Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25195 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25195 Anno 2013
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 31483-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE DOGANE – DIREZIONE REGIONALE PER LA
LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– ricorrente –

2013

contro

2539

PONZO FRANCESCO;
k

– intimato –

avverso la sentenza n. 317/2007 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 08/11/2013

di MILANO, depositata il 12/04/2007 R.G.N. 1445/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/09/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
MAMMONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

rigetto del ricorso.

Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il

1.- Ponzo Francesco, dipendente dell’Agenzia delle Dogane,
proveniente dalla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
(AAMS), transitato presso il Ministero delle Finanze e poi assegnato
definitivamente all’Agenzia, esponeva di aver partecipato alla
procedura di selezione per il passaggio alla posizione economica Al
super,indetta in data 16.11.00 con provvedimento del Dipartimento
delle Dogane. Rilevato che, in data 24.10.02, il direttore dell’Area
personale l’aveva escluso dalla graduatoria, chiedeva al Giudice del
lavoro di Milano che venisse annullato il provvedimento di esclusione
e che gli venisse riconosciuto il diritto all’inquadramento dal 1 0 .08.99.
2.- Costituitisi i convenuti Agenzia delle Dogane e Ministero
delle Finanze e disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti
di Straini Giancarla, dipendente ultima collocata in graduatoria, il
Tribunale dichiarava la carenza di legittimazione passiva del Ministero
ed accoglieva la domanda.
3.- Proposto appello dall’Agenzia, la Corte d’appello di Milano,
con sentenza del 12.04.07, rigettava l’impugnazione. Riteneva la Corte
che alla data del 1°.08.99 il ricorrente doveva considerarsi in servizio
presso il Ministero delle Finanze perché inserito nel ruolo ad
esaurimento del personale proveniente da AAMS. La presenza in
servizio a quella data, secondo le disposizioni della contrattazione
collettiva, consentiva la partecipazione alla selezione per la richiesta
posizione indetta dall’Agenzia delle Dogane, atteso che esisteva una
separazione tra il requisito dell’anzianità di servizio richiesta ed il
requisito della appartenenza al ruolo doganale.
4.- Propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane; non
svolgono attività difensiva né il ricorrente Ponzo, né gli eredi di Straini,
deceduta nelle more del giudizio.
Motivi della decisione
5.- L’Amministrazione, con unico motivo, deduce violazione
dell’art. 4 del d.lgs. 9.07.98 n. 283 e dell’art. 5 del d.m. 28.12.00 n. 1390,
come modificato dal d.m. 20.03.01 n. 139. L’Amministrazione
ricorrente espone che, dopo l’istituzione dell’Ente Tabacchi Italiani
(ETI) avvenuta con il detto d.lgs. n. 283, il personale dipendente
dall’AAMS era stato in parte inquadrato nei ruoli ETI e, per la parte in
esubero, dal 1°.09.98 era stato inserito in apposito ruolo provvisorio ad
esaurimento del Ministero delle Finanze, istituito ai sensi dell’art. 4 del
detto decreto legislativo.
Nel caso di specie, il bando concorsuale prevedeva che alla
procedura di selezione potesse partecipare solo “il personale

Svolgimento del processo

7. Agenzia Dogane c. Ponzo Francesco (31483/07 r.g.)

-2-

appartenente al ruolo delle dogane e delle imposte dirette” e che era
ammesso solo “il personale in servizio al 1°.08.99”. Invece, i
dipendenti ex AAMS erano stati inseriti nel ruolo ad esaurimento del
Ministero delle Finanze al solo scopo di essere allocati presso altre
amministrazioni, tanto che dal punto di visto giuridico, economico e
contabile questo ruolo era stato gestito dall’AAMS e si collocava in un
comparto di contrattazione diverso ed autonomo rispetto a quello dei
Ministeri.
L’inserimento del ricorrente nel ruolo dell’agenzia delle Dogane
era avvenuto solo il 30.12.05, a seguito di provvedimento emanato
sulla base di un accordo sottoscritto tra detto Dipartimento e le
0o.Ss., che aveva disposto il definitivo trasferimento presso l’Agenzia
delle Dogane del personale già inserito nel ruolo ad esaurimento.
Detto personale, e con esso il Ponzo, alla data del 1°.08.99 quindi non
poteva essere ritenuto appartenente al ruolo delle Dogane e delle
Imposte dirette.
6.- Sostiene, infatti, l’Amministrazione che alla data del 1°.08.99
— indicata nel bando della procedura selettiva quale momento
discriminante per la presenza in servizio ai fini del possesso dei
requisiti di ammissione — non esisteva un ruolo dell’Amministrazione
delle Finanze, ma vi erano tre ruoli distinti: a) un ruolo provvisorio ad
esaurimento, di cui faceva parte l’attuale resistente, del Ministero delle
Finanze, istituito dal d.lgs. 9.07.98 n. 283, art. 4, c. 1; b) il ruolo unico
del Ministero delle Finanze; c) il ruolo autonomo del Dipartimento
delle dogane e delle Imposte Indirette.
Il ricorrente non avevano fatto parte del Ruolo delle Dogane e
delle Imposte Indirette alla data di riferimento 1°.08.99, essendo stato
solo provvisoriamente distaccato presso l’Agenzia delle Dogane di
Firenze in attesa di riallocazione ed essendo stato ivi trasferito solo nel
2005, e di conseguenza non aveva diritto di partecipare alle procedura
di selezione in esame.
7.- Le questioni sollevate dal mezzo di impugnazione appena
esposto sono già state prese in esame da questa Sezione con la
sentenza 6.07.99 n. 15819, con riferimento alle procedure interne di
selezione per i passaggi entro e tra le aree professionali indette
dall’Amministrazione finanziaria, in applicazione dell’art. 15 del CCNL
Comparto Ministeri, del 16.0299, dell’art. 17, c. 4 e 5, del CCNL del
16.02.00 e degli accordi del 4.08.00, 18.01.01 e 4.05.01, intervenuti tra
la delegazione di parte pubblica dell’allora Ministero delle Finanze e le
organizzazioni sindacali.
Ha ritenuto questa pronunzia che né gli accordi sindacali
integrativi, stipulati ai sensi dell’art. 20 del contratto collettivo per
determinare i criteri per la selezione, né il bando di selezione dicono

Per questi motivi
La Corte rigetta il ricorso, nulla disponendo per le spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 17 settembre 20134%
Il Presidente Gtia

espressamente che il requisito della presenza in servizio al 1 0 .08.99
debba essere riferito ad un ruolo specifico tra quelli in cui in quella
determinata data era suddiviso il personale dell’Amministrazione delle
Finanze. Secondo tale pronunzia, nell’ambito di una ricostruzione
generale del sistema, l’interpretazione restrittiva sostenuta
dall’Amministrazione comporterebbe l’impossibilità per i dipendenti dl
Ministero delle Finanze, già presenti in servizio alla data del primo
agosto 1999, ma successivamente transitati in un altro ruolo, di
conseguire la promozione tanto nel ruolo di provenienza, tanto in
quello di destinazione.
Rileva, inoltre, la richiamata pronunzia che non era escluso un
passaggio da un ruolo ed un altro, come risulta la stessa vicenda degli
attuali resistenti, transitati dall’originario ruolo ad esaurimento a quello
delle Dogane. La normativa, però, non prevedeva l’assegnazione di un
separato contingente di posti di promozione ai dipendenti che
facevano parte del ruolo ad esaurimento, ma solo a quelli che erano
inseriti negli altri due ruoli, quello unico delle finanze, e quello delle
dogane e delle imposte indirette. Il bando, se avesse voluto escludere i
dipendenti che provenivano dal Monopolio Tabacchi da quella
particolare forma di promozione, invece, lo avrebbe dovuto dichiarare
espressamente. Allo stesso modo, se avesse voluto tener conto del loro
particolare legame con l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di
Stato, e del fatto che le loro retribuzioni erano contabilizzate a carico
di questa ultima, sarebbe stato predisposto un separato contingente di
posti a disposizione per la loro promozione.
6. Condividendo il Collegio tale impostazione, il ricorso deve
ritenersi infondato e deve essere rigettato.
Nulla deve statuirsi per le spese del giudizio di legittimità, non
avendo il Ponzo e gli eredi Straini svolto attività difensiva.

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