Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25194 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. III, 28/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 28/11/2011), n.25194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAOVUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SAVA PIER LUIGI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA SPA, MILANO ASSICURAZIONI SPA, G.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 591/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA

dell’8/04/09, depositata il 05/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. T.C. ha proposto ricorso per cassazione contro G.A., la Milano Assicurazioni s.p.a. e la INA- Assitalia s.p.a. 5 maggio 2009, pronunciata in grado di appello dalla Corte d’Appello di Catania in una controversia di risarcimento danni da incidente stradale.

Nessuno degli intimati ha resistito.

2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 30-bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, veniva redatta relazione ai sensi di detta norma, che veniva notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) p 3 – Il ricorso appare inammissibile sia per inosservanza del requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, sia perchè proposto senza l’osservanza dell’art. 366-bis c.p.c. 3.1. Sotto il primo profilo, il ricorso pretende di assolvere al requisito di cui all’art. 366, n. 3 riproducendo integralmente per le prime settanta pagine con una sorta di vero e proprio assemblaggio una serie di atti processuali del primo e del secondo grado di giudizio, a partire dalla citazione introduttiva del giudizio di primo grado.

Ora, le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che tecniche espositive come quella del ricorso in esame non assolvono al detto requisito: si veda, per un caso di ricorso assemblato, ma ispiratrice di un principio che è idoneo ad essere applicato ad esposizioni del fatto come quella di cui al ricorso, Cass. n. 16628 del 2009. In senso conforme: Cass. n. 15180 del 2010. Nonchè, ispirate alla stessa ormai consolidata logica; Cass. sez. un. (ord.) n. 9.9.2010, in tema di regolamento preventivo e per il caso di integrale trascrizione di atti; Cass. (ord.) n. 20393 del 2009, a proposito di assemblaggio di atti in sequenza cronologica ed in copia fotostatica;

Cass. (ord.) n. 20395 per lo stesso caso in ipotesi di regolamento di competenza; Cass. (ord.) n. 15631 del 2010; Cass. (ord.) n. 13935 del 2010 per casi sostanzialmente omologhi, quanto alla tecnica espositiva, di quello di cui è ricorso, in cui la riproduzione era avvenuta in via informatica; Cass. n. 13934 del 2010. Adde ancora:

Cass. (ord.) n. 1547 del 2011; (ord.) n. 2281 del 2010; Cass. n. 23384 del 2010; (ord.) n. 12806 del 2010; (ord.) n. 13932 del 2010).

3.2. Sotto il secondo profilo, i tre motivi sui quali il ricorso si fonda, tutti deducenti vizio di violazione di norme di diritto e vizi di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, non si concludono quanto ai primi con il prescritto quesito di diritto, mentre quanto ai secondi non si concludono nè contengono la formulazione del ed. momento di sintesi espressivo della c.d. “chiara indicazione”, alla quale alludeva l’art. 366-bis c.p.c. (si vedano, per i termini nei quali detta formulazione doveva avvenire, già Cass. (ord.) n. 16002 del 2007 e Cass. sez. un. n. 20603 del 2007, nonchè la conforme giurisprudenza successiva).

3.3. E’ da rilevare che l’art. 366-bis c.p.c. è applicabile al ricorso nonostante l’abrogazione intervenuta il 4 luglio 2009 per effetto della L. n. 69 del 2009, art. 47. L’art. 58, comma 5, della legge ha, infatti, sostanzialmente disposto che la norma abrogata rimanesse ultrattiva per i ricorsi notificati – come nella specie – dopo quella data avverso provvedimenti pubblicati anteriormente (si vedano: Cass. (ord.) n. 7119 del 2010; Cass. n, 6212 del 2010; Cass. n. 26364 del 2009; Cass. (ord.) n. 20323 del 2010). Nel contempo, non avendo avuto l’abrogazione effetti retroattivi l’apprezzamento dell’ammissibilità dei ricorsi proposti anteriormente a quella data continua a doversi fare sulla base della norma abrogata.”.

2. Il Collegio, letta la relazione ed esaminati gli atti, rileva che sono condivisibili le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le quali non sono in alcun modo superate dalle argomentazioni svolte dal ricorrente nella sua memoria.

Infatti, con riferimento al rilievo di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 3 la memoria non si fa carico di spiegare come e perchè, al lume della giurisprudenza citata dalla relazione, il requisito previsto da detta norma potrebbe considerarsi assolto, ma, in modo del tutto inconferente assume che presso il Tribunale di Catania l’esposizione del fatto è assolta con modalità come quelle del ricorso. Con riguardo al rilievo ai sensi dell’art. 366-bis, in modo altrettanto inconferente la memoria assume che la giurisprudenza citata dalla relazione sarebbe successiva alla notificazione del ricorso: senonchè, in disparte che così non è per tutte le decisioni, non si vede qual sia il senso dell’osservazione, posto che la ricorrente doveva osservare la norma della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5. Infine la ricorrente, del tutto inammissibilmente (ex multis, Cass. sez. un. n. 19444 del 20099) vorrebbe superare il rilievo di inammissibilità formulando il quesito nella memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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