Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25193 del 17/09/2021

Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, (ud. 13/05/2021, dep. 17/09/2021), n.25193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 23510/2016) proposto da:

AVV. R.G., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in

virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

Salvatore Taurino, e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria

civile della Corte di cassazione, in Roma, p.zza Cavour;

– ricorrente –

contro

P.A., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in virtù

di procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avv.

Viola Messa, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.

Raffaella Sturdà, in Roma, v. Ovidio, n. 32;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in composizione

monocratica n. 2159/2016 (pubblicata il 29 aprile 2016);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13 maggio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. P.A. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 4 febbraio 2001 dal Giudice di pace di Campi Salentina per l’importo di Euro 2.889,87 in favore dell’avv. R.G., con riferimento alla competenze a quest’ultimo ritenute spettanti per l’espletamento di più attività professionali per conto della stessa.

Nella costituzione dell’opposto, il predetto Giudice di pace, con sentenza n. 542/2011, rigettava l’opposizione.

2. A seguito dell’appello formulato dalla P., resistito dall’appellato professionista legale, il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2159/2016 (pubblicata il 29 aprile 2016), accoglieva per quanto di ragione il gravame e, previa revoca del decreto monitorio, condannava l’appellante a corrispondere, in favore dell’avv. R. e per il titolo dedotto in giudizio, la minore somma di Euro 922,41, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

A fondamento dell’adottata decisione il citato Tribunale, rilevato preliminarmente che l’appellante non aveva contestato l’esercizio delle attività professionali dell’avv. R. (rese in un giudizio civile, in un procedimento penale e per una consulenza stragiudiziale) e che non era rimasta riscontrata la conclusione di preventivi accordi sulla determinazione degli onorari, in applicazione del D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 3, rideterminava il compenso professionale dovuto nella misura totale di Euro 2.244,83 e, tenuto conto che la relativa prestazione era stata resa in favore di due parti aventi la medesima posizione processuale, statuiva che la P. era tenuta al pagamento della sua metà, da cui, detratto l’acconto ricevuto dall’appellato, si perveniva al riconoscimento, in favore di quest’ultimo, del residuo credito di Euro 922,41.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, l’avv. R.G.. Si è costituita con controricorso l’intimata P.A..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 2223 c.c. (recte: art. 2233), comma 3 e degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., nonché – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omessa valutazione delle prove in ordine alla loro efficacia.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alla mancata valutazione del contenuto di una pattuizione scritta con la quale la sua assistita si era impegnata a corrispondergli i diritti e gli onorari nella misura media stabiliti dalla (allora) vigente tariffa professionale approvata con D.M. n. 127 del 2004.

3. Con la terza ed ultima doglianza ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., con riferimento all’asserita erronea regolamentazione delle spese di giudizio, siccome compensate per intero con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.

4. Rileva il collegio che i primi due motivi, esaminabili congiuntamente siccome tra loro connessi, sono infondati e devono, perciò, essere rigettati.

A parte l’errato riferimento formale all’art. 2223 c.c., comma 3 (dovendosi, invece, intendere esattamente richiamato l’art. 2233 c.c., comma 3), occorre evidenziare che, con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Lecce ha valutato l’effettiva sussistenza dell’espletamento della complessiva prestazione professionale resa dall’avv. R. in favore della P. (oltretutto da quest’ultima nemmeno contestata) e, soprattutto, avuto riguardo specificamente al secondo motivo, lo stesso Tribunale non ha affatto omesso di motivare sulla circostanza di una preventiva intesa tra le parti circa la determinazione della misura dei compensi da corrispondere.

A tal proposito, nella sentenza di appello viene dato espressamente atto (v. pag. 4 della relativa motivazione) che la quantificazione dei compensi era stata operata proprio con riguardo alla dichiarazione, sottoscritta dalla stessa P., con la quale ella si era preventivamente impegnata a corrispondere all’avv. R. un compenso determinato sulla base degli onorari medi (circostanza, anch’essa, non contestata), ragion per cui non risponde al vero che l’asserito fatto decisivo non sia stato esaminato dal giudice di appello.

E’ appena il caso, poi, di aggiungere che il supposto omesso esame di un fatto considerato decisivo non può tradursi in una violazione dell’art. 112 c.p.c. e che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., ad es., Cass. n. 27000/2016 e Cass. n. 1229/2019).

E’, altresì, pacifico che, in materia di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì eventualmente un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, ovvero sotto forma di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, omissione, come in precedenza messo in risalto, che – nel caso di specie – non si è venuta a configurare.

5. Anche il terzo ed ultimo motivo si appalesa infondato dovendosi ritenere che le spese dei due gradi di giudizio sono state legittimamente compensate per intero sulla base della ritenuta (ed effettivamente sussistente) reciproca soccombenza delle parti (in virtù del riconosciuto ridimensionamento del credito professionale dovuto dalla P., comportante la revoca del decreto ingiuntivo emesso per un importo superiore), così risultando correttamente applicato l’art. 92 c.p.c., comma 2.

6. In definitiva, sulla scorta delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 1700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i corrispondenti ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 1700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, Iva e Cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA