Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25197 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. III, 28/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 28/11/2011), n.25197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 26, presso lo studio dell’avvocato

IANNUCCILLI PASQUALE, che la rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

D.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA VIA ANTONIO GRAMSCI 7, presso lo studio CATTEL, RUBINO

&

CONCETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato DELLI PAOLI DOMENICO

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 7, presso lo studio dell’avvocato STUDIO

CATTEL, RUBINO & CONCETTI, rappresentata e difesa dall’avvocato

DELLI

PAOLI DOMENICO giusta procura speciale ad litem per atto notaio

Stefania Davide del 28/06/2010 rep. n. 2052 allegata in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 952/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato D.V. ricorrente che si riporta agli

scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. M.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16 aprile 2009, con la quale la Corte d’Appello di Napoli, Sezione Specializata Agraria ha accolto l’appello proposto da M.M. avverso la sentenza resa in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Specializzata Agraria ed in riforma della stessa ha dichiarato la scadenza al 6 maggio 2012 di un rapporto di affittanza agraria inter partes, con gravame delle spese del doppio grado a favore della M. e distrazione a favore del suo difensore, Avvocato D.V..

Il ricorso è stato proposto sia contro la M., sia contro il D. quanto alle spese.

Entrambi gli intimati hanno resistito con distinti controricorsi.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. Il ricorso appare inammissibile perchè proposto tardivamente.

Invero, è giurisprudenza consolidata della Corte che Alle controversie agrarie – ivi comprese quelle in materia di contratti di affitto di fondi rustici – non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 per effetto dell’esclusione indicata nell’art. 3 della stessa legge, che fa riferimento alle cause previste, tra le altre disposizioni, dall’art. 409 cod. proc. civ., il cui n. 2) include le controversie relative ai rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonchè ai rapporti derivanti da altri contratti agrari (Cass. n. 13546 del 2009).

Il ricorso avrebbe dovuto proporsi entro l’anno solare dalla pubblicazione della sentenza, mentre è stato presentato per la notificazione il 28 maggio 2010, cioè ben oltre.

3.1. Il ricorso, inoltre, sarebbe stato inammissibile anche per palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 3 atteso che nella parte relativa all’esposizione del fatto assembla integralmente una serie di atti processuali per ventinove pagine e mezza (in termini Cass. sez. un. n. 16628 del 2009, fra tante).”.

2. Il Collegio, letta la relazione ed esaminati gli atti, rileva che ne sono condivisibili le argomentazioni e le conclusioni, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza verso ciascuno dei resistenti e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente M. ed al resistente D. delle spese del giudizio di cassazione, liquidate a favore di ognuna delle parti resistenti in Euro quattromiladuecento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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