Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25194 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 08/10/2019), n.25194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13953/2018 R.G. proposto da:

R.N., D.S. e D.G., rappresentate e difese

dall’avv. Alessandro Bianchi, dall’avv. Federico Del Medico e

dall’avv. Antonio Di Cicco, con domicilio eletto in Roma, alla Via

Pereira n. 116.

– RICORRENTI-

contro

R.C., R.E. e R.P., rappresentate e difese

dall’avv. Silvio Manfredi, con domicilio eletto in Roma, alla Via

Vico n. 22, presso lo studio dell’avv. Carlo Picarone.

– CONTRORICORRENTI-

e

M.M..

-INTIMATO-

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI GENOVA n. 1556/2017,

depositata in data 6.12.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

12.4.2019 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.G. ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Massa, sezione distaccata di Carrara, R.N., D.U., D.S., D.G. e M.M., chiedendo di dichiarare l’inesistenza di servitù di passaggio carrabile sul fondo sito in Carrara alla Via Bonascola n. 11 (in catasto al fl. (OMISSIS), mappale (OMISSIS), sub (OMISSIS), in favore del fondo identificato in catasto al fl. (OMISSIS), mappale (OMISSIS), e per ottenere il risarcimento del danno provocato dal posteggio delle auto lungo il tratto utilizzato per il transito.

I convenuti hanno proposto domanda riconvenzionale per far dichiarare l’acquisto del diritto di passaggio per usucapione.

Il tribunale ha respinto la domanda principale e, in accoglimento della riconvenzionale, ha dichiarato l’usucapione della servitù.

La pronuncia è stata integralmente riformata dalla Corte distrettuale di Genova che, su appello di R.C., R.P. ed R.E., eredi di R.G., deceduto in corso di causa, ha negato l’esistenza di opere apparenti destinate al transito.

Si legge nella sentenza impugnata che:

a) “il fondo R./ D., in quanto unità abitativa inserita in un fabbricato di tre piani, non ha per sua natura accesso carrabile bensì pedonale, dal portone del fabbricato mappale (OMISSIS), e dunque nessuna opera visibile e permanente personalizza il passaggio carrabile sulla corte mappale (OMISSIS), sub (OMISSIS) in funzione dell’accesso all’unità immobiliare R.- D.;

b) parte attrice si duole pure del posteggio e manovre di automezzi sulla corte mappale (OMISSIS), sub (OMISSIS) ed è evidente che, pur quand’anche si fosse ritenuta ravvisabile la servitù di passaggio carrabile invocata in via riconvenzionale, essa servitù non poteva anche giustificare e comprendere azioni di posteggio di autovetture;

c) quando poi si prenda a riferimento come fondo dominante non l’alloggio R. D., ma le porzioni di corte annesse al fabbricato (OMISSIS) ed indicate nella tavola U in colore arancione, rimane la constatazione che nè tali porzioni, nè le contigue porzioni (colorate in rosso) della corte mappa/e (OMISSIS), sub (OMISSIS) contengono opere visibili e permanenti indicanti che la corte fosse destinata a posteggio di autovetture di residenti nel mappale (OMISSIS) o che le porzioni esterne comprese nel mappa/e (OMISSIS) fossero destinate a posteggio di autovetture transitanti sul mappale (OMISSIS), sub (OMISSIS)”.

d) “essendo il fabbricato mappa/e (OMISSIS) quello più vicino alla pubblica Via Bonascola rispetto alle porzioni di cui al mappa/e (OMISSIS), non può certo reputarsi che lo stradello passante sulla corte (OMISSIS) sub (OMISSIS) sia stato posto in essere per dare accesso carrabile al mappa/e (OMISSIS) e che dunque sussista quel quid pluris indicato dalla summenzionata giurisprudenza di legittimità” per l’usucapione della servitù.

La cassazione di questa sentenza è chiesta da R.N. e D.G. sulla base di due motivi di ricorso.

R.C., E. e P. hanno depositato controricorso e memoria illustrativa, mentre M.M. non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto

decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza, assumendo che la Corte distrettuale non avrebbe considerato che lo stradello su cui era esercitato il transito preesisteva da tempo immemorabile rispetto alla data in cui il fondo dominante era divenuto di proprietà del dante causa delle ricorrenti, ed aveva la funzione di congiungere i fondi con la pubblica Via Bonascola, come era inconfutabilmente emerso dalle indagini del consulente tecnico, secondo cui “la corte di cui al mappale (OMISSIS), n. (OMISSIS) era parte dell’unico complesso immobiliare di Via Bonascola n. 11, tutto di proprietà di R.A. e all’interno del complesso si accedeva da via Bonascola per quello stradello che attualmente è identificato catastalmente al mappale (OMISSIS), n. (OMISSIS) per poi accedere sia agli immobili del compendio che agli altri terreni del compendio stesso”.

Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 949, comma 2, artt. 1126 e 2056 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte di merito erroneamente ritenuto che il danno lamentato in giudizio fosse conseguenza automatica delle turbative al libero esercizio del diritto di proprietà sulla striscia di terreno sui cui venivano posteggiati i veicoli, mentre occorreva la prova rigorosa di un concreto pregiudizio economico patito dai resistenti per effetto delle condotte denunciate in giudizio.

2. Il primo motivo è fondato nei termini che seguono.

Le ricorrenti non hanno inteso revocare in dubbio che l’acquisto per usucapione della servitù di passaggio presuppone l’esercizio del diritto per il tempo previsto dalla legge e la sussistenza di opere visibili destinate al transito, non essendo sufficiente la sola esistenza di una strada o di altro percorso ma occorrendo che le opere rivelino in modo non equivoco l’esistenza del peso gravante sul fondo servente (in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria ma di un preciso onere a carattere stabile) e la loro concreta destinazione all’esercizio della servitù (Cass. 2(OMISSIS)3(OMISSIS)5/2017; Cass. 7004/2017).

Nello specifico, la sentenza impugnata ha escluso il requisito dell’apparenza rilevando che, essendo l’immobile dei ricorrenti costituito da un’unità abitativa, essa, per sua stessa natura, poteva beneficiare del solo accesso pedonale, e che, volendo invece considerare come fondo dominante la porzione di corte annessa al fabbricato mappale (OMISSIS), nè detta porzione, nè quelle contigue contenevano opere (posti auto delimitati con segnaletica orizzontale, con paletti o catene) che evidenziassero la destinazione dell’area a parcheggio delle auto.

La Corte di merito ha- in tal modo – omesso di valutare un fatto decisivo per il giudizio, risultante dagli accertamenti del c.t.u. (cfr. ricorso, pag. 7 -11), ossia che la porzione utilizzata per il transito era compresa nell’unitario complesso immobiliare, originariamente in proprietà esclusiva di R.A., ed era destinato a mettere in comunicazione il suddetto complesso con la locale Via Bonascola, fungendo da accesso alle diverse porzioni (costruzioni e terreni) in esso ricomprese.

Di tale situazione di fatto occorreva tener conto per valutare i requisiti di apparenza delle opere funzionali al transito, requisiti che richiedevano l’esistenza di una situazione di fatto caratterizzata da opere inequivocabilmente destinate, per la loro struttura e funzionalità, all’esercizio del diritto (Cass. 2084(OMISSIS)/2014), essendo sufficiente anche la sola esistenza di un tracciato il cui andamento consentisse di giungere al fondo dominante attraverso il fondo servente, benchè le opere destinate all’esercizio del diritto fossero idonee a soddisfare anche altri tipi di passaggio o fossero utilizzate anche da terzi (Cass. 18208/2004).

3. Il secondo motivo è infondato.

Il giudice di merito ha stabilito, con apprezzamento in fatto, che i ricorrenti erano soliti parcheggiare i propri veicoli lungo il percorso utilizzato per il transito veicolare, in modo non sporadico e non giustificato da “emergenze di traffico veicolare e di posteggio”.

Ha ritenuto che l’occupazione dell’area tramite lo stazionamento dei veicoli ne avesse illecitamente pregiudicato il godimento da parte dei proprietari e ha liquidato equitativamente il danno, ritenendo che l’effettiva entità del pregiudizio non fosse dimostrabile nel suo preciso ammontare.

La decisione non incorre nelle censure formulate in ricorso poichè l’accertamento delle concrete limitazioni al godimento della strada da parte dei titolari – pregiudizio che non era riconducibile all’esercizio di facoltà ricomprese nella rivendicata servitù di transito, ma che derivava dall’ulteriore ed autonoma attività di parcheggio abusivo dei veicoli – giustificava il risarcimento, poichè il danno in re ipsa e non necessitava di una specifica attività probatoria e poteva essere liquidato in via equitativa, stante l’accertata impossibilità di dimostrane altrimenti l’effettivo ammontare (Cass. 7757/2012; Cass. 685/1965; Cass. 299/1965).

E’ quindi accolto il primo motivo mentre è respinto il secondo.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Genova anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, respinge il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Genova anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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