Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25193 del 28/11/2011
Cassazione civile sez. III, 28/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 28/11/2011), n.25193
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11689/2010 proposto da:
F.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GREGORIO VII n. 466, presso il proprio studio,
rappresentata e difesa da se medesima;
– ricorrente –
contro
ITALFONDIARIO SPA (OMISSIS) in persona del procuratore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo
studio dell’avvocato DI MEO Stefano, che la rappresenta e difende,
giusta delega in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 8898/09 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
23/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
udito per la controricorrente l’Avvocato Stefano Di Meo che si
riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO
FINOCCHI GHERSI che si riporta alla relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p. 1. F.M. ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro l’Italfondiario s.p.a. avverso la sentenza del 23 aprile 2009, pronunciata inter partes dal Tribunale di Roma in una controversia di opposizione a precetto.
Al ricorso ha resistito con controricorso l’Italfondiario.
p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c. nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, veniva redatta relazione ai sensi di detta norma, che veniva notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero.
La ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni (che si riproducono testualmente, salvo la precisazione di un numero di una decisione citata, che era stato indicato in modo errato):
“(…) 3. Il ricorso appare inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile ex della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5, nonostante la sua abrogazione), in quanto i due motivi sui quali si fonda, entrambi deducenti vizio di motivazione, non si concludono nè contengono la formulazione del momento di sintesi, espressivo della ed. chiara indicazione di cui alla detta norma, nei termini di cui alla consolidata giurisprudenza della Corte: per tutte Cass. sez. un. n. 20603 del 2007. In precedenza: Cass. (ord.) n. 20603 rectius: n. 16002 del 2007”.
p. 2. Il Collegio rileva che sono condivisibili le argomentazioni e le conclusioni della relazione, le quali non sono in alcun modo superate dalle argomentazioni svolte dal ricorrente nella sua memoria, le quali si risolvono sostanzialmente nel postulare che i momenti di sintesi sarebbero espressi da due passi della illustrazione dei motivi, ma non spiega come e perchè essi potrebbero essere individuati come tali al lume della giurisprudenza citata nella relazione, tanto più in un ricorso che contiene parti in carattere neretto fra le quali non rientrano i detti passi.
Peraltro, i detti passi non enunciano alcunchè che sia riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, atteso che sono manifestamente espositivi non già di quaestiones facti, ma di quaestiones iuris.
Quello indicato a proposito del primo motivo ha, infatti, il seguente tenore: “la contraddittorietà della motivazione, dunque, è evincibile proprio nella circostanza che il Tribunale, pur riconoscendo e, conseguentemente, dichiarato cessata la materia del contendere per caducazione dell’efficacia esecutiva del titolo e del precetto, non abbia del parti ritenuto decisiva l’anteriorità di tale circostanza alla proposizione del giudizio di opposizione ed implicitamente, poi, ammissibile e procedibile l’opposizione di Italfondiario, conseguentemente liquidandole le spese di giudizio”.
Quello indicato a proposito del secondo motivo è, invece, del seguente tenore, peraltro nemmeno indicato in una proposizione o in proposizioni compiute. “In altre parole, ritenendo assorbente l’adempimento di Castello Finance, con conseguente inefficacia del precetto anteriormente alla notifica dell’opposizione, titolo e precetto non erano nemmeno azionabili esecutivamente”.
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro mille, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011