Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25192 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. I, 10/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35409/2018 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.to

Roberto Ricciardi;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 8/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 da Dott. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.B., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Napoli, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale ed ha inoltre respinto la richiesta protezione umanitaria ed umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) della nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 14 e 35-bis, avendo il decidente emesso la propria decisione senza fissare la comparizione delle parti e senza procedere all’audizione del richiedente; 2) dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, dell’omesso esame di circostanze decisive e della violazione del dovere di cooperazione istruttoria, avendo il decidente, con motivazione redatta in forma semplificata ed apparente, omesso di “mitigare”, sul filo della condizione personale rappresentata dal richiedente, la vicenda del medesimo narrata all’interno del contesto popolare e politico che “affligge” l’omosessualità maschile considerata nel paese di provenienza alla stregua di un reato e per questo punita severamente; 3) della violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, art. 3 della Direttiva 2011/95/UE, nonchè, in subordine, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, avendo il decidente denegato l’accesso alla protezione umanitaria senza prendere atto dell’avvenuta integrazione del richiedente nel nostro paese dimostrata in particolare dalla acquisizione della lingua italiana e dalla disponibilità di un lavoro – e senza tenere conto dell’opinione pubblica che nel paese di origine concerne gli omosessuali; 4) della violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2729 c.c., avendo il decidente emesso la propria decisione sulla base di un giudizio inferenziale basato sull’erroneo presupposto che, appartenendo il richiedente all’etnia dominante nel paese, non corra perciò il rischio di subire comportamenti discriminatori o persecutori. Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

Consta invero dal provvedimento impugnato che, contrariamente a quanto dedotto con il motivo, il Tribunale ebbe a fissare l’udienza di comparizione delle parti, ma nell’occasione non potè procedere all’audizione del richiedente non essendo questo comparso.

La doglianza si radica perciò su un presupposto fattuale inveritiero che, prima di determinarne l’infondatezza, ne perime la conferenza rispetto al decisum e le rende per questo inammissibile.

3.1. Il secondo motivo di ricorso è in parte, inammissibile, ed, in parte, infondato.

3.2. Quanto alle censure motivazionali va osservato, a seguito della novellazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che da un lato, il vizio denunciato è stato espunto dal catalogo dei vizi cassatori e, dall’altro che, secondo l’interpretazione di questa Corte, solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo integra il vizio denunciabile alla stregua della norma richiamata, sicchè “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass., Sez. U. 7/04/2014, n. 8053).

3.3. Nè, per vero, può dubitarsi che il fatto storico costituito dall’allontanamento del richiedente dal paese di origine per le ragioni allegate dal ricorso non abbia effettivamente costituito oggetto di disamina da parte del decidente, sul presupposto che sarebbe stato omesso il doveroso vaglio istruttorio circa il fatto che nel paese di provenienza l’omosessualità costituisca un reato, in tal modo configurandosi anche la lamentata violazione del dovere di cooperazione istruttoria gravante sul decidente.

Lungi, infatti, dall’incorrere in siffatta omissione, il decidente ha invece dato puntualmente atto del fatto come dedotto nel ricorso, da un lato, rilevando che il richiedente era fuggito dal suo paese perchè “sospettato di essere omosessuale”, dall’altro, osservando “che appare inverosimile che il ricorrente possa essere stato sospettato di omosessualità per il solo fatto di essersi recato ad acquistare delle medicine”.

Orbene se la prima considerazione per il fatto che, essendo solo sospettato, il richiedente non è perciò omosessuale porta ad escluderne l’appartenenza ad “un particolare gruppo sociale” secondo la definizione e gli effetti argomentabili dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 8, comma 1, lett. d), la seconda mette la decisione più generalmente al riparo dalla svolta censura poichè il giudizio di inattendibilità costituisce un tipico apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito non sindacabile in questa sede (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340), con la riflessa conseguenza che, non avendo perciò ottemperato all’onere di allegazione, il ricorrente non può dolersi del mancato approfondimento da parte del decidente di fatti è circostanze ritenute dal medesimo non attendibili (Cass., Sez. I, I, 29/05/2020, n. 10826) svolgendo perciò una censura che si rivela infondata.

4. Il terzo motivo di ricorso è infondato.

Fermo in principio che il decidente ha dato atto per negare l’accesso alla misura della protezione umanitaria che “dal racconto del ricorrente non emergono nemmeno le ragioni di carattere umanitario per accordare al richiedente la protezione residuale”, dal momento che lo stesso non ha dichiarato di essere affetto da una patologia di rilievo, è di età adulta e non presenta altri fattori di vulnerabilità, è, quanto al resto, contraria affermazione di questa Corte che “in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato” (Cass., Sez. U., 13/11/2019, n. 29459).

Nè, per vero, nel rimeditare il detto giudizio di sfavore ha rilievo quanto il ricorrente osserva in ordine alla condizione degli omosessuali nel paese di provenienza, giacchè, seppur è vero che la valutazione di non credibilità esternata dal decidente quanto alle protezioni individualizzate non è estensibile alla protezione umanitaria riposando essa su oneri deduttivi ed allegativi in parte diversi, che richiedono un esame autonomo delle condizioni di vulnerabilità, nondimeno la valutazione che si raccomanda al riguardo deve attenere pur sempre a fattori di vulnerabilità – quali sono quelli su cui si è appunto esercitato il sindacato del decidente provvisti di apprezzabile certezza, sicchè ne sono esclusi quelli di cui, anche se ad altri fine, sia stata negata la verosimiglianza.

5. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile.

Esso invero si duole di un’argomentazione asseritamente utilizzata dal decidente per dar conto del proprio deliberato che non trova alcun riscontro testuale nello sviluppo motivazionale del provvedimento adottato, sicchè concreta una doglianza estranea al decisum e per questo inammissibile.

6. Il ricorso va dunque respinto.

7. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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