Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25191 del 08/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25191 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

sul ricorso 8392-2010 propostc da:
GLIELMO DOMENICO GLLDNC5OLO3F205Y,

domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato PAGLIARELLO ANGELO, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013

contro

1575

POSTE ITALIANE
legale

S.P.A. 97103880585,

rappresentante pro

tempore,

in persona del
elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI N.27., presso

Data pubblicazione: 08/11/2013

lo studio dell’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, che la
rappresenta e difende giusta delega in atri;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 357/2009 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 29/04/2009 r.g.n. 1261/2007;

udienza del 07/05/2013 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI;
udito l’Avvocato ANGELO GIOACCHINO PAGLIARELLO;
udtito l’Avvocato MARIO MICELI per delega SALVATORE
TRIFIR0′;
udito il P.M. in persona

del

Sostituto Procuratore

Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI, che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 357 del 29 aprile 2009,
decidendo sull’impugnazione proposta da Poste Italiane spa nei confronti di Glielmo
Domenico, avverso al sentenza n. 2359/2009 emessa dal Tribunale di Milano. in
riforma di quest’ultima assolveva Poste Italiane spa dalla domanda contro la stessa
proposta e compensava tra le parti le spese del giudizio.
2. Il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda di Glielmo Domenico
dichiarando l’ illegittimità del licenziamento irrogato allo stesso dalla suddetta società
in data 23 agosto 2004, ritenendo che vi era stata una condotta della società contraria ai
canoni di correttezza e buona fede, oltre che la violazione dell’art. 7, comma 2, della
legge n. 300 del 1970, perché la società, in considerazione dello stato di detenzione, agli
arresti domiciliari. del dipendente, anziché convocarlo presso la sede a cui il predetto
lavoratore era addetto o presso altro ufficio , “rimettendo al lavoratore di attivarsi per
richiedere le autorizzazioni necessarie”, aveva di propria iniziativa fissato la data ed il
luogo di convocazione presso l’abitazione del lavoratore, previa autorizzazione della
autorità giudiziaria e per una data definita perentoria dall’azienda stessa. Il Tribunale
rilevava, altresì. che non essendosi presentato nessun rappresentante sindacale in tale
giorno presso l’abitazione del lavoratore, l’azienda aveva irrogato la sanzione senza
sentire il dipendente a sua difesa. Il primo giudice, inoltre, riteneva illegittima la
pretesa della società di fissare il luogo dell’audizione presso la casa del dipendente,
senza il previo consenso del medesimo.
3. In riforma della suddetta sentenza di primo grado, la Corte d’Appello
affermava che il comportamento della società Poste Italiane non poteva considerarsi
contrario a buona fede e che nel merito sussisteva la giusta causa di recesso.
4. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre Glielmo
Domenico prospettando sei motivi di ricorso, assistiti dai prescritti quesiti di diritto.
5. Resiste con controricorso Poste Italiane spa, depositando memoria in
prossimità dell’udienza pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre premettere che la Corte d’Appello, nel ritenere che, erroneamente, il
Tribunale aveva ritenuto violata la procedura di contestazione disciplinare e violati i
principi di correttezza e buona fede, rilevava che quando il lavoratore aveva ricevuto la
lettera di contestazione in data 25 giugno 2004 ed aveva chiesto di essere sentito con la
presenza del rappresentante sindacale, egli si trovava agli arresti domiciliari presso la
sua residenza in Palazzolo Milanese e dunque oggettivamente impossibilitato a recarsi
presso gli uffici della società per l’audizione. Ciò aveva comportato che Poste Italiane
spa richiedesse al GIP di Milano l’autorizzazione a potersi recare presso il suo
domicilio per consentirgli di rendere giustificazioni.
La società comunicava al dipendente con raccomandata spedita 1’11 agosto 2004
di avere ottenuto l’autorizzazione e di avere individuato nella data del 23 agosto 2004 la
giornata in cui si sarebbero recati i propri funzionari presso il domicilio dello stesso.
A tale comunicazione rispondeva lo Glielmo ed il “vertenziere” del sindacato
COBAS, precisando che per tale data del 23 agosto vi era una indisponibilità della O.S.
a presenziare alla audizione e che comunque esso lavoratore sarebbe stato
immotivatamente costretto ad esercitare il suo diritto di difesa in una situazione di
precarie condizioni psicofisiche ed ambientali.
Lo Glielmo chiedeva, quindi, un differimento dell’incontro a data da destinarsi,
tenuto conto che era sospeso dal lavoro ai sensi dell’art. 56 del CCNL 2003.
La società in data 23 agosto 2008 comminava il licenziamento.

1

2. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli
artt. 2106, 1175, 1375 cc, e dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970. Vizio di
motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Il ricorrente censura la richiamata statuizione della Corte d’Appello prospettando
che la persona agli arresti domiciliari a seguito dell’applicazione di misura cautelare
può chiedere al GIP qualsiasi autorizzazione necessaria e, dunque, non vi era alcuna
assoluta impossibilità a recarsi agli uffici della società, di modo che quest’ultima
poteva chiedere al lavoratore di farsi autorizzare a ciò. Asseriva che le ragioni addotte
dallo Glielmo. nonché l’impossibilità per il rappresentate sindacale di intervenire, non
erano state prese in considerazione.
3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 2106, 1175, 1375 cc, e dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, sotto il profilo
della violazione del principio di lealtà e correttezza. Vizio di motivazione su un fatto
controverso e decisivo per il giudizio.
Il ricorrente prospetta la violazione dei parametri di correttezza e buona fede in
quanto la società Poste Italiane comunicava l’intenzione di recarsi presso la propria
abitazione quando aveva già ottenuto l’autorizzazione del GIP e non teneva conto delle
esigenze rappresentategli sia da esso ricorrente che del rappresentante sindacale, al fine
di un rinvio
4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione degli
artt. 2106, 1175, 1375 cc, e dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 sotto il profilo della
mancata valutazione delle motivazioni addotte dal lavoratore. Vizio di motivazione su
di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Assume il ricorrente che la Corte d’Appello non aveva argomentato nulla in
ordine all’urgenza di svolgere l’audizione tenuto conto anche della condizione di
sospensione del lavoratore ricorrente, ragione per la quale non poteva essergli imposta
l’audizione se non dopo averlo riammesso in servizio e reinserito in ruolo.
5. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 2106, 1175. 1375 cc, e dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 sotto il profilo
della mancata valutazione delle motivazioni addotte dal lavoratore. Vizio di
motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
La Corte d’Appello non attribuiva rilievo alla circostanza che il rifiuto opposto
dal lavoratore ad esporre le proprie giustificazioni secondo le modalità indicate dalla
società, era dovuto alle difficoltà psicologiche e alle condizioni di salute mentale in cui
lo stesso si trovava.
Né considerava che la società non rispondeva alla nota dell’Il agosto 2008, non
si presentava nel luogo stabilito ed irrogava il licenziamento disciplinare , così violando
i principi di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1366 e 1375 cc.
6. I primi quattro motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente in
ragione della loro connessione.
Gli stessi non sono fondati.
È opportuno richiamare, in via preliminare alcuni principi affermati da questa
Corte in materia, con la premessa che costituisce vizio di omessa motivazione della
sentenza, denunziabile in sede di legittimità, l’omessa indicazione da parte del giudice
degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento senza una approfondita
disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo
sull’esattezza e logicità del suo ragionamento, e ciò anche quando vengono in rilievo
decisioni su questioni giuridiche condizionate strettamente da un accertamento e da una
valutazione di circostanze fattuali (Cass., n. 23296 del 2010).
Con riguardo al licenziamento disciplinare, il principio dell’immediatezza della
contestazione, che trova fondamento nell’art. 7, terzo e quarto comma, legge 20 maggio
2

1970, n. 300, mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa
nella sua effettività, e, dall’altro, ad assicurare che il potere datoriale sia esplicato
secondo canoni di buona fede ostativi a che lo stesso possa servirsi “ad libitum”
dell’arma del recesso (Cass., n. 1995 del 2012).
Non può ritenersi esistente un principio in base al quale, convocato il lavoratore
per essere sentito, dietro sua richiesta, a difesa, egli abbia diritto ad un differimento
dell’incontro a seguito di comunicazione non già di impossibilità, ma di mera disagevole
(o sgradita) possibilità di presenziare, in contrasto con quanto affermato da questa Corte
in analoghe fattispecie, e cioè che l’obbligo del datore di lavoro di dar seguito alla
richiesta del lavoratore sussiste solo ove la stessa risponda ad esigenze di difesa non
altrimenti tutelabili. Cass. n. 7493 del 2011, che richiama Cass., n. 488 del 2005).
In ragione dei richiamati principi, correttamente, la Corte «Appello ha statuito,
con accertamento di fatto congruamente e logicamente motivato, che il comportamento
della società non poteva ritenersi contrario a buona fede, posto che la società aveva
disposto l’audizione presso il domicilio dello Glielmo per facilitare e non per aggravare
la sua possibilità di difendersi, attesa la sua impossibilità oggettiva di movimento, se
non autorizzato dall’autorità giudiziaria. Ed infatti, la richiesta di audizione proveniva
dal Glielmo che, dunque. determinava l’urgenza di cui si duole in ricorso. Nella lettera
di risposta, rilevava la Corte d’Appello, il lavoratore in sostanza rifiutava di essere
ascoltato nella giornata stabilita dalla società, anche se era stata addotta la
indisponibilità per tale giorno della 00.SS. ed era stato suggerito un rinvio ad altra data.
La mancata audizione quindi doveva ritenersi addebitabile allo Glielmo e non poteva
ritenersi intervenuta la violazione dell’art. 7. comma 2, della legge n. 300 del 1970.
Va altresì osservato che la sospensione cautelare di cui all’art. 56 del CCNL
dell’Il luglio 2003, che prevede che in caso di misure cautelari restrittive della libertà
personale adottate in esecuzione dei provvedimenti disposti dall’Autorità Giudiziaria
prima della definizione del primo grado del giudizio penale e della relativa sentenza, il
lavoratore, per il periodo in cui opera la predetta restrizione della propria libertà
personale. resta sospeso dal servizio e dalla retribuzione, costituisce una forma di
autotutela del datore di lavoro, volta ad evitare la permanenza del lavoratore sul posto di
lavoro nei casi previsti ed è istituto diverso dalla sospensione disciplinare, al quale non
si applica l’art. 7 della legge n. 300 del 1970 (cfr., Cass., n. 15353 del 2012). Ciò non
esclude, tuttavia, che laddove intervenga, nel corso della suddetta sospensione, una
contestazione disciplinare, debba trovare applicazione, come nel caso di specie, il
suddetto art. 7.
7. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta violazione degli artt. 2104, 2106,
2118 e 2119 cc, e della legge n. 604 del 1999. Violazione e falsa applicazione dell’art.
420 cpc. Mancata ammissione di prove tempestivamente richieste e fondamentali ai fini
del giudizio. Vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
Assume il ricorrente che la Corte «Appello riteneva sussistente la giusta causa
di recesso in quanto il dipendente, arrestato in data 28 gennaio 2009 (recte: 2004), non
aveva comunicato tale condizione personale alla datrice di lavoro, che ne aveva avuto
conoscenza soltanto in data 21 giugno 2004, e tale circostanza non era contestata tra le
parti.
La Corte d’Appello con tale statuizione ometteva di valutare le motivazioni
addotte dal lavoratore a giustificazione della mancata comunicazione del proprio stato
di detenzione, non motivando in merito ai documenti prodotti e alla questioni poste
nella fase di merito, non esaminando, in particolare, le relazioni prodotte eseguite dalla
dott.ssa Botti e dal prof. Altamura, specialistici di psichiatria e criminologia, incaricati
dal Tribunale penale, di cui il ricorrente riporta in ricorso alcuni passi, evidenzianti, tra
l’altro, uno stato di depressione.
3

La Corte d’Appello non dava ingresso alle richieste di perizia grafica, benché
esso lavoratore avesse contestato la paternità delle richieste di ferie e permessi,
effettuate durante lo stato di detenzione, elencate nella lettera di contestazione
disciplinare, aveva negato al lavoratore il diritto di provare il proprio stato di salute
mediante perizia psichiatrica, non aveva dato ingresso, ove ritenuto necessario, alla
prova per interrogatorio formale come richiesto nel ricorso introduttivo.
Assumeva il Glielmo che tali richieste proposte con il ricorso introduttivo erano
state tempestivamente reiterate nel giudizio di secondo grado.
8. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta violazione degli artt. 2106 e 2119 cc;
violazione e falsa applicazione dell’art. 52 e dell’art. 53 del CCNL di categoria del 29
luglio 2003, violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970.
Sproporzionalità della sanzione comminata. Carenza e/o insufficienza della
motivazione.
La Corte d’Appello, pur in presenza di espressa argomentazione relativa alla
mancanza di proporzionalità del provvedimento espulsivo, non motivava sul punto e
violava l’art. 52 CCNL cit., che stabilisce un principio di gradualità e proporzionalità
delle sanzioni disciplinari, indicando i parametri in relazione ai quali le stesse devono
essere determinate. Il giudice di secondo grado, inoltre, non considerava che il CCNL
di categoria, all’art. 53 individuava una serie di sanzioni disciplinari e le graduava in
relazione ai singoli comportamenti, ai quali non era riconducibile la condotta di esso
ricorrente.
9. I suddetti motivi devono essere trattati congiuntamente, in ragione della loro
connessione. Gli stessi non sono fondati.
Occorre premettere che il ricorrente pur denunciando un vizio di omessa
pronuncia circa le istanze istruttorie (perizia grafica, CTU mediche, prove testimoniali e
interrogatorio formale), non indica né riporta le difese contenenti le stesse che
sarebbero state disattese, precisandone il contenuto (quali i testi e i capitoli di prova) e
la collocazione processuale, limitandosi a dedurre, quanto al giudizio di secondo grado
che “le istanze sono state tempestivamente reiterate nel giudizio di secondo grado”.
Tanto rilevato, si può ricordare come questa Corte ha avuto modo di affermare
che in tema di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità tra addebito e
recesso, rileva ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore
di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi
aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento
del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre
in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, denotando scarsa inclinazione
all’attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza; spetta
al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non sulla base di una
valutazione astratta dell’addebito, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto del fatto,
alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico della sua gravità, rispetto ad
un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro, assegnandosi rilievo alla configurazione
delle mancanze operata dalla contrattazione collettiva, all’intensità dell’elemento
intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità
di attuazione del rapporto. alla durata dello stesso, all’assenza di pregresse sanzioni, alla
natura e alla tipologia del rapporto medesimo (Cass. n. 2013 del 2012).
La Corte d’Appello, con congrua e logica motivazione ha fatto corretta
applicazione del suddetto principio, atteso che ha ritenuto particolarmente grave e tale
da ledere la fiducia del datore di lavoro, la condotta del lavoratore che, nel chiedere
ferie o permessi per festività soppresse nonché l’aspettativa non retribuita dal 16 marzo
2004 al 15 giugno 2004, non portava a conoscenza dello stesso la propria contestuale
4

Il Presidente

condizione di detenzione e la occultava per un tempo lungo di quasi sei mesi, fino alla
scoperta da parte di Poste spa, aliunde, della circostanza
10. Il ricorso deve essere rigettato.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio che liquida in euro cinquanta oltre euro tremila per compenso professionale, ed
accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 7 maggio 2013

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