Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25194 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25194 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA
sul ricorso 19740-2011 proposto da:
PARMEGGIANI

CARLO PRMCRL49R05D711P,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE LISCI 42, presso lo studio
dell’avvocato ALOISIO REI’,ERIC GIOVANNI, che lo
rappresenta e difende unicamente agli avvocati
MAUPOIL ETTORE, ARATA FRANCESCO, DEL CONTE MAURIZIO,

2013

giusta delega in atti;
– ricorrente –

2491
contro
ABB

S.P.A.,

(già ABB

Power

Technlogies

S.p.A.)

00736410150, in persona del legale rappresentante pro

Data pubblicazione: 08/11/2013

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA
MAZZINI, 27, presso lo studio legale TRIFIRO’ &
PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati
MARINA TONA, FAVALLI GIACINTO, ZUCCHINALI PAOLO,
giusta delega in atti;
controricorrente

avverso la sentenza n. 8/2011 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 25/01/2011 R.G.N. 1127/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/07/2013 dal Consialiere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito l’Avvocato MAUPOIL CESARE per delega MAUPOIL
ETTORE;
udito l’Avvocato BIANCA MARIA D’UGO per delega degli
avvocati FAVALLI GIACINTO, TONA MARINA, ZUCCHINALI
PAOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 8 del 19 ottobre 2010 – 25
gennaio 2011, pronunciando sull’impugnazione proposta da Parmeggiani Carlo, nei
confronti della società ABB spa (già ABB Power Technologies spa), avverso la
sentenza dl Tribunale di Milano n. 2268/07, rigettava l’appello e condannava
l’appellante a rimborsare alla controparte le spese del grado, come liquidate nel

2. Il Tribunale di Milano aveva rigettato sia la domanda con la quale
Parmeggiani Carlo, con la qualifica di dirigente e direttore, licenziato per giusta causa
dalla società ABB spa il 21 giugno 2004, aveva chiesto la condanna della suddetta
società, ex datrice di lavoro, al pagamento delle indennità di preavviso e supplementare,
oltre al risarcimento dei danni, sia la domanda riconvenzionale proposta dalla società
ABB spa per la legittimità del recesso.

i. Per la eassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre Parmeggianì
Carlo, prospetunde sei motivi di

rit.” 1-50

4. Resiste con controricorso la società ABB spa (già ABB Power Theenologìes
spa), deducendo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per tardività.
5. In prossimità dell’udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato
memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del
ricorso pettlizzitsztrà proposta dalla società ABB spa (già ABB Power Thecnologies spa).
La controricorrente invoca l’art. 360-bis cpc, introdotto dall’ari 47, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n. 69, deducendone l’applicabilità alla fattispecie in esame,
atteso che la legge da ultimo richiamata è entrata in vigore il 4 luglio 2009.
Detta norma stabilisce che «Il ricorso è inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in
modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi
per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla
violazione dei principi regolatori del giusto processo».
Va ricordato che ai sensi dell’art. 58, comma 1, della medesima legge n. 69 del
2009: «Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente
legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l’attuazione del

dispositivo.

codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua
entrata in vigore».
Il successivo comma 5 stabilisce: «Le disposizioni di cui all’articolo 47 si
applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per
cassazione è stato pubblicato ovvero, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione,
depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».
L’eccezione non è fondata atteso che i motivi di ricorso non si limitano ad una

mera contestazione delle statuizioni della sentenza di appello e dei principi della
giurisprudenza di legittimità dalla stessa applicati, ma svolgono una prospettazione
difensiva critica (cfr., Cass., S.U., ord. 6 settembre 2010, n. 19051) che impinge,
nella prospettazione del ricorrente la sussistenza della giusta causa di licenziamento.
2. Con il primo motivo di ricorso è dedotta:
omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza
impugnata (art. 360, n. 5, cpc) circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, nella
parte in cui la Corte d’Appello ha affermato la responsabilità (e di conseguenza la
legittimità del licenziamento) di esso ing. Parmeggiani, in ordine alla contestazione
(contenuta nella lettera di licenziamento del 21 giugno 2004) della vicenda delle
tangenti Enipower, per il fatto che — a dire di essa Corte — “non sarebbe contestata la
conclusione dell’accordo corruttivo” e per il fatto che — sempre a dire della Corte — non
potrebbe “sostenersi da parte dell’appellante (Parmeggiani) che egli fosse mero
esecutore di ordini”;
omessa valutazione da parte della Corte d’Appello del coinvolgimento e del
ruolo (delle prove e/o comunque degli indizi gravi, precisi e concordanti presenti in
giudizio in ordine al coinvolgimento ed al ruolo) del superiore gerarchico nella vicenda
del pagamento della tangente Enipower;
omessa valutazione da parte della Corte d’Appello delle prove della (e/o
comunque indizi gravi, precisi e concordanti acquisiti al giudizio in ordine alla)
conoscenza, consapevolezza, autorizzazione e consenso della ABB quanto al pagamento
della tangente Enipower e della prassi tangentizia in generale.
La Corte d’Appello, nel confermare la sentenza di primo grado in ordine alla
ritenuta responsabilità dell’attuale ricorrente quanto al pagamento della tangente
Enipower, assumeva non contestata la conclusione dell’accordo corruttivo per
assicurare l’aggiudicazione di appalti alla propria società, oltre al pagamento di due
tranche, come, secondo la Corte, confermato anche nell’interrogatorio in sede penale,
2

laddove l’appellante aveva patteggiato la pena — vantando di avere ottenuto una
riduzione rispetto alla richiesta dell’altra parte, ancorchè il danaro fosse stato
materialmente versato da altro funzionario e che, non poteva sostenersi da parte
dell’appellante che esso fosse mero esecutore di ordini, in ragione della carica di
amministratore delegato da lui ricoperta al momento della conclusione dell’accordo
corruttivo in una delle società del gruppo, mentre all’atto del secondo pagamento non
aveva certo un superiore gerarchico.

Nel fare ciò, il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto conto di vari plurimi
fatti dedotti e comprovati in causa da esso ricorrente, come ampiamente illustrati nel
presente ricorso, dai quali emergeva, ad avviso di esso ricorrente, quanto segue.
Il coinvolgimento del superiore gerarchico del ricorrente con il quale
quest’ultimo accettava di pagare una commissione del 2% al funzionario tecnico
Enipower, come indicato nella lettera di licenziamento del 21 giugno 2004,
costituirebbe circostanza da cui, ad avviso di esso ricorrente, sarebbe dimostrato che
esso aveva agito con la piena consapevolezza ed approvazione della ABB, rispettando il
vincolo fiduciario.
L’accordo corruttivo con il funzionario Enipower era stato ideato ed organizzato
dal superiore gerarchico del Parmeggiani come si rilevava dall’interrogatorio reso dal
funzionario Enipower davanti alla Procura della Repubblica di Milano il 6 settembre
2004.
Il soggetto corruttore era il superiore gerarchico del Parmeggiani e quest’ultimo
era stato coinvolto in tale vicenda per curare l’esecuzione di un accordo corruttivo già
concluso.
Assume il ricorrente la sussistenza di una prassi tangentizia di ordinaria pratica
in ABB e più in generale nell’aggiudicazione degli appalti nei settori dell’energia, per
cui esso ricorrente non aveva disatteso una ipotetica metodologia di ABB, ma al
contrario era stato coinvolto da ABB in prassi usuali, come si poteva rilevare dalla
documentazione prodotta nei precedenti gradi di giudizio e riportata, illustrandola e
riproducendola, nell’odierno ricorso.
La società ABB, espone il ricorrente, era stata indagata, sia in relazione
all’episodio di corruzione che dava luogo al licenziamento, sia in relazione agli
ulteriori episodi di corruzione emersi, in qualità di ente, ai sensi del d.lgs. n. 231 del
2001 per “non avere adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di
gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, con ciò traendo dalla
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condotta delittuosa del sottoposto — il quale non ha agito nell’interesse esclusivo
proprio o di terzi — un profitto di rilevante entità”. In ordine a tale imputazione il
Parmeggiani espone che la ABB con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cpc,
del 27 aprile 2000, patteggiava la pena di euro 200.000,00.
La suddetta società, quindi, prospetta il ricorrente, non era estranea ai fatti
corruttivi commessi dai propri dipendenti.
Deduce il ricorrente che il pagamento di tangenti era prassi diffusa in tutto il

settore dell’energia.
Conclusivamente il ricorrente evidenzia che dalla documentazione versata in
atti, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, emerge che esso non aveva
violato il vincolo fiduciario che, in qualità di dirigente lo legava alla società ABB, ma
al contrario aveva osservato tale vincolo, eseguendo le direttive impartite dal superiore
ed adeguandosi alle prassi largamente invalse nel gruppo ABB e nel settore
dell’energia.
3. Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt.
1175, 1375, 1419 (in relazione all’art. 1420), 2094, 2104, comma 2, cc (in relazione
all’art. 360, n. 3, cpc). Vizio logico e di motivazione (art. 360, n. 5, cpc), nella parte in
cui la Corte territoriale afferma che “l’avere eseguito un ordine superiore illegittimo,
addirittura costituente reato, non può giustificare l’inadempimento”.
Espone il ricorrente che la nullità delle direttive del datore di lavoro, impartite ai
sensi dell’art. 2104, comma 2, cc, non comporta, all’evidenza, la nullità del rapporto di
lavoro nella sua interezza, e la illiceità nell’esecuzione delle direttive in parola, intese
alla dazione di tangenti, non comporta inadempimento della prestazione lavorativa
dovuta dal lavoratore in forza del contratto, non pregiudicato da nullità parziale.
Nella sentenza non sarebbe contenuta alcuna motivazione che giustifichi
l’asserito inadempimento della prestazione principale, per effetto dell’adempimento
della prestazione illecita richiesta dal datore di lavoro.
4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta contraddittoria, comunque,
insufficiente motivazione riguardo un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Violazione dell’art. 360, n. 5, cpc, nella parte in cui la Corte territoriale afferma
che “eventuali prassi invalse nel gruppo (ancorchè emergenti dagli atti penali, che
vedono la società citata per la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ai
sensi del d.lgs. n. 231 del 2001), non possono far venir meno la responsabilità
dell’appellante per i fatti commessi — sia pure senza ritrarre alcun vantaggio personale,
4

come pure è emerso in sede penale — idonei, trattandosi pur sempre di reati, a far venire
meno la fiducia e a giustificare il recesso immediato”.
Ad avviso del ricorrente sarebbe viziata la motivazione della Corte d’Appello
che ritiene atto idoneo a far venire meno la fiducia del datore di lavoro l’esecuzione da
parte del dirigente di ordini impartiti dal datore di lavoro, nell’interesse economico
dell’impresa.
5. Con il quarto motivo di ricorso è prospettata omessa e/o insufficiente e/o

contraddittoria motivazione della sentenza impugnata (in relazione all’art. 360, n. 5,
cpc) circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, quanto all’affermata
responsabilità dell’ing. Parmeggiani in ordine alle irregolarità contabili accertate nella
Unità di Media Tensione di ABB, sull’assunto che — a dire della Corte — esso
Parmeggiani “essendo al corrente delle irregolarità, avrebbe omesso di intervenire nei
confronti dei manger coinvolti.., e di informare il presidente della società se non in
modo lacunoso e parziale”.
Espone il ricorrente, ripercorrendo le difese svolte nei precedenti gradi di
giudizio, di aver impugnato il licenziamento evidenziando, tra l’altro, di non essere a
conoscenza già nella primavera del 2003 del buco di 70 milioni di euro della Unità di
Media Tensione, e di avere avuto conoscenza di tale buco solo nell’aprile 2004 e che
aveva provveduto ad informare i suoi superiori ed era divenuto responsabile della
suddetta unità solo dal 1° maggio 2002.
Il ricorrente impugna, per vizio di motivazione, anche la statuizione della Corte
d’Appello relativa alle manipolazioni contabili. La Corte d’Appello, in proposito non
avrebbe preso in considerazione plurime circostanze documentate in giudizio e non
aveva accolto la richiesta di prova testimoniale.
In particolare il ricorrente richiama le prove illustrate nelle difese dei diversi
gradi di giudizio, della esistenza delle manipolazioni contabili (recte: della esistenza di
una vera e propria prassi riguardo alle manipolazioni contabili) nella Unità di Media
Tensione, molto prima che esso ricorrente divenisse responsabile di detta unità dal 1°
maggio 2002, nonché le prove del coinvolgimento (e o comunque della conoscenza di)
tali manipolazioni (recte: di tale prassi) da parte dei superiori gerarchici di esso
ricorrente; le prove che esso ricorrente era stato tenuto all’oscuro e non era dunque a
conoscenza della (anzi era stato ingannato nonostante le sue richieste di chiarimenti e
trasparenza riguardo alla) reale situazione della suddetta Unità fino all’aprile 2004 e
che pertanto le iniziative dallo stesso intraprese, sia intermini di informazione sia in
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termini di provvedimenti, prima di detta data, erano state del tutto adeguate alla
posizione dall’esponente ricoperta e alle false rappresentazioni dei fatti allo stesso
fornite e delle quali (sole), lo stesso Parmeggiani era a conoscenza.
6. Con il quinto motivo di ricorso è prospettata omessa motivazione (in
relazione all’art. 360, n. 5, cpc) su un fatto decisivo per il giudizio, quanto alla non
ammissione delle istanze istruttorie di prova per testimoni formulate da esso
Parmeggiani nelle difese depositate nel corso del giudizio di primo grado (non

ammesse) e riproposte davanti alla Corte territoriale.
Esso ricorrente, sin dal primo grado di giudizio, aveva chiesto prova
testimoniale su capitoli di prova aventi ad oggetto la esatta ricostruzione dei fatti in
relazione alle contestazioni in base alle quali la società ABB aveva intimato il
licenziamento.
In particolare, il ruolo del superiore gerarchico di esso ricorrente e il fatto che
in ABB e in generale nel settore dell’energia, fosse prassi il pagamento di tangenti per
acquisire appalti. Sia il giudice di primo grado che la Corte d’Appello non ammettevano
le prove richieste senza offrire motivazione in merito.
7. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta erroneità della sentenza nella parte in
cui la Corte d’Appello ha affermato che “risultano assorbite le domande risarcitorie
dell’appellante, che, a differenza delle indennità contrattuali, non sembrano essere state
riproposte”. Violazione e falsa applicazione (ai sensi dell’art. 360, n. 3, cpc) (tra
l’altro) delle norme di cui all’art. 277 cpc, in relazione agli artt. 434 e 414, n. 4 cpc.
Omessa e/o insufficiente motivazione (ai sensi dell’art. 360, n.5. cpc).
Il ricorrente rileva come nella motivazione della sentenza la Corte d’Appello
afferma che le domande risarcitorie non sembrano essere state riproposte. Ciò non
troverebbe riscontro negli atti processuali tenuto conto del contenuto del ricorso in
appello le cui conclusioni sono riportate nell’odierno ricorso, da cui la dedotta
violazione delle norme sopra indicate e del vizio di motivazione.
8. Il primo, il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso, come
esposti in ricorso, devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro
connessione. Gli stessi non sono fondati e devono essere rigettati
Questa Corte (Cass, n. 7838 del 2005, n. 18247 del 2009) ha affermato – e qui
ribadisce- che la giusta causa di licenziamento, quale fatto “che non consenta la
prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, è una nozione che la legge – allo scopo
di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel
6

tempo – configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle c.d. clausole
generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere
specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi
alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama;
tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro
disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge,
mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli

elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro
concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano
del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se
privo di errori logici o giuridici.
Quindi, occorre distinguere; è solo l’integrazione giurisprudenziale a livello
generale ed astratto della nozione di giusta causa che si colloca sul piano normativo e
consente una censura per violazione di legge; mentre l’applicazione in concreto del più
specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta
al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di
motivazione insufficiente o contraddittoria.
Nel caso di specie, il ricorrente non estrae dalla applicazione che la sentenza
impugnata fa della nozione di “giusta causa” una puntualizzazione generale ed astratta
per poi censurarla (ex art. 360 cpc, comma 1, n. 3) come errata in diritto e quindi sub
specie del vizio di violazione di legge, ma si limita a ripercorrere la valutazione degli
addebiti contestati al lavoratore al fine di prospettare a questa Corte che la valutazione
(di merito) operata dalla Corte d’Appello – e prima ancora (in termini conformi) dal
tribunale – è stata contraddittoria o insufficiente e che viceversa i comportamenti in
questione non sarebbero potuti rientrare nella nozione di “giusta causa” di
licenziamento.
Questo tipo di critica alla sentenza impugnata rimane nell’ambito del merito,
laddove, sotto i diversi profili illustrati nei motivi di ricorso, si espone che la condotta
contestata al Parmeggiani, sia per gli accordi corruttivi che per le irregolarità contabili,
non poteva ledere il vincolo fiduciario, in particolare, in ragione della riferibilità al
superiore gerarchico e delle assunte prassi aziendali, e quindi le censure mosse dalla
ricorrente con i primi cinque motivi di ricorso, pur se rubricate anche e soprattutto come
vizio di violazione di legge, non vanno al di là della deduzione di un vizio di
motivazione insufficiente o contraddittoria della sentenza impugnata.
7

Tanto osservato, dunque, è opportuno ricordare come, con riguardo al vizio di
motivazione, questa Corte ha affermato che il vizio di omessa o insufficiente
motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cpc, sussiste solo se nel
ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il
mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece
consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello
preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il

potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto
il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal
giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio
convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la
concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i
fatti in discussione (Cass., n. 6288 del 2011).
Con specifico riguardo alla valutazione delle risultanze istruttorie la
giurisprudenza di legittimità ha, già prima, affermato che è inammissibile il motivo di
ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio di
motivazione, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cpc, qualora esso intenda far valere la
rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento
soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante
coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di
discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti,
attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso
formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione citata. In caso
contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di
revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una
richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed
alle finalità del giudizio di cassazione (Cass., n. 7394 del 2010).
La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha precisato che a
norma dell’art. 2396 cc, nei confronti dei direttori generali, sono fatte salve le azioni
esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società. In tal modo, si è sottolineata
l’analogia del rapporto del direttore generale e dell’amministratore con la società sotto il
profilo della responsabilità, che presuppone un’autonomia della società di capitali,
come soggetto dotato di personalità giuridica, dagli amministratori e dal direttore
generale.
8

L’art. 2396 c.c.,

infatti, estende la disciplina della responsabilità degli

amministratori ai “direttori nominati dall’assemblea o per disposizione dell’atto
costitutivo, in relazione ai compiti loro affidati”.
La giurisprudenza di questa Corte ha conseguentemente affermato che “al
direttore generale può essere estesa la stessa disciplina prevista per la responsabilità
degli amministratori qualora la sua nomina sia stata prevista nell’atto costitutivo o sia
stata deliberata dall’assemblea, entrando in questi casi la sua figura a far parte della

struttura tipica della società” (Cass., n. 28819 del 2008).
Il legislatore nell’art. 2396 cc, non ha offerto una definizione di direttore
generale legata al contenuto intrinseco delle mansioni, ma ha ricollegato la
responsabilità di tale soggetto alla sua posizione apicale all’interno della società, desunta
dal dato formale della nomina da parte dell’assemblea o anche da parte del consiglio di
amministrazione, in base ad apposita previsione statutaria (citata Cass., n. 28819 del
2008).
Posta questa precisazione, la Corte d’Appello ha ritenuto, confermando la
sentenza di primo grado, che la condotta del Parmeggiani, relativa al pagamento della
tangente Enipower, integrante fattispecie di reato, faceva venir meno la fiducia del
datore di lavoro e giustificava il recesso immediato.
Il Tribunale aveva ritenuto sussistere la giustificatezza del recesso non essendo
risultato che gli accordi corruttivi, di cui si era reso protagonista il ricorrente, gli fossero
stati imposti da superiori gerarchici avendovi invece personalmente concordato le
tangenti con le relative modalità di pagamento per l’assegnazione dei contratti da
Enipower alla ABB, anche in forza delle cariche ricoperte nella società, come era stato
accertato in sede penale e che le ragioni interne non potessero giustificare il
superamento dei limiti di liceità, giudicando assorbiti gli altri fatti contestati.
Ha ritenuto la Corte d’Appello:
non essere contestata la conclusione dell’accordo corruttivo per assicurare
l’aggiudicazione di appalti alla propria società e il pagamento di due tranche;
che non poteva sostenersi il ruolo di mero esecutore di ordini, per l’incarico
ricoperto;
che l’esecuzione di un ordine superiore illegittimo, addirittura costituente reato
non poteva giustificare l’inadempimento;
che le eventuali prassi invalse nel gruppo (ancorchè emergenti dagli stessi atti
penali, che vedono la società citata per la responsabilità amministrativa delle persone
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giuridiche ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001), non possono far venire meno la
responsabilità dell’appellante per i fatti commessi, sia pure senza trame vantaggio
personale, idonei, trattandosi pur sempre di reati, a far venire meno la fiducia e a
giustificare il recesso immediato;
che anche la contestazione riguardante le manipolazioni contabili poteva
ritenersi provata avendo il Parmeggiani omesso di intervenire nei confronti dei manager
coinvolti, ciò tenuto conto altresì, che come esposto dalla società appellata il

Parmeggiani aveva ammesso all’auditor nell’intervista del 18 aprile, oltre all’esistenza
del fatto corruttivo, anche la conoscenza in epoca anteriore del reale ammontare delle
prefatturazioni.
Nell’articolare la motivazione si può rilevare che la Corte d’Appello ha fatto
corretta applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità che ha
affermato come nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia
compromesso la fiducia necessaria ai fini della permanenza del rapporto di lavoro, e
quindi costituisca giusta causa di licenziamento, va tenuto presente che è diversa
l’intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo
rapporto, della posizione delle parti, dell’oggetto delle mansioni e del grado di
affidamento che queste richiedono, e che il fatto concreto va valutato nella sua portata
oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla
potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento
(Cass., n. 22798 del 2012, n. 17092 del 2011). La valutazione delle prove ai fini
dell’accertamento della sussistenza dell’illecito disciplinare contestato al lavoratore, la
idoneità di tali illeciti a configurare giusta causa di licenziamento e l’apprezzamento
della proporzionalità della sanzione espulsiva agli illeciti contestati, si sostanziano in
valutazioni di fatto riservate al giudice di merito e non suscettibili di riesame in sede di
legittimità se non per vizi di motivazione. Nella specie le valutazioni delle risultanze
probatorie operate dal giudice di appello sono congruamente motivate e l’iter logicoargomentativo che sorregge la decisione è chiaramente individuabile, non presentando
alcun profilo di manifesta illogicità o insanabile contraddizione.
In particolare, non vale ad escludere la congruità ed adeguatezza della
motivazione il fatto che la condotta del Parmeggiani dovesse inscriversi in una prassi di
settore, dal momento che ciò non esclude l’illiceità della condotta e la responsabilità
del ricorrente circa i fatti in questione che integrano una grave violazione dei doveri di
fedeltà da parte del lavoratore idonea, per le modalità concrete con cui essa si
10

manifesta, ad arrecare un pregiudizio, non necessariamente di ordine economico, agli
scopi aziendali, tra i quali non può annoverarsi il procacciare affari tramite accordi
corruttivi integranti fattispecie di reato o l’effettuazione di manipolazioni contabili per
far apparire utili fittizi o coprire minusvalenze patrimoniali. Nè la correttezza e
congruità della motivazione viene scalfita dai motivi di appello relativi alle deduzioni
istruttorie, in ragione della suddetta violazione dei doveri di fedeltà propri del

Alla non fondatezza dei primi cinque motivi di ricorso consegue l’assorbimento
del sesto motivo di ricorso.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio che liquida in euro quattromila per compenso professionale, euro cinquanta per
esborsi, oltre accessori.
Roma, 11 luglio 2013

Il Consigliere estensore

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donate!

Parmeggiani in ragione della qualifica dello stesso.

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