Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25198 del 17/09/2021
Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, (ud. 15/06/2021, dep. 17/09/2021), n.25198
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24028/2016 proposto da:
M.G., S.M., elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA SANTA TERESA 23, presso lo studio dell’avvocato PAOLO
GRIMALDI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIANCARLO GRECO,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
N.M., P.S., P.M.A.,
P.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TINTORETTO
88, presso lo studio dell’avvocato CIRO GALIANO, rappresentati e
difesi dall’avvocato CRISTIANO PAGANO, giusta procura in atti;
– controricorrenti –
e contro
CENTRO SPIRITUALITA’ BAIDA ISTITUTO FIGLIE DI S. ANNA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 452/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 10/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
15/06/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORIGLIA.
Fatto
RILEVATO
Che:
1 La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 10.3.2016, ha respinto il gravame proposto da M.G. e S.M. contro la sentenza del locale Tribunale che aveva a sua volta rigettato la domanda – da essi proposta nei confronti di N.M., P.S., P.M.A., P.V. e del Centro di Spiritualità Baida Istituto Figlie di S. Anna – di eliminazione dell’allaccio delle condutture di acque nere al pozzetto di raccolta da essi realizzato sulla via privata (OMISSIS) e altro di cui assumevano di essere anche comproprietari.
Per giungere a tale conclusione la Corte siciliana ha osservato:
– che, come rilevato dal Tribunale, dall’esame dei titoli gli appellanti non risultavano comproprietari della stradella ove si trovava il pozzetto;
– che la questione della natura pertinenziale della stradella costituiva un tema di indagine nuovo nel giudizio di appello e, come tale, inammissibile.
2 Contro tale sentenza i M. – S. hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi contrastati con controricorso dai N. – P., mentre l’Istituto Religioso è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1 Col primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – Errata pronuncia sulla carenza di legittimazione passiva. Osservano in particolare che, vertendosi in tema di titolarità dal lato attivo del rapporto controverso, occorreva l’eccezione di parte, che però non era stata sollevata da tutti.
2 Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. – Sussistenza della titolarità del diritto di servitù per possesso ultraventennale ex art. 1058 c.c.. Tutela dell’aggravamento della servitù ex art. 1067 c.c.. A dire dei ricorrenti, la domanda, in caso di mancata prova della comproprietà della strada su cui insiste la condotta fognaria, avrebbe dovuto essere qualificata come tutela dell’aggravamento della servitù ex art. 1067 c.c., da essi acquistata per possesso ultraventennale.
3 Col terzo motivo si denunzia, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per avere ritenuto nuova la questione della natura pertinenziale della strada rispetto alle singole proprietà, trattandosi invece di un motivo di appello avverso la pronuncia che aveva negato il riconoscimento della comproprietà della strada.
4 Rileva la Corte – nell’esercizio dei sui poteri di qualificazione giuridica delle questioni dedotte in giudizio sulla base dei fatti allegati dalle parti (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 27542 del 28/10/2019 Rv. 655774; Sez. 1, Sentenza n. 9143 del 17/04/2007 Rv. 596648) – che nel caso di specie si discute di un allacciamento di condutture idriche da parte degli originari convenuti (odierni controricorrenti) in un pozzetto di raccolta e in una condotta fognaria precedentemente realizzati dall’attore M. (odierno ricorrente) con autorizzazione comunale del 1983 per l’immissione degli scarichi del suo immobile nella fognatura comunale (cfr. ricorso pagg. 2 e 3 e atto di citazione nel giudizio di primo grado);
che pertanto il nucleo della questione sottoposta alla Corte non è quindi lo stabilire se gli attori-ricorrenti siano o meno comproprietari della strada (o meglio delle strade) su sorgono i manufatti (pozzetto e tubazioni) oggetto di allacciamento da parte di terzi, quanto piuttosto l’accertamento della proprietà di tali manufatti e, conseguentemente, della legittimità o meno dell’allaccio (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 14384 del 15/06/2010 Rv. 613989; Sez. 2, Sentenza n. 3440 del 21/02/2005 Rv. 581468);
che, stante la rilevanza della questione di diritto sottoposta al Collegio, si rende opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza;
visto l’art. 375 c.p.c., u.c..
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021