Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25196 del 17/09/2021

Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, (ud. 27/05/2021, dep. 17/09/2021), n.25196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13260/2016 proposto da:

D.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato GIOVANNA

PELUCCHI, giusta procura in atti;

– ricorrente –

e contro

M.M.G., M.P., B.M.,

B.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1210/2015 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 25/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/05/2021 dal Presidente Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.G., B.M., B.A., P.A. ed Pr.An. ebbero ad evocare in giudizio avanti il Tribunale di Bergamo I.R. deducendo d’esser, unitamente alla convenuta, comproprietari dell’immobile catastalmente identificato sub mappale (OMISSIS) del Comune censuario ed amministrativi di Pontida.

Il Giudice orobico con sentenza n. 1742/03 accolse la domanda esposta dagli attori e, nell’ottobre 2005, Bo.La., marito dell’ I., propose opposizione ex art. 404 c.p.c., avverso la sentenza dianzi citata, poiché litisconsorte pretermesso in quanto il bene identificato dal mappale (OMISSIS) era esclusivamente in proprietà sua e della moglie I. con esclusione di altri. Resistette il solo D., che contestò e la legittimazione del Bo. – poiché non comproprietario – e la sua pretesa di contitolarità.

Il Giudice orobico emise sentenza non definitiva riconoscendo la legittimazione del Bo., quale comproprietario dell’immobile identificato dalla particella fondiaria oggetto di causa, e quindi, dopo ulteriore istruttoria, ebbe a rigettare le domande tendenti ad accertare la comproprietà del bene, ordinando però all’ I. di non ostacolare l’altrui transito sul bene poiché il fondo “costituisce accesso ai mappali” delle altre parti in causa.

Bo.La. e I.R. provvidero a proporre gravame avanti la Corte d’Appello di Brescia, che, resistendo sempre il solo D., accolse l’impugnazione riconoscendo che il mappale (OMISSIS) del Comune di Pontida era in signoria esclusiva del Bo. e della I. e rigettava ogni pretesa del D., compensando le spese dell’intera lite.

Osservava il Giudice d’appello come, ad esito dell’esame dei titoli, solo quello d’acquisto dei consorti I. – Bo. portava cenno alla signoria sul bene di causa, mentre i titoli d’acquisto del D. e degli altri originari attori operano riferimento all’accesso “attraverso passaggio e cortile comuni” senza miglior precisazione.

Pertanto avendo il D. chiesto, tempestivamente, solo d’esser riconosciuto comproprietario del fondo de quo e non anche che ne fosse accertata la funzione di transito verso il suo fondo, la sua domanda doveva esser rigettata.

Il D. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

Bo.La., I.R., B.M., B.A., Pr.An. e gli eredi di P.A. – i consorti M. -, benché ritualmente vocati, sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’impugnazione esposta dal D. s’appalesa fondata quanto al primo motivo di ricorso ed in tale misura e va accolta.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione del disposto ex art. 112 c.p.c., perché il Collegio lombardo, una volta dichiarata nuova la sua domanda di accertamento che il fondo di causa serve quale accesso comune e di conseguenza inammissibile ha, comunque, rigettato nel merito la stessa, ritenendo generica la sua formulazione poiché non individuata la natura del diritto sotteso, e ciò ha fatto oramai in difetto di potestas iudicandi.

L’argomentazione critica svolta nel motivo dianzi citato appare fondata posto che, espressamente, la Corte lombarda ha, anzitutto, evidenziato come la domanda – svolta in via subordinata – del D. tesa ad accertare ” un imprecisato diritto di accesso comune” attraverso l’immobile, oggetto di causa verso gli immobili retrostanti, tra i quali il suo, risultava proposta tardivamente, posto che nella comparsa di risposta di prime cure il D. aveva solamente chiesto il riconoscimento del suo diritto di comproprietà sul bene.

Quindi effettivamente – Cass. sez. un. 2155/21, Cass. sez.un. n. 3840/07 – una volta affermata l’inammissibilità della domanda tesa ad accertare il ” diritto d’accesso ” sul fondo oggetto di causa, la Corte bresciana non poteva procedere comunque all’esame del merito della domanda, stante la sopravvenuta sua carenza della potestas iudicandi sul punto.

Il D. appare titolare di interesse giuridico alla chiesta cassazione posto che la declaratoria di inammissibilità per novità della domanda non ne preclude – come invece la statuizione sul merito – la sua riproposizione in apposito nuovo giudizio.

Quindi sul punto la sentenza resa dalla Corte lombarda va cassata e, non apparendo necessari nuovi accertamenti di merito al riguardo, questa Corte, ex art. 384 c.p.c., può decidere nel merito dichiarando inammissibile la domanda, svolta in via subordinata dal D., di accertamento dell’esistenza di un diritto di “accesso comune” sul fondo oggetto di causa.

Con la seconda ragione di doglianza il D. rileva violazione delle norme ex artt 2909 e 2697 c.c. ed art. 324 c.p.c., poiché la Corte lombarda ha ritenuto provata la comproprietà esclusiva da parte dei consorti I. – Bo. sul bene identificato dal mappale (OMISSIS) di Pontida sulla scorta del giudicato interno formatosi in relazione alla sentenza non definitiva del Tribunale, che aveva riconosciuta la legittimazione del Bo. all’opposizione di terzo, quale comproprietario pretermesso, senza avvedersi che il primo Giudice aveva poi disposto la prosecuzione del giudizio proprio per accertare se i resistenti erano gli esclusivi titolari del bene.

La censura mossa appare priva di fondamento posto che il Collegio lombardo ha motivatamente respinto l’unica domanda, proposta tempestivamente dal ricorrente in causa, ossia il riconoscimento che l’immobile de quo è anche in sua comproprietà.

Ciò la Corte bresciana ha fatto sulla scorta dell’osservazione che il titolo d’acquisto del D. – ed invero anche quelli degli altri originari attori rimasti contumaci – non portava cenno alcuno all’acquisto anche di detto diritto – cenno invece puntualmente presente nel contratto d’acquisto da parte dei consorti I. – Bo. – sicché non concorre alcuna violazione del giudicato interno.

Difatti il primo Giudice aveva disposto la prosecuzione della causa proprio per accertare se il D. – e gli altri originari attori – poteva dimostrare la fondatezza del diritto rivendicato, sicché l’accertamento negativo d’un tanto non si pone assolutamente in contrasto con la statuizione, oramai cosa giudicata, portata nella sentenza non definitiva resa dal Tribunale orobico.

Atteso che l’impugnazione mossa è stata per parte accolta reputa la Corte di compensare tra le parti le spese di lite di questo giudizio di legittimità e di confermare quanto disposto dalla Corte d’Appello di Brescia in ordine alle spese del giudizio di merito, posto che l’accoglimento del mezzo d’impugnazione risulta afferente a questione formale conseguita alla decisione del Giudice d’appello, mentre in ordine al merito della lite la decisione del Collegio lombardo rimane confermata.

PQM

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo, cassa sul punto la sentenza impugnata resa dalla Corte d’Appello di Brescia e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile la domanda proposta dal D. in via subordinata di accertare un diritto di accesso comune sul fondo ex mappale (OMISSIS) foglio (OMISSIS) del Comune censuario ed amministrativo di Pontida.

Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità e conferma la statuizione sulle spese presente nella sentenza impugnata.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

 

 

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