Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25195 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. III, 28/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 28/11/2011), n.25195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.V. (OMISSIS), quale titolare dell’impresa

individuale denominata Azienda Polivalente Guvano di L.

V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CASSAZIONE rappresentato e difeso dagli avvocati CAUSA ALESSANDRO, DI

MAURO ROSARIO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FERROVIE DELLO STATO SPA, in persona del suo legale rappresentante

institore pro tempore, RETE FERROVIARIA ITALIANA – RFI SPA

(OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante institore pro

tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 49, presso

lo studio dell’avvocato SVEVA BERNARDINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato BIANCHI SERGIO giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e contro

FERSERVIZI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 249/2009 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del

4/03/09, depositata il 27/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. L.V., quale titolare dell’impresa individuale denominata Azienda Polivalente Guvaro di L.V., ha proposto ricorso per cassazione contro la Rete Ferroviaria Italiana – R.F.I. s.p.a., le Ferrovie dello Stato s.p.a. e la Federservizi s.p.a. avverso la sentenza del 27 marzo 2009, con la quale la Corte d’Appello di Genova ha rigettato l’appello da lui proposto avverso la sentenza resa in primo grado in una controversia locativa dal Tribunale di Genova. Torino, confermando la sentenza di primo grado resa nella controversia inter partes in primo grado in una controversia di risarcimento danni da sinistro stradale dal Tribunale di Tortona, ha respinto sia l’appello principale proposto da essi ricorrenti, sia l’appello incidentale degli intimati.

Al ricorso hanno resistito con congiunto controricorso la Rete Ferroviaria Italiana -R.F.I. s.p.a. e le Ferrovie dello Stato s.p.a., mentre non ha svolto attività difensiva la Federservizi.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, è stata redatta relazione ai sensi di detta norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. Il ricorso appare inammissibile perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c. I sei motivi sui quali si fonda – il primo ed il secondo deducenti vizi di violazione di norme di diritto, il terzo ed il quinto vizi di violazione di norme di diritto e vizi di motivazione, gli altri due vizi di motivazione – non si concludono con la formulazione dei prescritti quesiti di diritto quanto ai vizi di violazione di norme di diritto e non si concludono e nemmeno contengono la formulazione del ed. momento di sintesi espressivo della c.d. “chiara indicazione”, alla quale alludeva l’art. 366-bis c.p.c. (si vedano, per i termini nei quali detta formulazione doveva avvenire, già Cass. (ord.) n. 16002 del 2007 e Cass. sez. un. n. 20603 del 2007, nonchè la conforme giurisprudenza successiva).

E’ da rilevare che l’art. 366-bis c.p.c. è applicabile al ricorso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. L’art. 58, comma 5, della legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati – come nella specie – dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n. 6212 del 2010 Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010). Nel contempo, non avendo avuto l’abrogazione effetti retroattivi l’apprezzamento dell’ammissibilità dei ricorsi proposti anteriormente a quella data continua a doversi fare sulla base della norma abrogata”.

2. Il Collegio, letta la relazione ed esaminati gli atti, rileva che sono condivisibili le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alla rifusione alle resistenti delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milleottocento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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