Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25197 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. I, 10/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9808/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio

dell’avv.to Valeria Gerace che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/09/2020 da Dott. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.M., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Napoli, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale ed ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra, nonchè del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 avendo il decidente ricusato l’accesso alle misure reclamate sulla considerazione che il richiedente non avesse subito persecuzioni e che la situazione interna del paese di provenienza ((OMISSIS)) sia sicura, sebbene dalle fonti informative si apprenda il contrario e la condizione di omosessuale del richiedente lo esponga a rischi persecutori; 2) “dell’omesso/errato esame della storia del ricorrente in relazione alla situazione di violazione dei diritti umani in (OMISSIS)”, avendo il decidente, nel denegare le misure anzidette, ritenuto il richiedente non credibile a scapito della deteriore condizioni psicologica del ricorrente fuggito dal suo paese perchè omossessuale; 3) della “violazione e falsa applicazione della Direttiva Europea 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’onere della prova”, avendo il decidente pronunciato nei termini contestati malgrado il richiedente avesse fatto ogni ragionevole sforzo per provare i fatti allegati a fondamento della domanda.

Al proposto ricorso resiste l’amministrazione intimata con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Gli spiegati motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente in quanto strettamente avvinti, sono affetti da pregiudiziale inammissibilità.

2.2. Il Tribunale ha respinto le domande del richiedente sul rilievo che “le dichiarazioni dell’istante suscitano dubbi di credibilità in relazione alle motivazioni addotte alla base dell’espatrio. Non pare possibile che il ricorrente abbia deciso di espatriare perchè perseguitato a causa della sua omosessualità e che, successivamente e per il solo fatto di essere stato deriso, abbia invece deciso di diventare di nuovo etero. Risulta evidente che le reali motivazioni per cui il ricorrente ha lasciato il proprio paese siano di carattere genuinamente economico, circostanza confermata dallo stesso ricorrente quando ammette di non avere particolari timori all’idea di far ritorno in (OMISSIS) se non quelli relativi alle difficoltà di sostentamento”.

2.3. A fronte di questa premessa, che rende il deliberato tribunalizio immune, in linea di principio, da censure poichè il giudizio in ordine alla credibilità del richiedente asilo integra un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insidacabile in questa sede, le difese opposte dal ricorrente si rivelano del tutto inidonee a soddisfare il preteso intento cassatorio.

2.4. Quelle in diritto, che trovano enunciazione solo nella rubrica del primo e del secondo motivo di ricorso, sono manifestamente affette da un vistoso deficit di specificità in quanto, in spregio allo statuto di censurabilità per cassazione dell’errore di diritto, non evidenziano quali affermazioni operate dal decidente di merito siano inficiate dalle dedotte violazioni, piuttosto mettendo capo ad una generica contestazione di principio, che palesa a ben vedere il disaccordo del ricorrente per l’esito del giudizio e racchiude in sè solo l’indiretta sollecitazione alla sua rinnovazione.

2.5. L’errore motivazionale, che è oggetto di denuncia con il secondo motivo di ricorso, non si allinea all’attuale predicato normativo secondo la lettura resane dalla giurisprudenza di questa Corte, vero che non si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo che abbia formato oggetto di discussione tra le parti, ma solo che l’apprezzamento delle risultanze fattuali condotto dal decidente di merito non ha sortito il risultato auspicato, sicchè anche in questo caso se ne sollecita inammissibilmente la rinnovazione.

3. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

4. Spese alla soccombenza. Doppio contributo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2100,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA