . Tale sentenza ha infatti ha accertato che la delibera con

3

della domanda.

la quale era stato assunto il provvedimento di licenziamento del Brevetti era avvenuta in violazione
dell’art 48, comma 1,del R.D. n 99 del 1891 a mente del quale “Le votazioni si fanno per appello
nominale, od a voti segreti: hanno sempre luogo a voti segreti quando si tratti di questioni
concernenti persone”. Ne Ila citata sentenza questa Corte ha, altresì, sottolineato che “la natura
imperativa di tale ultima norma, nella parte in cui prevede che la votazione abbia luogo a voti
segreti, discende sia dal suo inequivoco tenore testuale (“hanno sempre luogo”), sia dalla ratio che
la sottende, pianamente individuabile nella tutela della imparzialità dell’azione dell’Ente, attraverso

soggetti chiamati a formare, con il loro voto, le decisioni dell’organo collegiale; valori, quelli che la
norma persegue, senz’altro riconducibili, nell’odierno ordinamento, ai principi di imparzialità e buon
andamento de ll’amministrazione de ttati da ll’art. 97 C ost., a i qua li I e P ubbliche Am ministrazioni
devono ispirare il proprio operare anche nell’ambito degli atti di gestione dei rapporti di lavoro con i
propri dipendenti”
La sentenza ha , quindi concluso rilevando che “la violazione della norma suddetta (non contestata
e, comunque, implicitamente riconosciuta in fatto dalla sentenza impugnata) ha direttamente inciso
sul corretto formarsi della deliberazione con la quale la parte datoriale pubblica ha ritenuto di dover
licenziare

l’odierno

ricorrente,

Ne discende che, nel caso di specie, la violazione della norma imperativa disciplinante le modalità
della votazione non ha costituito una mera irregolarità formale, ma ha irrimediabilmente inciso sul
procedimento di determinazione dell’Ente e, quindi, sulla validità ed efficacia del licenziamento
dell’odierno ricorrente.”
La Corte territoriale , dopo aver richiamato la citata sentenza , la natura imperativa della norma di
cui all’art 48 citato sottolineata dalla Corte di Cassazione nonché l’incidenza della sua inosservanza
sul provvedimento di licenziamento assunto dalla Casa di Riposo, si è immotivatamente
allontanata dai principi già contenuti nella sentenza di questa Corte, e, dunque, non ha pronunciato
la nullità del licenziamento , limitandosi ad affermarne l’illegittimità.
Una corretta interpretazione dei principi affermati da questa Corte avrebbe , invece, imposto al
giudice di rinvio la pronuncia di nullità . Quest’ultima , infatti, era desumibile sia dalla natura
imperativa della norma , già sottolineata dalla Corte di Cassazione, sia dalla circostanza che la
violazione dell’art 48 citato incideva sulla stessa formazione della volontà dell’ente con la
conseguenza che il licenziamento poteva ritenersi ” tamquam non esset”, come non fosse mai
esistito.
La Corte territoriale ha, dunque , violato l’art 384 cpc che obbliga il giudice di rinvio di
uniformarsi alla “regula juris” enunciata dalla Corte di cassazione ed è investito della controversia
4

la garanzia dell’indipendenza funzionale e dell’assenza di condizionamenti esterni a favore dei

esclusivamente entro i limiti segnati dalla sentenza di cassazione restando vincolato da quest’ultima
relativamente alle questioni da essa decise ( cfr tra le tante Cass. n 8381/2013; n 8225/2013; n
3458/2012)
Deve, infine, sottolinearsi che il Brevetti ha formulato la domanda di nullità del licenziamento fin
dal ricorso davanti al Tribunale di Pordenone e che su di essa il giudice di rinvio ha omesso di
pronunciarsi.
Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata e il giudice di rinvio

risarcimento dei danni nonché il ricorso incidentale alla luce della pronuncia di nullità del
licenziamento — La pronuncia qui impugnata ha , infatti, esaminato le ulteriori domande proposte
dalle parte e le relative censure alla luce dell’affermata illegittimità del licenziamento.
Il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
PQM
La Corte, riunisce i ricorsi , accoglie i primi due motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri e il
ricorso incidentale ; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Brescia anche per
la liquidazione delle spese del presente giudizio .
Roma 18/9/2013

dovrà esaminare tutte le altre domande formulate dal ricorrente relative alla reintegra ed al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA