Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25196 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. I, 10/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7877/2019 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.to

Roberto Ricciardi;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 da Dott. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.M., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Napoli, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale ed ha altresì respinto la richiesta di protezione internazionale e ne chiede la cassazione sul rilievo della violazione di legge, dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, della mancata valutazione dei presupposti per il riconoscimento delle misure reclamate, avendo il decidente omesso di prendere atto delle condizioni di grave instabilità sociale e politica in cui versa il paese di provenienza.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione”, ai fini della partecipazione all’udienza pubblica, inidoneo allo scopo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. L’esposto motivo di ricorso è inammissibile.

Premesso che il decidente si è indotto a rigettare il ricorso avanti a sè sul rilievo che le dichiarazioni rese dal richiedente circa le ragioni che ne hanno motivato la fuoriuscita dal paese di origine siano “esclusivamente economiche”, sicchè esse non possono costituire il fondamento per riconoscere la protezione sussidiaria nè il permesso di soggiorno per motivi umanitari, l’istanza di cui si fa interprete il motivo, in disparte da ogni altra ragione di inammissibilità – più generalmente argomentabile dalla considerazione che il vizio motivazionale denunciato è stato espunto dal catalogo dei vizi cassatori, che solo l’omesso esame del fatto decisivo e non dei singoli profili istruttori è fonte di un vulnus motivazionale rilevante ed ancora che non è specifica l’allegata violazione di legge – è espressione di un mero dissenso motivazionale e intende sollecitare indirettamente una rivalutazione del quadro meritale già sfavorevolmente apprezzato dal decidente del grado nella supposta, ma infondata, convinzione che il ricorso per cassazione costituisca un terzo grado di giudizio in cui sia possibile porre rimedio all’ingiustizia della decisione impugnata.

r 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

4. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

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