Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25192 del 28/11/2011
Cassazione civile sez. III, 28/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 28/11/2011), n.25192
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8579/2009 proposto da:
S.D. (OMISSIS), in proprio e nella qualità di
coerede del Sig. S.E., elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato BELTRAME Alessandro giusta mandato a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CHINOTTO 1,
presso lo studio dell’avvocato PRASTARO Ermanno, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MICHELE MELLANO giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 70/2008 del TRIBUNALE di UDINE, SEZIONE
DISTACCATA di PALMANOVA, depositata il 10/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
quanto segue:
p. 1. S.D., in proprio e nella qualità di coerede di G.S., ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro G.S., avverso la sentenza del 10 aprile 2008, con la quale il Tribunale di Udine, Sezione Distaccata di Palmanova, ha parzialmente accolto l’opposizione da lui proposta avverso un precetto intimatogli dal G..
Al ricorso quest’ultimo ha resistito con controricorso.
p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, veniva redatta relazione ai sensi di detta norma, che veniva notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
quanto segue:
p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:
“(…) 3. Il ricorso appare inammissibile nella sua totalità perchè inosservante del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.
Invero, i tre motivi che propone si fondano sul contenuto del precetto e della sentenza costituente titolo esecutivo (che sarebbe stata male interpretata dal Tribunale) dei quali, però, non si fornisce l’indicazione specifica ai sensi di detta norma nei termini richiesti dalla consolidata giurisprudenza della Corte (per tutte e fra tantissime Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010).
Infatti, non solo non se ne riproduce il contenuto per le parti idonee a sorreggere i motivi, ma, soprattutto, si omette di indicare come e dove sarebbero stati prodotti nel giudizio di merito e se e dove sarebbero esaminabile, in quanto in ipotesi prodotti (anche agli effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), nel presente giudizio di legittimità”.
p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.
Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro mille, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011