Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25198 del 28/11/2011
Cassazione civile sez. III, 28/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 28/11/2011), n.25198
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato GABRIELE GIOVANNI giusta mandato speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
ECOPROGETTI SRL;
– intimata –
avverso il provvedimento n. Proc. 387/08 del TRIBUNALE di SULMONA del
14/05/09, depositato il 26/05/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
1. S.M. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, avverso l’ordinanza del 26 maggio 2009, con la quale il Giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Sulmona, investito da esso ricorrente – sulla base di titolo esecutivo giudiziale recante condanna al pagamento di onorari professionali in suo favore ed a carico della Ecoporogetti s.r.l. – di una procedura di esecuzione forzata per espropriazione di crediti nei suoi riguardi vantati dalla stessa società, ha rigettato l’istanza di assegnazione del credito e dichiarato la nullità del pignoramento, nonchè dichiarato estinta la procedura esecutiva.
Tale provvedimento è stato reso dal giudice dell’esecuzione, dopo che la Ecoprogetti aveva proposto opposizione all’esecuzione ed altro giudice dell’esecuzione, tabellarmente investito della stessa e della relativa istanza di sospensione, aveva disposto la comparizione delle parti, senza adottare alcun provvedimento di sospensione dell’esecuzione.
2. La s.r.l. Ecoprogetti non ha resistito.
2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata all’avvocato del ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:
“… 3. Il ricorso appare inammissibile perchè, contrariamente a quanto assume parte ricorrente, al provvedimento impugnato non è riconoscibile la natura di sentenza in senso sostanziale come tale legittimante al ricorso ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, bensì la natura di provvedimento del giudice dell’esecuzione sul quomodo dello svolgimento della pretesa esecutiva, come tale impugnabile esclusivamente con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi.
Si vedano: Cass. n. 6083 del 2006; n. 7280 del 1997; n. 5259 del 1994.”.
2. Il Collegio, letta la relazione ed esaminati gli atti, rileva che ne sono condivisibili le argomentazioni e le conclusioni, alle quali la memoria muove rilievi privi di fondamento ai fini di dimostrare l’ammissibilità del rimedio del ricorso straordinario e sostenere la non pertinenza della giurisprudenza ch’essa cita.
Infatti, nella memoria si sostiene apoditticamente che tale giurisprudenza sarebbe antecedente alla novella del 2006 e, quindi, testualmente che: in seguito alla Riforma del 2006 al giudice dell’esecuzione è stato sottratto ogni sindacato sulle opposizioni all’esecuzione. Nella fattispecie in esame, in seguito all’esecuzione sic formulata dal debitore ex art. 615 c.p.c., comma 2, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto astenersi da ogni pronuncia, poichè il nuovo meccanismo prescritto dal Codice di rito per le opposizioni all’esecuzione sottrae al giudice dell’esecuzione la cognizione di esse, e prevede che il giudizio sull’opposizione all’esecuzione venga assunto da altro magistrato appositamente nominato dal presidente del tribunale. Si assume, quindi, che il giudice dell’esecuzione che pronunziò il provvedimento avrebbe compiuto una evidente “invasione di campo”, avendo …. pronunciato su materia attribuita per legge al giudice dell’opposizione per i meccanismi indicati nell’art. 615 c.p.c., e segg..
Ora, in disparte che verosimilmente il ricorrente intende alludere alla previsione dell’art. 186 disp. att. c.p.c. (introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 52 e, peraltro, inapplicabile al giudizio, giusta l’art. 58, comma 1, della legge, atteso che sia l’esecuzione che l’opposizione all’esecuzione erano pendenti al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge stessa), la quale, però, concerne l’opposizione agli atti esecutivi, non si comprende come e perchè quanto dedotto dovrebbe poter incidere sull’ammissibilità del rimedio del ricorso straordinario ed in particolare sulla pertinenza della giurisprudenza citata dalla relazione circa l’individuazione del rimedio invece esperibile.
Il ricorso dev’essere, dunque, dichiarato inammissibile.
Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011