Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25195 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. I, 10/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7833/2019 proposto da:

F.A., elettivamente domiciliato in Roma presso lo studio

dell’avv.to Valeria Gerace, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 29/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 da Dott. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. F.A., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Napoli, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale ed ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) della violazione dell’art. 35 “e del successivo art. 35 bis” D.Lgs. n. 25 del 2008, avendo il decidente ricusato l’accesso alla protezione internazionale sulla considerazione che la relativa domanda, oggetto di reiterazione rispetto ad un precedente rigetto, non era assistita da alcun elemento nuovo, in tal modo astenendosi dal pronunciarsi sul merito della stessa; 2) della violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra, nonchè del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, avendo il decidente pronunciato nei riferiti termini nella convinzione che la situazione interna del paese di provenienza (Gambia) sia sicura, senza tuttavia operare una valutazione di merito, sia riguardo a ciò che alla domanda di protezione del richiedente; 3) della “violazione e falsa applicazione della Direttiva Europea 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’onere della prova”, avendo il decidente pronunciato nei termini contestati malgrado il richiedente avesse fatto ogni ragionevole sforzo per provare i fatti allegati a fondamento della domanda.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione”, ai fini della partecipazione all’udienza pubblica, inidoneo allo scopo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Eppur vero che il Tribunale ha ritenuto che la domanda del ricorrente non fosse assistita da alcun elemento nuovo che ne giustificasse a mente del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, comma 1, lett. b, la reiterazione, ma non per questo ha omesso di pronunciare nel merito riguardo ad essa.

In linea, infatti, con l’insegnamento di questa Corte secondo cui il giudizio in materia di protezione internazionale “ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, sicchè deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo” (Cass., Sez. VI-I, 3/09/2014, n. 18632), il Tribunale non si è limitato ad emettere una pronuncia di mero rito, rilevando l’anzidetta preclusione al riesame e dichiarando perciò il ricorso inammissibile. Ha invece inteso corroborare il proprio assunto, da un lato, prendendo posizione riguardo alla situazione interna del paese di provenienza e alla positiva evoluzione di essa in atto, registrando, alla luce delle fonti informative consultate, che “la situazione socio politica del Gambia nell’ultimo anno è profondamente mutata”; dall’altro, rimarcando il fatto – inequivocamente significativo che una valutazione di merito non è stata omessa se in ragione di ciò si vuole evidenziare che l’attività di allegazione del ricorrente si era mantenuta ben lontana da ogni ragionevole sforzo di circostanziare la domanda – che “il ricorrente non comparendo in udienza è venuto meno al suo onere di cooperare nell’allegazione di tutti i fatti posti a sostegno della domanda”.

Quand’anche perciò non si reputasse decisivo il testuale tenore del dispositivo nell’occasione adottato, che riporta non a caso la locuzione “rigetta”, gli elementi del percorso decisionale dianzi riferiti spostano l’asse della decisione su un terreno che non è attinto dalla censura, che è perciò inammissibile non cogliendo totalmente il fulcro del decisum.

3. Parimenti inammissibili sono il secondo ed il terzo motivo di ricorso.

Le censure di diritto, che trovano enunciazione solo nella rubrica del primo e del secondo motivo di ricorso, sono, infatti, manifestamente affette da un vistoso deficit di specificità in quanto, in spregio allo statuto di censurabilità per cassazione dell’errore di diritto, non evidenziano quali affermazioni operate dal decidente di merito siano inficiate dalle dedotte violazioni, mettendo piuttosto capo ad una generica contestazione di principio, che palesa a ben vedere il disaccordo del ricorrente per l’esito del giudizio e racchiude in sè solo un’indiretta sollecitazione alla sua rinnovazione.

4. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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