Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25192 del 24/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.24/10/2017),  n. 25192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15217-2016 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., Agente della Riscossione per la Provincia

di Palermo – C.F. (OMISSIS), P.I. (OMISSIS), elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA ESPOSITO;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO ed EMANUELE DE ROSE;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso il decreto n. 2456/2016 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 05/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. FALABELLA MASSIMO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Riscossione Sicilia s.p.a., agente della riscossione, impugnava, con ricorso del 30 giugno 2015 proposto avanti al Tribunale di Palermo, il Decreto del 5 giugno 2015 con il quale il giudice delegato aveva rigettato la domanda di tardiva insinuazione al passivo del fallimento della società (OMISSIS) s.r.l. per il credito di Euro 47.469,95: il provvedimento si basava sul rilievo per cui a corredo dell’istanza non erano state allegate le copie dei titoli esecutivi.

Il Tribunale di Palermo, con decreto del 5 maggio 2016, rigettava l’opposizione, osservando, in sintesi, che in assenza di prova della regolare notifica dell’avviso di addebito previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, convertito in L. n. 122 del 2010, non si era formato il titolo legittimante la riscossione, la domanda di ammissione al passivo fallimentare non potendo basarsi sui soli estratti di ruolo.

2. Il decreto è impugnato per cassazione da Riscossione Sicilia, che lo ha articolato in due motivi. Ha depositato controricorso l’Inps che ha manifestato adesione all’impugnazione proposta. La curatela non ha svolto attività processuale nella presente sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza (recte: del decreto) per violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 49 e del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, convertito in L. n. 122 del 2010. Rileva l’istante che il titolo in base al quale il concessionario è legittimato all’insinuazione al passivo è costituito dal ruolo. Il Tribunale aveva invece ritenuto che l’insinuazione fosse possibile sulla base dell’avviso di addebito di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 30 e non già sulla scorta degli estratti di ruolo. Ad avviso dell’istante, in assenza di contestazioni sul ruolo o sulle singole partite di esso, il giudice del merito, a prescindere dalla rituale notifica dell’avviso di addebito, avrebbe dovuto ammettere i crediti previdenziali individuati dall’ente di riscossione.

1.1. Il secondo motivo ha ad oggetto una censura del provvedimento impugnato per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Rileva la società ricorrente che il credito andava ammesso al passivo in quanto l’inadempimento contributivo esisteva a prescindere dalla formazione del titolo stragiudiziale, non avendo quest’ultimo effetto costitutivo.

2. – I due motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati nel termini che si vengono ad esporre.

Stabilisce il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, comma 2, sulla riscossione delle imposte sul reddito, che se il debitore è dichiarato fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del ruolo, per conto dell’Agenzia delle entrate l’ammissione al passivo della procedura. Tale norma trova applicazione anche per le entrate degli enti previdenziali, in forza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 19.

E’ affermazione costante di questa Corte quella per cui i crediti iscritti a ruolo ed azionati da società concessionarie per la riscossione seguono, nel caso di avvenuta dichiarazione di fallimento del debitore, l’iter procedurale prescritto per gli altri crediti dalla L.Fall., artt. 92 ss., legittimandosi la domanda di ammissione al passivo, se del caso con riserva (ove vi siano contestazioni), sulla base del solo ruolo, senza che occorra la previa notifica della cartella esattoriale al curatore fallimentare (Cass. 26 febbraio 2008, n. 5063; in senso conforme, ad es., Cass. 31 maggio 2011, n. 12019; Cass. 14 marzo 2013, n. 6520; Cass. 17 marzo 2014, n. 6126; Cass. 11 novembre 2016, n. 23110). In conseguenza, all’indicato fine dell’ammissione al passivo non si reputa necessaria la notifica della cartella esattoriale (per tutte: Cass. 15 gennaio 2016, n. 655; Cass. 12 settembre 2016, n. 17927). Come è stato efficacemente osservato, non si comprenderebbe, del resto, la ragione per cui, nonostante il tenore letterale dell’art. 87, comma 2, cit., il concessionario debba ritenersi gravato di un onere preventivo di notificazione della cartella: onere che non potrebbe comunque legittimarlo alla riscossione coattiva del credito nei confronti del fallimento e che assolverebbe, quindi, alla mera funzione di informare il curatore della pretesa erariale derivante dall’avvenuta iscrizione a ruolo del tributo, ovvero alla medesima funzione assolta attraverso il deposito della domanda di insinuazione contenente l’estratto del ruolo (Cass. 25 febbraio 2015, n. 3876, in motivazione).

La previsione contenuta nel D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, convertito in L. n. 122 del 2010, secondo cui a decorrere dal 1 gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo, non muta il quadro che si è descritto. Detta disciplina incide sull’esecuzione coattiva individuale delle somme pretese – e infatti, l’avviso di pagamento, similmente al precetto, deve contenere l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati entro un termine, nonchè l’indicazione che, in mancanza del pagamento, l’agente della riscossione procederà ad espropriazione forzata, con i poteri, le facoltà e le modalità che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo (art. 30 cit. comma 2) – ma lascia inalterata la regola, tuttora desumibile dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 87, comma 2, secondo cui per l’ammissione al passivo fallimentare è sufficiente che il credito sia documentato in base a un estratto di ruolo: ciò che nella fattispecie ha avuto luogo.

Il decreto va pertanto cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Palermo, il quale dovrà conformarsi al principio esposto e pronunciare anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Palermo in altra composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017

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