Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25192 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. III, 28/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 28/11/2011), n.25192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 8579/2009 proposto da:

S.D. (OMISSIS), in proprio e nella qualità di

coerede del Sig. S.E., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato BELTRAME Alessandro giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. CHINOTTO 1,

presso lo studio dell’avvocato PRASTARO Ermanno, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MICHELE MELLANO giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 70/2008 del TRIBUNALE di UDINE, SEZIONE

DISTACCATA di PALMANOVA, depositata il 10/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. S.D., in proprio e nella qualità di coerede di G.S., ha proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro G.S., avverso la sentenza del 10 aprile 2008, con la quale il Tribunale di Udine, Sezione Distaccata di Palmanova, ha parzialmente accolto l’opposizione da lui proposta avverso un precetto intimatogli dal G..

Al ricorso quest’ultimo ha resistito con controricorso.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, veniva redatta relazione ai sensi di detta norma, che veniva notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. Il ricorso appare inammissibile nella sua totalità perchè inosservante del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6.

Invero, i tre motivi che propone si fondano sul contenuto del precetto e della sentenza costituente titolo esecutivo (che sarebbe stata male interpretata dal Tribunale) dei quali, però, non si fornisce l’indicazione specifica ai sensi di detta norma nei termini richiesti dalla consolidata giurisprudenza della Corte (per tutte e fra tantissime Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010).

Infatti, non solo non se ne riproduce il contenuto per le parti idonee a sorreggere i motivi, ma, soprattutto, si omette di indicare come e dove sarebbero stati prodotti nel giudizio di merito e se e dove sarebbero esaminabile, in quanto in ipotesi prodotti (anche agli effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), nel presente giudizio di legittimità”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro mille, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA