Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25191 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. I, 10/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29950/2018 proposto da:

N.O., elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv.to

Roberto Ricciardi;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 14/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 da Dott. MARULLI MARCO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.O., cittadino (OMISSIS), ricorre a questa Corte avverso l’epigrafato decreto con cui il Tribunale di Napoli, attinto dal medesimo ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale ed ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria e ne chiede la cassazione sul rilievo: 1) della “illegittimità derivata: contrasto del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, con gli artt. 24,111 e 113 Cost., nonchè art. 104 Cost., comma 1 – Contrasto con gli artt. 24,111 e 97 Cost., nonchè con l’art. 117 Cost., in relazione all’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea – Ulteriore profilo di illegittimità per violazione degli artt. 24,3 e 113 Cost.”, dubitando il ricorrente che rispetti il diritto di difesa ed il principio di uguaglianza tra le parti un processo a) in cui l’audizione dell’interessato sia rimessa alla discrezionalità del decidente, limiti la cognizione di questo al solo materiale probatorio formato dalla P.A. e precluda il diritto dell’interessato a far valere le proprie osservazioni prima che sia adottato un provvedimento nei suoi confronti; b) in cui non sia sancita l’inutilizzabilità degli atti formati nel corso dell’istruttoria precontenziosa; c) in cui non sia previsto il doppio grado di giudizio; 2) della “Violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all’art. 10 Cost., comma 3, art. 3 della Direttiva 2011/95/UE, nonchè, in subordine, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6″, avendo il decidente disatteso il diritto di asilo del richiedente senza accertare se nel paese di origine questo sia ammesso a godere delle libertà democratiche; 3) dell'”omesso esame di circostanze decisive (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 4, in relazione all’art. 6 e art. 9, lett. B), della Direttiva 2011/95/UE”, avendo il decidente omesso di prendere in esame le deduzioni del ricorrente, limitandosi a motivare il diniego di protezione internazionale in base alle circostanze, incontroverse ma non rilevanti ai fini del decidere, che “in Nigeria non ci sia una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato… tale conflitto, secondo il Collegio, riguarda aree nord e nord-est”.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato non essendosi il medesimo costituito con controricorso ex art. 370 c.p.c., ma solo a mezzo di “atto di costituzione” ai fini della partecipazione all’udienza pubblica inidoneo allo scopo.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. I dubbi di legittimità costituzionale rassegnati con il primo motivo di ricorso non meritano seguito.

3. Quanto a quelli sub a) e sub b), ne va per vero esclusa la rilevanza in rapporto al caso di specie ove, come si apprende dalla motivazione del provvedimento impugnato, non solo è stata fissata l’udienza di comparizione, ma all’udienza il ricorrente è comparso ed “è stato sentito” riportandosi alle dichiarazioni già rese in sede amministrativa.

La rilevata circostanza di fatto solleva questa Corte dal chiedersi, come già si è fatto altrove (Cass., Sez. I, 13/09/2019, nn. 22914, 22915 e 22916) in che limiti sia sindacabile la valutazione del giudice di merito riguardo alla necessità o meno del rinnovo dell’audizione del richiedente, ove la causa sia definibile sulla base degli atti già a disposizione, e non rende perciò necessario deferirne la cognizione alla trattazione in pubblica udienza.

4. Quanto a quello sub c), ne va ribadita la manifesta infondatezza, in quanto, come è più generalmente noto (Corte Cost. n. 110 del 1963) e come si è già avuto occasione di esplicitare riguardo al procedimento de quo (Cass., Sez. I, 30/10/2018, n. 27700), “non esiste copertura costituzionale” del principio del doppio grado di giudizio.

5. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Ove per vero, nella parte in cui evoca la mancata acquisizione di “informazioni generali e specifiche” sullo stato del paese di provenienza è intenzione del ricorrente imputare al decidente la violazione di un dovere di approfondimento istruttorio, la sua deduzione si rivela inconferente alla luce del giudizio di più generale inattendibilità enunciato dal decidente circa il racconto reso dal ricorrente e si oppone senza pregnanza critica al contrario rilievo operato dal provvedimento impugnato circa il confinamento delle ragioni di rischio di un danno grave alle sole aree settentrionali del paese – con esclusione dell’Edo State da cui invece il ricorrente proviene – e manifesta un evidente difetto di specificità quando sembra ipotizzare che anche il mancato godimento delle libertà democratiche possa essere preludio al riconoscimento della protezione umanitaria.

Ne consegue per questo la sua inammissibilità.

6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.

Fermo infatti che nella prospettazione della censura la pretesa violazione di legge non ha autonomo rilievo essendo funzionale a denunciare la mancata valorizzazione da parte del decidente di talune circostanze ritenute decisive, va al riguardo ribadito che, secondo l’interpretazione resa da questa Corte dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, a seguito della novellazione avvenutane a opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo integra il vizio denunciabile alla stregua della norma richiamata, sicchè “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. Sez. U., 7/04/2014, n. 8053).

Ne discende che poichè è indubbio che “il fatto” nel senso delineato dalla norma abbia costituito oggetto di sicura disamina da parte del decidente, la censura sollecita un sindacato motivazionale non più esercitabile da parte di questa Corte e si espone perciò all’inevitabile rilievo della sua inammissibilità.

7. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

8. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria. Doppio contributo ove dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ove dovuto, ricorrono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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