Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25196 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. III, 28/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 28/11/2011), n.25196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.N., B.L. (OMISSIS), S.

S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI GIOACCHINO

BELLI 39, presso lo studio dell’avvocato BRUNO PIERFRANCESCO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BALI’ MASSIMO giusta

procura speciale alle liti a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY (OMISSIS),

(precedentemente Zurich Insurance Company S.A.), in persona del

Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO VASARI 5,

presso lo studio dell’avvocato RUDEL RAOUL, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PRENCIPE GIUSEPPE giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

B.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 392/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO

dell’11/03/09, depositata il 24/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Eugenio Schiavone (delega avvocato Pierfrancesco

Bruno) difensore dei ricorrenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che

aderisce alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. B.L., S.S. e T.N. hanno proposto ricorso per cassazione contro B. e la Soc. Zurich Insurance Company, avverso la sentenza del 24 marzo 2009, con la quale la Corte d’Appello di Torino, confermando la sentenza di primo grado resa nella controversia inter partes in primo grado in una controversia di risarcimento danni da sinistro stradale dal Tribunale di Tortona, ha respinto sia l’appello principale proposto da essi ricorrenti, sia l’appello incidentale degli intimati.

Al ricorso ha resistito con controricorso la Zurich Insurance Pubblic Limited Company (qualificatasi come già Zurich Insurance Company S.A.), mentre non ha svolto attività difensiva il B..

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

I ricorrenti hanno depositato memoria. Considerato quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. Il ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c., siccome eccepito anche dalla resistente.

Il tre motivi sui quali il ricorso si fonda – il primo ed il secondo denuncianti vizi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 ed il terzo sia vizi ai sensi del n. 3 che del n. 5 di tale norma – non si concludono per quanto attiene alla denuncia di violazioni di norme di diritto con il prescritto quesito di diritto, mentre, per quanto concerne, riguardo al terzo motivo, il vizio di motivazione, con la formulazione del c.d. momento di sintesi espressivo della c.d.

“chiara indicazione”, alla quale alludeva l’art. 366-bis c.p.c. (si vedano, per i termini nei quali detta formulazione doveva avvenire, già Cass. (ord.) n. 16002 del 2007 e Cass. sez. un. n. 20603 del 2007, nonchè la conforme giurisprudenza successiva).

E’ da rilevare, inoltre, che l’art. 366-bis c.p.c. è applicabile al ricorso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. L’art. 58, comma 5, della legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati – come nella specie – dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010). Nel contempo, non avendo avuto l’abrogazione effetti retroattivi l’apprezzamento dell’ammissibilità dei ricorsi proposti anteriormente a quella data continua a doversi fare sulla base della norma abrogata.”.

2. Il Collegio, letta la relazione ed esaminati gli atti, rileva che ne sono condivisibili le argomentazioni e le conclusioni, alle quali la memoria muove dei rilievi privi di fondamento.

Infatti, la memoria: a) legge in modo palesemente scorretto Cass. n. 16424 del 2011, la quale, ribadendo il principio di diritto di cui a Cass. (ord.) n. 7119 del 2010, nel riferirsi a “quelli proposti antecedentemente” allude ai ricorsi proposti prima del 4 luglio 2009 e non, come vorrebbero – in modo assolutamente incomprensibile – i ricorrenti, ai provvedimenti impugnati in cassazione pubblicati anteriormente; b) evoca in modo inconferente Cass. n. 6261 del 2010, che concerne altra questione di diritto transitorio; c) svolge considerazioni meramente apodittiche e assolutamente generiche sulla pretesa osservanza del requisito dell’art. 366-bis, senza spiegare, però, come e perchè il ricorso avrebbe osservato detta norma con riferimento alla giurisprudenza di questa Corte sulle modalità di formulazione del quesito di diritto e di enunciazione della c.d.

“chiara indicazione” e ciò anche al lume di Cass. n. 17950 del 2011, che viene evocata.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza verso i resistenti e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alle resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro tremiladuecento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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