Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25193 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.24/10/2017),  n. 25193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17098-2016 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DARDANELLI 23,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO GRECO, rappresentato e difeso

dagli avvocati ANTONIO FARGIORGIO, ANGELO CASTELLI;

– ricorrente –

contro

BANCO DI DESTO E DELLA BRIANZA SPA, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OMBRONE, 14,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CAPUTI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati ANTONIO CHRISTIAN FAGGELLA

PELLEGRINO, GIUSEPPE FILIPPO MARIA LA SCALA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata l’11/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – N.A. conveniva in giudizio il Banco di Desio e della Brianza s.p.a. deducendo che il 13 aprile 1999 e il 7 maggio 1999 aveva effettuato, per il tramite della detta banca, l’acquisto di titoli obbligazionari emessi dallo Stato argentino per un valore complessivo di Euro. 130.000,00. Assumeva che le operazioni erano state eseguite dall’intermediario in conflitto di interessi e in assenza dell’adempimento degli obblighi informativi quanto alla rischiosità del titolo, rilevando, altresì, che l’operazione risultava inadeguata al profilo dell’investitore. Chiedeva quindi condannarsi la controparte al risarcimento del danno.

La banca si costituiva resistendo alla domanda attrice.

Il Tribunale di Monza riteneva sussistente l’inadempimento, dichiarava la risoluzione dei due ordini di acquisto di obbligazioni e condannava la convenuta al pagamento della somma di Euro, 134.932,20, oltre interessi legali.

2. – Proposto gravame, la Corte di appello di Milano, in totale riforma della pronuncia impugnata, rigettava integralmente le domande attrici.

3. – Contro quest’ultima pronuncia, emessa l’11 gennaio 2016, N.A. ha proposto ricorso per cassazione. All’impugnazione, che è affidata a tre motivi, resiste con controricorso il Banco di Desio e della Brianza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è lamentata la mancata applicazione del D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 20, in relazione agli artt. 341 ss. c.p.c., quanto “all’applicabilità al grado di appello del rito societario delle disposizioni di cui agli artt. 341 e segg.. c.p.c., in luogo del principio sancito dall’art. 359 c.p.c.”. Rileva, in sintesi, il ricorrente che l’atto di appello della banca non era idoneo a introdurre il giudizio di impugnazione, essendo stato predisposto secondo le notaie del procedimento ordinario, anzichè nel rispetto delle prescrizioni del rito societario: al riguardo, l’istante richiama la giurisprudenza di questa Corte in tema di ultrattività del rito, in base alla quale l’appello va proposto nelle forme da adottare in primo grado.

1.1. Il motivo non ha fondamento.

Il D.Lgs. n. 5 del 2003, art. 20, primi due commi, (disposizione abrogata, ma applicabile alla controversia in esame) stabiliscono:

“L’appello si propone con atto di citazione, notificato a norma degli artt. 325 e seguenti c.p.c., e deve contenere, a pena di inammissibilità, specifiche censure nei confronti della sentenza impugnata.

“Si applicano, in guanto compatibili, gli artt. 341 e seguenti c.p.c.”.

E’ evidente, alla stregua di tale dato normativo, che per le cause soggette al D.Lgs. n. 3 del 2005 il giudizio di appello debba svolgersi secondo il modello codicistico. Il limite della compatibilità è prefigurato per salvaguardare la specificità del rito societario avendo riguardo alle modalità con cui il procedimento si svolge in primo grado ma, di certo, non implica che la fase di gravame debba svilupparsi secondo le scansioni proprie di quel procedimento. L’opposta conclusione urta anzitutto col dettato della norma che, a chiare lettere, ha inteso preservare per l’impugnazione lo schema generale propria del giudizio di appello, per come definito dal codice di rito; collide, altresì, con il senso logico, non riuscendo a comprendersi quale giustificazione possa avere una disciplina che riproponga, per la fase di impugnazione in cui è richiesta la deduzione, nell’atto introduttivo, di “specifiche censure”, a pena di inammissibilità (e cioè l’immediata individuazione di quanto è devoluto alla cognizione del giudice del gravame) – una articolata sequenza procedimentale deputata alla progressiva definizione del thema decidendum e del thema probandum.

2. – Con il secondo mezzo è denunciata la violazione, falsa interpretazione e applicazione degli artt. 21 e 23 t.u.f. (D.Lgs. n. 58 del 1998), oltre che del reg. Consob n. 11522 del 1998, artt. 26, 27, 28, 29 e 32, nonchè l’errata e contraddittoria motivazione su di un punto rilevante della controversia in relazione all’inadempimento della banca per l’omessa informazione resa al cliente, nonchè in ordine alla pretesa adeguatezza dell’investimento rispetto al profilo finanziario del detto soggetto. Il ricorrente rileva come, diversamente da quanto opinato dalla Corte distrettuale, la banca si era di fatto resa inadempiente agli obblighi posti a carico degli intermediari finanziari. Evidenzia, in particolare, che la controparte possedeva, o avrebbe comunque dovuto possedere, una serie di informazioni da fornire al cliente: pertanto non aveva pregio, ad avviso dell’istante, l’affermazione del giudice del gravame, secondo cui nel 1999 le obbligazioni argentine non presentavano elementi di criticità. Osserva, in proposito, che i bollettini finanziari, la classificazione delle agenzie di rating, i flussi in possesso degli intermediari “evidenziavano una situazione economica assolutamente non tranquilla dell’emittente”, sicchè la mancata comunicazione all’investitore di tali dati era tale da determinare la responsabilità dell’istituto di credito. Era mancato, d’altro canto, secondo il ricorrente, anche un giudizio sulla adeguatezza dell’investimento.

2.1. – Il terzo motivo censura la sentenza per violazione e falsa interpretazione ed applicazione del t.u.f., 1218 art. 23, u.c., e art. 1176 c.c., oltre che per errata e contraddittoria motivazione su di un punto rilevante della controversia in relazione al nesso causale tra la condotta della banca e il danno subito dal cliente. Il ricorrente ricorda che nei giudizi aventi ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e in quelli accessori l’onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta incombe alla banca; quest’ultima, però, non aveva fornito alcuna prova positiva del proprio esatto e corretto adempimento: esisteva, di contro, la prova dell’inadempimento dell’intermediario, consistente sia nella mancata acquisizione di informazioni dall’investitore circa la sua esperienza in materia finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio, sia nella mancata informativa sulla rischiosità intrinseca dei titoli, sia nella mancata formulazione di un giudizio circa l’adeguatezza dell’operazione rispetto agli obiettivi dei clienti.

2.2. – I due motivi, per ragioni di connessione, possono essere esaminati congiuntamente e non meritano accoglimento.

La Corte di appello ha evidenziato, per quanto qui interessa: che N. aveva lamentato l’omessa informazione sulla rischiosità del titolo e l’inadeguatezza dell’investimento con riferimento al suo profilo personale; che all’epoca delle due operazioni controverse gli intermediari non disponevano di dati conoscitivi dai quali poter apprezzare la reale situazione dello Stato argentino, manifestatasi gradualmente e in tutta la sua gravità in epoca successiva; che la natura specifica dei titoli era resa palese dal fatto che essi provenivano da un paese emergente e avevano un elevato rendimento; che, secondo quanto risultava da uno stralcio del testo dell’audizione resa dalla Consob alla camera dei deputati 27 aprile 2004, doveva negarsi che la vendita dei titoli in questione fosse preclusa agli investitori retail, dovendo però ritenersi adeguati ad investitori speculativi, in condizioni di valutare e sostenere rischi speciali; che l’appellato presentava un profilo di rischio tutt’altro che conservativo, essendosene constatata l’intensa operatività in acquisto di titoli speculativi, in alcuni casi addirittura privi di rating, che lo stesso N. risultava essere, quindi, nel 1999, un investitore in prodotti a rischio, consapevole del funzionamento dei mercati finanziari; che essendo provata la preferenza dell’appellato per gli investimenti speculativi doveva credersi che, ove lo stesso pure fosse stato preavvertito di un ipotetico e generico rischio connesso alla situazione economica del paese emittente, egli non si sarebbe astenuto dall’investimento.

Tale impianto argomentativo si sottrae a censura.

L’istante, come si legge nella sentenza impugnata e come è riconosciuto nel ricorso (pag. 4), aveva lamentato il deficit informativo con riguardo alla rischiosità dei titoli negoziati (non anche con riferimento alla mancata acquisizione, da parte della banca, di notizie circa il profilo dell’investitore: notizie che, del resto lo stesso N. aveva rifiutato di fornire: pag. 9 della sentenza).

Sul punto delle informazioni relative al prodotto finanziario, la Corte di merito ha compiuto un accertamento di fatto, non sindacabile nella presente sede, circa l’insussistenza, all’epoca, di indicatori del pericolo connaturato all’acquisto del bond argentino (stimato dalle maggiori agenzie di rating come prodotto “accettabile con attenzione”, non come titolo “indesiderabile” o “altamente speculativo”: classificazioni, queste ultime, che le obbligazioni in questione avrebbero acquisito solo in seguito).

E’ qui da ricordare che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito (Cass. Sez. U. 5 maggio 2006, n. 10313; in senso conforme, ad es.: Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315). La censura di tale apprezzamento non è più possibile, in sede di legittimità, denunciando la contraddittoria motivazione: la nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, risultante dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, attribuisce infatti rilievo all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, non anche alla contraddittorietà della motivazione (Cass. 6 luglio 2015, n. 13928).

Analoghe considerazioni possono formularsi con riferimento al giudizio di adeguatezza dell’operazione, il quale, pure, non è suscettibile di riesame nel suo nucleo attuale.

Se è vero, del resto, che l’intermediario finanziario non è esonerato dall’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’investimento, nemmeno ove l’investitore si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento (come è accaduto nella fattispecie: sentenza impugnata, pag. 9), giacchè l’intermediario, in tal caso, deve compiere lui stesso quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso (Cass. 16 marzo 2016, n. 5250; Cass. 19 ottobre 2012, n. 18039), è stato escluso che nella fattispecie l’odierno ricorrente abbia incaricato la banca di una operazione inadeguata. La Corte di appello ha infatti compiutamente accertato, come si è visto, che l’operazione risultava aderente al profilo di rischio dell’investitore: sicchè nemmeno sotto tale profilo può ravvisarsi un inadempimento della banca.

La censura sul nesso eziologico risulta essere invece priva di decisività, dal momento che, una volta negato l’inadempimento, non ha senso porsi il problema della relazione causale che si possa stabilire tra quest’ultimo e il danno: nessun risarcimento spetta, all’evidenza, se non si configura una condotta inadempiente del soggetto obbligato.

Nè può farsi questione del mancato assolvimento, da parte della banca, dell’onere della prova dell’adempimento degli obblighi informativi, dal momento che la questione, così posta, finisce per assumere connotati che la sottraggono al sindacato di legittimità. Infatti, altro è il tema dell’onere della prova, regolato, per quanto qui interessa, dall’art. 23, u.c., t.u.f., richiamato nella rubrica del terzo motivo, altra è la materia della valutazione dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi di prova, che è devoluta alla cognizione del giudice del merito.

3. – Il ricorso è dunque respinto.

4. – Le spese del giudizio di legittimità gravano sul ricorrente, siccome soccombente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro, 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti perchè la parte principale proceda al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6 Sezione Civile, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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