Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25193 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 08/10/2019), n.25193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11666-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE 13756881002, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI GRECO;

– ricorrente –

contro

R.M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIMAVO

12, presso lo studio dell’avvocato UGO SCALISE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO DE LAURO;

– controricorrente –

E contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE

MATANO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE

ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2277/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 06/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza in data 22 settembre-6 ottobre 2017 numero 2277 la Corte d’Appello di Lecce confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi, che aveva parzialmente accolto l’opposizione proposta da R.C.M. nei confronti di EQUITALIA SUD S.p.A. e dell’INPS per l’impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 12 dicembre 2012, relativa a più cartelle esattoriali ed avvisi di addebito per il recupero di crediti previdenziali;

che a fondamento della decisione la Corte territoriale, per quanto ancora in discussione, osservava che la opposizione doveva essere accolta per la parte in cui era diretta ad accertare le estinzione del credito relativo ad alcune delle cartelle esattoriali presupposte per prescrizione sopravvenuta alla notifica della cartella di pagamento. Per quanto affermato dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, nell’arresto del 17 novembre 2016 numero 23397 doveva applicarsi il termine quinquennale di prescrizione, nella specie integralmente decorso tra la data di notifica della cartella e l’invio della comunicazione impugnata.

che avverso la sentenza ha proposto ricorso AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE quale ente subentrante ex lege a titolo universale alle società del gruppo EQUITALIA, articolato in un unico motivo, cui hanno resistito con controricorso R.M.C. e l’INPS, anche quale mandatario di SCCI spa;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti-unitamente al decreto di fissazione dell’udienza- ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

la parte ricorrente ha dedotto con l’unico motivo- ai sensi

dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione dell’art. 2946 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 19, del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 19, comma 4 e art. 20, comma 6.

Il motivo afferisce alla individuazione del termine di prescrizione quinquennale.

Ha assunto che, anche in ipotesi di ritenuta inapplicabilità dell’art. 2953 c.c., il termine di cui all’art. 2946 c.c., troverebbe applicazione in quanto con la trasmissione del ruolo all’Agente della riscossione si determinerebbe un effetto novativo dell’obbligazione posta in riscossione: le singole obbligazioni per contributi, sanzioni, accessori e spese- dovute a separate ragioni di credito- verrebbero inglobate in un unico credito, senza che sia possibile scorporarne le voci; con la conseguenza che la prescrizione non seguirebbe il regime originario dei crediti contributivi portati dal ruolo.

A riscontro della rinnovata natura della obbligazione la parte ricorrente ha indicato vari indici normativi.

Ha dedotto che una univoca indicazione nel senso dell’applicazione ai crediti esattoriali della prescrizione ordinaria si trarrebbe dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, a tenore del quale l’ente creditore, dopo il discarico dell’Agente della riscossione per inesigibilità del credito iscritto, può riaffidarlo in riscossione ove individui significativi elementi reddituali e patrimoniali riferibili ai debitori, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione “decennale”. La norma era applicabile alla generalità dei crediti da iscriversi a ruolo e da essa emergeva la individuazione in dieci anni del termine di prescrizione dopo l’affidamento del ruolo all’agente della riscossione. Il legislatore delle leggi esattoriali si era ispirato al criterio dell’adozione di una disciplina uniforme della riscossione a mezzo ruolo e quando aveva inteso limitare l’ambito di applicazione di talune disposizioni alle sole entrate tributarie -ovvero alle imposte sui redditi- lo aveva previsto espressamente. L’art. 19 e ss., erano tra l’altro contemplati nel capo secondo del D.Lgs. n. 112 del 1999, relativo ai principi generali dei diritti e degli obblighi del concessionario ed erano, dunque, applicabili alla generalità dei crediti da iscriversi a ruolo.

che ritiene il Collegio si debba dichiarare il ricorso inammissibile a mente dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1;

che le censure svolte con l’unico motivo non pongono in discussione il principio, enunciato dalle sezioni Unite di questa Corte nell’arresto del 17 novembre 2016 n. 23397, secondo cui la scadenza del termine per proporre opposizione avverso la cartella esattoriale non determina la conversione del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale, L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10) in termine decennale, secondo il regime dell’art. 295 c.c.; si assume, piuttosto, che lo stesso effetto derivi dalla novazione della obbligazione prodotta dalla iscrizione a ruolo, in ragione della disciplina prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973.

L’assunto non è condivisibile.

Questa Corte si è già pronunciata in relazione ad analoghi ricorsi proposti dalla medesima Agenzia con ordinanze del 4.12.2018 n. 31352 e 6.12.2018 n. 31658 e successivamente con ordinanze numeri 6888, 10025, 10595,10796,10797 del 2019; il ricorso non offre elementi per la rimeditazione dei principi ivi espressi.

Non si individuano, in primo luogo, tratti di novità nella disciplina del credito iscritto a ruolo tali da far ritenere la estinzione del credito originario e la costituzione di un nuovo credito avente titolo nel ruolo.

Il legislatore individua i crediti per cui si procede come “credito” iscritto a ruolo a meri fini descrittivi, che non attestano alcun effetto giuridico.

Il preteso effetto di novazione “ex lege” dovrebbe trovare riscontro in una diretta disposizione normativa o, comunque, in una disposizione inequivoca, nella specie carente.

Le deduzioni svolte dalla parte ricorrente, in riferimento alla disciplina del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, comma 6 – nella parte in cui prevede il riaffidamento della riscossione del credito “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale” – non valgono a porre in dubbio quanto già osservato in riferimento alla norma dalle Sezioni Unite di questa Corte nell’arresto n. 23397/2016.

Invero- anche a voler ammettere, come sostiene parte ricorrente, la applicabilità della procedura di discarico alla riscossione dei crediti previdenziali e la sua rilevanza anche esterna ai rapporti tra ente impositore ed agente della riscossione- resterebbe preclusivo il rilievo (cfr. sentenza citata, in motivazione, punto 19.6 e 19.7) che la norma fa riferimento al termine di prescrizione decennale, con espressione ellittica, unicamente in quanto trattasi del termine che si applica ordinariamente per la riscossione delle imposte, senza alcun possibile riferimento all’art. 293 c.c., ed, a maggior ragione, ad un effetto novativo derivante dalla iscrizione a ruolo dei crediti (fiscali e previdenziali).

Da ultimo, l’effetto di novazione della obbligazione previdenziale non può farsi discendere dai principi di efficienza ed economicità della azione amministrativa, perchè tali principi si prestano, all’opposto, a sorreggere la ratio acceleratoria sottesa alla fissazione del termine breve di prescrizione oltre che alla generalizzazione per i crediti degli enti pubblici previdenziali del regime della riscossione mediante ruolo;

che, pertanto, essendo condivisibile la proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c.;

che le spese seguono la soccombenza nei confronti delle parti controricorrenti INPS e RODIO MANLIO CORRADO;

che, trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. l, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 2.600 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge in favore di ciascuna delle parti costituite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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