Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25198 del 08/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 25198 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 26961-2010 proposto da:
BUSSI

SILVANO

BSSSVN52D0614441,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 96, presso lo
studio dell’avvocato ROLF° PAOLO, rappresentato e
difeso dall’avvocato BEZZI DOMENICO, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013
2542

contro

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA ROMAGNA “BRUNO UMBERTINI” in persona
del legale rappresentante proternEore, elettivamente

Data pubblicazione: 08/11/2013

domiciliato in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA

785,

presso lo studio dell’avvocato CHIOLA CLAUDIO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato GORLANI
INNOCENZO, giusta delega in atti;
– controricorrente

di BOLOGNA, depositata il 22/12/2009 R.G.N. 222/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/09/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
MAMMONE;
udito l’Avvocato CHIOLA CLAUDIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO5 che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 526/2009 della CORTE D’APPELLO

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Forlì, Bussi Silvano,
premesso di essere dipendente dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia e Romagna “Bruno
Ubertini”, inquadrato nel profilo di collaboratore professionale
sanitario (cat. D), assumendo di aver svolto funzioni di coordinamento
delle attività di sub unità di diagnostica e microbiologia degli alimenti,
chiedeva che gli fosse riconosciuta l’indennità per l’esercizio delle
funzioni di coordinamento, prevista dall’art. 10, c. 2-3, del cali del
Comparto Sanità, biennio economico 2000-2001.
2.- Accolta la domanda e proposto appello dall’Istituto, la Corte
d’appello di Bologna con sentenza 22.12.09 accoglieva l’impugnazione
e rigettava la domanda. La Corte d’appello, per quanto qui rileva,
interpretava la norma collettiva nel senso che l’indennità poteva essere
attribuita ai collaboratori professionali appartenenti alla cat. D cui
l’azienda avesse conferito l’incarico di coordinamento o per i quali
l’azienda stessa avesse riconosciuto l’effettivo svolgimento della
funzione di coordinamento. Pertanto, detta indennità non poteva
essere riconosciuta per il suo esercizio di fatto, ma presupponeva il suo
formale riconoscimento.
3.- Avverso questa sentenza Bussi propone ricorso per
cassazione, cui risponde l’Istituto Ubertini con controricorso.
Motivi della decisione
4.- Il ricorrente deduce violazione dell’art. 10 del contratto
collettivo del Comparto Sanità, biennio economico 2000-2001,
sostenendo che l’esercizio della funzione di coordinamento non
necessita di un formale atto di incarico dagli organi direttivi aziendali,
basato su modalità di esercizio della prestazione discrezionalmente
fissate, essendo sufficienti l’effettivo e concreto esercizio da parte del
dipendente della funzione di coordinamento ed il successivo formale
riconoscimento di detto esercizio da parte dell’azienda.
5.- Sulla spettanza dell’indennità per l’esercizio delle funzioni di
coordinamento, prevista dall’art. 10, c. 2-3, del cali del Comparto
Sanità, biennio economico 2000-2001, stipulato il 20.09.01, e sui
requisiti richiesti per il suo godimento questa Corte ha già avuto modo
di pronunziarsi. Con due sentenze del 27.04.10 recanti i nn. 10008 e
10009 la Corte, adita ai sensi dell’art. 64, c. 3 e segg., del d.lgs. 30.03.01
n. 165 per l’interpretazione della norma collettiva, ha interpretato la
norma contrattuale nel senso che ai fini del diritto all’indennità ivi
prevista il conferimento dell’incarico di coordinamento o la sua verifica
10. Bussi Silvano c. Ist. Zooprofil. Bruno libertini (26961-10)

1

Svolgimento del processo

Per questi motivi

10. Bussi Silvano c. Ist. Zooprofil. Bruno Ubertini (26961-10)

2

con atto formale richiedono che di tale incarico vi sia traccia
documentale, che esso sia stato assegnato da coloro che avevano il
potere di conformare la prestazione lavorativa del dipendente, e che
abbia ad oggetto le attività dei servizi di assegnazione e del personale,
restando esclusa la possibilità per l’amministrazione di subordinare il
suddetto diritto a proprie ulteriori determinazioni di natura
discrezionale.
In tale affermazione di principio la successiva elaborazione
giurisprudenziale ha individuato i tre requisiti che debbono coesistere
nell’espletamento della prestazione ai fini del godimento della richiesta
indennità: a) l’incarico deve risultare documentalmente; b) è sufficiente
il conferimento dell’incarico, non essendo necessario alcun atto
discrezionale ulteriore rispetto alla mera assegnazione degli indicati
compiti di coordinamento; e) in terzo luogo, l’assegnazione di tali
compiti deve provenire da “coloro che avevano il potere di
conformare la prestazione del dipendente” (Cass. 28.01.13 n. 1820).
La Corte territoriale, invece, ha ritenuto che fosse necessario un
atto valutativo di natura discrezionale ad hoc, proveniente direttamente
dai vertici aziendali e non da coloro che avevano il potere di
conformazione dell’attività lavorativa del ricorrente, senza considerare
che tale potere non necessariamente si colloca in capo ai vertici
aziendali, ma riguarda piuttosto non l’atto di assunzione o di
inquadramento del dipendente, ma l’attività lavorativa nella sua
concretezza e continuità.
Conseguentemente ha errato la Corte territoriale a non prendere
in considerazione la documentazione prodotta dal ricorrente (e ritenuta
sufficiente in prime cure per l’accoglimento del diritto di cui è
processo) in quanto non proveniente dal vertice aziendale.
6.- In ragione di questa ormai consolidata giurisprudenza, cui il
Collegio aderisce, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con
cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice indicato in
appello, il quale verificherà chi, nella specie, aveva in concreto il potere
di conformazione dell’attività lavorativa del ricorrente e se la
documentazione prodotta fosse idonea, anche sotto il profilo della
provenienza, ad attestare il conferimento della funzioni di
coordinamento previste dalla norma contrattuale per l’attribuzione
della richiesta indennità.
7.- Al giudice di rinvio va rimessa anche la regolazione delle
spese del giudizio.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per la
regolazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 17 settembre 2013

Il Presidente tytlyvstco 3011;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA