Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25199 del 07/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 07/12/2016, (ud. 13/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 700/2016 proposto da:

P.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CASSIODORO 6, presso lo studio degli avvocati CARLO LEPORE e

MARIA CLAUDIA LEPORE, che la rappresentano e difendono giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25-B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 213/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 12/01/2015 R.G.N. 27190/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. PIETRO VENUTI;

udito l’Avvocato LEPORE CARLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Spoleto P.S. esponeva che a seguito di sentenza dello stesso Tribunale, con la quale era stato dichiarato illegittimo il contratto a termine stipulato con Poste Italiane s.p.a., era stata disposta la sua riassunzione con contratto a tempo indeterminato presso l’ufficio di Spoleto dove prima prestava servizio; che tale sentenza era stata confermata in sede di appello e di legittimità; che era stata invitata dalla società con lettera del 22 dicembre 2004 a presentarsi presso la Struttura risorse umane di Firenze per le formalità necessarie per il ripristino del rapporto; che in tale occasione la società, lungi dal disporre la sua riammissione in servizio presso la sede lavorativa originaria, le comunicava verbalmente il suo trasferimento ad altra sede, esibendo un documento di cui le veniva chiesta la sottoscrizione senza che essa ricorrente potesse averne la disponibilità; che con lettera del 13 gennaio 2005 la società le contestava di non essersi presentata presso l’ufficio postale dove era stata assegnata a seguito del trasferimento ((OMISSIS)); che con successivo provvedimento del 7 febbraio 2005, malgrado le giustificazioni fornite, era stata licenziata per non avere ottemperato al provvedimento di trasferimento disposto dalla società.

Ciò premesso, chiedeva dichiararsi illegittimo il licenziamento e che fosse ordinato alla società di reintegrarla presso l’ufficio postale di (OMISSIS).

Il Tribunale adito accoglieva la domanda.

Tale decisione, impugnata dalla società, veniva riformata dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 148 del 2011, con la quale veniva rigettava la domanda della lavoratrice.

Il ricorso per cassazione proposto dalla lavoratrice avverso questa sentenza veniva respinto dalla Suprema Corte con sentenza n. 213 del 2015.

Contro questa sentenza propone ricorso per revocazione la P. sulla base di un solo motivo. Resiste con controricorso Poste Italiane s.p.a. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso la ricorrente denuncia “Errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4”.

Rileva che tale errore consiste nell’avere la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 213/15, affermato che vi fosse stata la sua riammissione in servizio presso la sede originaria di Spoleto ed il suo successivo trasferimento presso altra sede, mentre tali affermazioni erano smentite pacificamente dagli atti di causa e dalla sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 148/11, che aveva affermato che essa ricorrente con lettera del 22 novembre 2004, lungi dall’essere riammessa nella sede di Spoleto, era stata invitata a presentarsi presso la Struttura regionale risorse umane di Firenze della società. Confermava tale circostanza la prova testimoniale assunta in primo grado.

La mancata riammissione in servizio, con conseguente inottemperanza del datore di lavoro al relativo ordine giudiziale, non consentivano alla società di adottare il provvedimento di trasferimento, potendo questo avvenire solo successivamente alla reintegrazione nella sede di (OMISSIS). Era quindi giustificato il suo rifiuto di accettare il trasferimento.

Peraltro, aggiunge la ricorrente, il provvedimento di trasferimento non le è stato comunicato, essendo pacifica ed incontestata la mancata produzione in giudizio dello stesso.

2. Il ricorso è inammissibile.

La Corte di Cassazione, con la sentenza qui impugnata, nel rigettare il ricorso proposto dalla P. avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia n. 148/11, ha affermato:

– che le censure di parte ricorrente sollecitavano un riesame delle valutazioni degli elementi di fatto effettuate dal giudice di appello, il quale aveva proceduto ad una puntuale ricostruzione di tutte le vicende del rapporto lavorativo in questione, sulla base delle risultanze testimoniali e documentali;

– che in base a tale congrua e logica ricostruzione il giudice di appello era giunto alla conclusione della legittimità dell’operato della società, escludendo qualsiasi inadempimento nella riammissione della lavoratrice e ponendo in evidenza per contro la condotta di rifiuto della stessa dipendente a sottoscrivere il provvedimento di trasferimento e a raggiungere la sede di destinazione;

– che il giudice di appello aveva altresì accertato che alla P. era stato comunicato il provvedimento di trasferimento per ragioni di carattere tecnico-organizzativo e produttivo ex art. 37 CCNL, stante l’indisponibilità di posti a (OMISSIS), verificando altresì il pieno rispetto della procedura di gestione della riassunzione in servizio della P., con la sua riammissione presso la originaria sede di (OMISSIS) e il suo successivo trasferimento in altra struttura situata in un comune, collocato, in sequenza, nella medesima provincia, nella medesima regione, nelle regioni limitrofe, in ordine di distanza.

La ricorrente, nel censurare tale sentenza, osserva che questa è incorsa in errore di fatto – e cioè nel vizio revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4 – costituito dal fatto che la ricorrente medesima non era stata riammessa in servizio prima di essere trasferita, provvedimento peraltro quest’ultimo non comunicatole.

Ma, così facendo, la ricorrente ripropone a questa Corte le stesse censure già formulate con il precedente ricorso per cassazione e pretende un nuovo esame delle stesse, questa volta sotto il profilo dell’errore revocatorio, non considerando che la Corte di cassazione, con la sentenza impugnata, ha dato già risposta alle stesse, ritenendo di disattenderle, posto che esse sollecitavano un riesame delle valutazioni degli elementi di fatto effettuate dal giudice di appello, riesame precluso in sede di legittimità, avendo il giudice di appello, attraverso una congrua e logica ricostruzione sulla base delle risultanze testimoniali e documentali, escluso qualsiasi inadempimento nella riammissione in servizio della lavoratrice, verificando “il pieno rispetto della procedura di gestione della riassunzione in servizio della P., con la sua riammissione presso la originaria sede di (OMISSIS) e il suo successivo trasferimento in altra struttura”.

Non è incorsa dunque la Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, in alcuna svista nè, tanto meno, in alcun errore di fatto.

In proposito, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “L’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi un una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali. Ne consegue che il vizio con il quale si imputa alla sentenza un’erronea valutazione delle prove raccolte è, di per sè, incompatibile con l’errore di fatto, essendo ascrivibile non già ad un errore di percezione, ma ad un preteso errore di giudizio” (Cass. 26 settembre 2013 n. 22080).

Ed ancora, “L’errore revocatorio, previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, proponibile anche avverso le sentenze della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., deve consistere in una svista, in virtù della quale il giudicante afferma come sussistente un fatto chiaramente insussistente o viceversa, dovendo ritenersi inammissibile la censura finalizzata ad un riesame dell’apprezzamento del fatto e della decisione di diritto, alla stregua di atti formati in un precedente e diverso giudizio” (Cass. 26 giugno 2006 n. 14708; conf. Cass. 9 maggio 2007 n. 10637) e non essendo configurabile l’errore revocatorio per vizi della sentenza che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico (Cass. 15 gennaio 2009 n. 844).

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

La ricorrente è tenuta al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13).

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA