Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25194 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.24/10/2017),  n. 25194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19044-2016 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CALZA

37, presso lo studio dell’avvocato ENRICO PICCIONI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ARTURO VENTURA;

– ricorrente –

contro

CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA, in persona del Direttore Generale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo

studio dell’avvocato ALBERTO GOMMELLINI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE SANNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 508/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 24/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il 9 giugno 2010 il Tribunale di Forti si pronunciava sulle domande proposte da C.T. nei confronti della Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. dirette alla declaratoria della nullità, e in subordine all’annullamento o alla risoluzione, di tre operazioni di acquisto di bond argentini per esborsi pari, rispettivamente a Euro 425.995,06, a Euro 26.128,54 e a Euro 21.749,43, oltre che all’accertamento della responsabilità precontrattuale, contrattuale o extracontrattuale della banca per non aver fornito informazioni veritiere sugli investimenti. La sentenza riconosceva all’attore il diritto al risarcimento del danno con esclusivo riferimento al secondo degli ordini indicati.

2. – Contro tale pronuncia proponeva gravame C.. Nella resistenza della Cassa di Risparmio, la Corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 24 marzo 2016, rigettava l’impugnazione.

3. – Lo stesso C. ricorre ora per cassazione contro quest’ultima pronuncia facendo valere due motivi; resiste con controricorso la Cassa di Risparmio di Cesena. Sono state depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo è rubricato come segue: violazione degli artt. 23 t.u.f., dell’art. 1 del contratto quadro e dell’art. 1352 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, per avere la Corte di appello fondato il suo convincimento circa l’autenticità delle firme degli ordini di acquisto dei titoli su una sentenza penale non irrevocabile ed appellata; erronea valutazione ed applicazione dell’interpretazione della forma scritta convenzionale dei titoli di credito. Il motivo è svolto richiamando diverse circostanze non direttamente pertinenti al tema della forma delle operazioni di investimento e censura la sentenza impugnata (a pag. 6 del ricorso) rilevando che la Corte di merito aveva erroneamente apprezzato la questione attribuendo rilievo alle prove atipiche. Il ricorrente richiama un giudizio penale per falsa testimonianza, che sarebbe pendente in fase di appello, e deduce, altresì, che la sentenza penale richiamata dal giudice del gravame era stata prodotta all’udienza di precisazione delle conclusioni, e non con la comparsa di appello.

1.1. – Il motivo va disatteso.

Le argomentazioni rese dalla Corte di merito con riguardo alla questione relativa alla forma degli ordini di acquisto e alla riferibilità dei medesimi alla persona dell’istante non si esauriscono nella valorizzazione delle risultanze che sarebbero emerse nel corso del procedimento penale avanti al Tribunale di l’orli e, in particolare, in quanto evidenziato dallo stesso Tribunale, in sentenza, con riferimento agli esiti di una consulenza tecnica fatta eseguire dalla difesa degli imputati (consulenza che non consentiva di escludere, ad avviso di quell’ufficio, l’autenticità delle sottoscrizioni apposte da C.).

La Corte di merito, infatti, dopo aver rilevato che i singoli ordini di acquisto non soggiacevano all’obbligo della forma scritta (come invece il contratto quadro), ha negato, sulla base di un accertamento di fatto insindacabile nella presente sede, che le parti avessero predeterminato, per via convenzionale (quindi ex art. 1352 c.c.), forme esclusive per gli ordini di negoziazione, evidenziando, inoltre, come la prescrizione della registrazione degli ordini telefonici ricalcasse la previsione del reg. Consob n. 11522 del 1998, art. 60 e quindi costituisse strumento atto a garantire all’intermediario, mediante l’oggettivo e immediato riscontro della volontà manifestata dal cliente, l’esonero da ogni responsabilità quanto all’operazione da compiersi, senza imporre alcuna forma ad probationem. Ha aggiunto la Corte distrettuale che la formulazione degli ordini verbali integrerebbe, comunque, tacita revoca del patto di forma e ha riconosciuto, sulla base, anche qui, di un giudizio fattuale non censurabile avanti alla Corte di legittimità, che vi era prova che le operazioni fossero espressione della volontà di C.. A quest’ultimo riguardo, il giudice di appello ha fatto riferimento non solo alle deposizioni testimoniali, ma anche a svariati elementi presuntivi, come il tempo che il ricorrente aveva lasciato trascorrere prima di dolersi degli ordini di acquisto, il fatto che egli avesse investito nel 2002 presso la stessa banca altre somme in titoli argentini, la circostanza per cui lo stesso istante avesse retrovenduto i titoli da lui acquistati alla Cassa di Risparmio. Ora, le affermazioni della Corte di appello di cui si è appena detto non risultano efficacemente censurate e tanto vale ad escludere che, avendo riguardo ai temi che qui interessano, la sentenza possa essere cassata. Al di là della ritenuta autenticità delle sottoscrizioni (o meglio: della mancata prova della loro falsità), il giudice del gravame ha infatti nella sostanza evidenziato che si era in presenza di ordini sicuramente impartiti dall’odierno ricorrente: ordini non soggetti a un obbligo legale di forma, e per i quali era da ritenere superato, attraverso la revoca tacita, il vincolo della forma convenzionale. Trova dunque applicazione il principio per cui, quando la sentenza si regga, come nel caso in esame, su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (per tutte: Cass. Sez. U. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293).

2. – Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del t.u.f., art. 21, comma 1, lett. a), del reg. Consob n. 11522 del 1998, art. 28, comma 2, e 29, oltre che degli artt. 1337,1338,1374 e 1175 c.c.. Deduce l’istante che la Cassa di Risparmio aveva violato gli obblighi informativi di cui alle menzionate nonne regolamentari e che l’operazione non risultava adeguata: la Corte di merito, inoltre, in mancanza di idonee indicazioni circa l’inadeguatezza dell’operazione, avrebbe dovuto astenersi dal porla in atto, così come prescrive del reg. Consob n. 11522 del 1998, art. 29, comma 3.

2.1. – La censura non è fondata.

L’accertamento circa l’adempimento degli obblighi informativi competeva alla Corte del merito, la quale ha spiegato che, sulla base dell’esperita istruttoria, la banca risultava aver assolto all’obbligo di rendere edotto il cliente della rischiosità delle operazioni: operazioni che, peraltro, la stessa Corte ha ritenuto non potevano ritenersi inadeguate al profilo dell’investitore.

Tale accertamento non è sindacabile in questa sede, tanto meno sotto il profilo del denunciato vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3. Infatti, la violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa (per tutte: Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315).

L’accertata insussistenza dell’inadeguatezza dell’ordine, esclude, poi, che possa affermarsi il mancato adempimento della banca all’obbligo informativo contemplato dal reg. Consob n. 11522 del 1998, art. 29, comma 3. Tale disposizione si riferisce, appunto, al caso in cui l’intermediario autorizzato riceva dall’investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata: ciò che la Corte di appello ha escluso.

3. – In conclusione, il ricorso è rigettato.

4. – Le spese di giudizio gravano sulla parte soccombente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti perchè la parte principale proceda al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6^ Sezione Civile, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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