Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25191 del 28/11/2011

Cassazione civile sez. III, 28/11/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 28/11/2011), n.25191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6635/2009 proposto da:

D.P.E.L. (OMISSIS), D.P.P.

(OMISSIS), T.M.V., in qualità di eredi con

beneficio di inventario di D.P.C., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA ARCHIMEDE 138, presso lo studio

dell’avvocato STANIZZI ANTONIO, rappresentate e difese dall’avvocato

FARINA Vincenzo giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA POPOLARE PUGLIESE (OMISSIS), in persona del suo Presidente

e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SCARLATTI 4, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CAROLI CASAVOLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato CAROLI CASAVOLA Francesco giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

DIERRE SNC IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 190/2008 del TRIBUNALE di BRINDISI del

3/03/08, depositata il 13/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE FRASCA;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p. 1. T.M.V., D.P.E.L. e D.P. P., nella qualità di eredi con beneficio di inventario di D.P.C., hanno proposto ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, contro la Banca Popolare Pugliese s.p.a. avverso la sentenza del 13 marzo 2008, con la quale il Tribunale di Brindisi ha parzialmente accolto l’opposizione all’esecuzione, a suo tempo proposta dal loro de cuius nella qualità di terzo datore di ipoteca a favore della s.r.l.

Dierre e poi da loro proseguita, avverso l’espropriazione immobiliare intrapresa da detta banca.

Al ricorso ha resistito quest’ultima con controricorso.

p. 2. Essendo il ricorso soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e prestandosi ad essere trattato con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., nel testo anteriore alla L. n. 69 del 2009, veniva redatta relazione ai sensi di detta norma, che veniva notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p. 1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

“(…) 3. Il ricorso appare inammissibile perchè inosservante del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che i quattro motivi che propone si fondano sul contenuto di documenti (atto notarile del 31 marzo 1994, estratti conto, documento 1.4.1994), dei quali non si fornisce l’indicazione specifica ai sensi di detta norma nei termini richiesti dalla consolidata giurisprudenza della Corte (per tutte Cass. sez. un. nn. 28547 del 2008 e 7161 del 2010).

Infatti, non solo non se ne riproduce il contenuto (salvo per il documento 1.4.1994) per la parte che interessa, ma, soprattutto, si omette di indicare come e dove sarebbero stati prodotti nel giudizio di merito (facendosi riferimento del tutto generico al fascicolo di primo grado nell’illustrazione del primo motivo ed al fascicolo della banca a proposito del documento 1.4.1994) e se e dove sarebbero esaminabili, in quanto prodotti (anche agli effetti dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), nel giudizio di legittimità.

E’ da avvertire che l’onere di indicazione e quello di produzione concerneva comunque detti documenti pur se prodotti ex adverso.

p. 3.1. L’esistenza della ragione di inammissibilità rende superflua ogni considerazione sulla mancata evocazione nel presente giudizio della debitrice principale”.

p. 2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

Il ricorso è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro tremiladuecento, di cui Euro duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 10 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2011

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