Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25197 del 07/12/2016


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Cassazione civile sez. lav., 07/12/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28477/2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati LUIGI CALIULO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO

MARITATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AUTOSPORT CLUB GARAGE P. DI F.P. & C. S.A.S;

– intimata –

avverso la sentenza n. 581/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/07/2011 R.G.N. 907/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con sentenza depositata l’11.7.2011, la Corte d’appello di Torino confermava la statuizione di primo grado che aveva condannato l’INPS a restituire ad Autosport Garage P. di F.P. & C. s.a.s. il 90% dei contributi versati nel triennio 1994-1997, L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90.

Ricorre contro questa pronuncia l’INPS, articolando due motivi di censura. L’azienda non ha svolto in questa sede attività difensiva.

Diritto

Con il primo motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza dal diritto al rimborso, argomentata in relazione al fatto che la domanda L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, era pervenuta solo in data 8.8.2007.

Con il secondo motivo, l’Istituto ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE e della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90 e D.L. n. 300 del 2006, art. 3-quater, comma 1 (conv. con L. n. 17 del 2007), per avere la Corte di merito riconosciuto la spettanza del beneficio nonostante fosse stato istituito da disposizioni di legge adottate in contrasto con il divieto di aiuti di Stato stabilito dall’ordinamento comunitario.

Ciò posto, il primo motivo è fondato: risulta infatti per tabulas che la Corte territoriale ha omesso qualsivoglia pronuncia sull’eccezione di decadenza dal beneficio oggetto della domanda giudiziale, ritualmente riproposta dall’INPS in sede di gravame a seguito della sua reiezione da parte del giudice di prime cure.

Conseguentemente, assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, affinchè accerti se la domanda di rimborso ricevuta dall’INPS sia stata nondimeno presentata all’ufficio postale per la spedizione entro il termine del 31.7.2007, non rilevando in tal caso che essa sia pervenuta all’ente dopo la scadenza del termine medesimo (Cass. n. 10768 del 2012), e – qualora detta verifica dia esito positivo, dovendosi altrimenti ritenere l’impresa decaduta (giusta i principi fissati da Cass. n. 12603 del 2016) – provveda sul merito della pretesa, tenendo conto del ius superveniens costituito dalla decisione resa in subiecta materia dalla Commissione dell’Unione Europea in data 14.8.2015, n. 195/2016: questa Corte, infatti, ha già statuito nel senso che le agevolazioni previste L. n. 350 del 2003, ex art. 4, comma 90, pur realizzando, secondo la citata decisione della Commissione Europea, aiuti di Stato ai sensi dell’art. 107, paragrafo 1, TFUE, possono essere ugualmente concesse qualora l’aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento UE de minimis applicabile oppure possa beneficiare della deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 2, TFUE (Cass. n. 13458 del 2016; più di recente, nello stesso senso, Cass. n. 21897 del 2016); ed è appena il caso di ricordare che, superando il precedente e più restrittivo orientamento, la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha affermato che la decisione della Commissione circa la compatibilità dell’aiuto non ne inibisce la concessione ancorchè l’aiuto medesimo sia stato (come nella specie) istituito in violazione degli obblighi di comunicazione preventiva e di c.d. standstill, solo dovendo ordinarsi al beneficiario dell’aiuto il pagamento degli interessi per il periodo della illegalità (CGUE, 12.2.2008 n. 199, C-199/06).

Il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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