Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25191 del 08/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 08/10/2019), n.25191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25701-2016 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDINZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario

della SOCIETA’ DI CARTOIARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS – SCCI SPA,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

L’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, GIUSEPPE MATANO;

– ricorrente –

contro

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE CIMINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANO

DORONZO.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 3/5/2016, ha rigettato l’appello dell’Inps contro la sentenza del Tribunale di Novara che aveva accolto l’opposizione proposta da A.F. contro l’avviso di addebito notificato in data 22/11/2012 per il pagamento di contributi dovuti alla gestione commercianti per l’anno 2005 e calcolati “a percentuale” in conseguenza dell’accertamento del maggior reddito da parte dell’Agenzia delle entrate, notificato all’ A. in data 5/11/2010;

la Corte, anzitutto, ha ritenuto che, essendo l’INPS titolare di autonomi poteri di accertamento rispetto a quelli propri dell’Agenzia delle Entrate, la prescrizione del credito relativo ai contributi dovesse decorrere anche anteriormente all’accertamento del maggior reddito da parte dell’Agenzia delle Entrate; sotto altro profilo, ha sostenuto che tale accertamento non potesse interrompere la prescrizione dei contributi, trattandosi di atto proveniente da soggetto diverso dal titolare del credito;

contro la sentenza ricorre l’INPS, anche per conto della Società di cartolarizzazione dei crediti, formulando tre motivi di censura;

resiste con controricorso l’ A.;

la proposta del relatore è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

prima dell’adunanza camerale l’ A. ha fatto pervenire alla Cancelleria di questa corte dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (“rottamazione-ten”), D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. n. 225 del 2016, avente ad oggetto l’avviso di addebito per cui è causa, nella quale è contenuto l’impegno a pagare le rate nel numero massimo previsto dalla norma, ossia in dieci rate nell’arco di cinque anni, scadenti 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno; nella dichiarazione è altresì contenuto l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la dichiarazione;

in questa ipotesi, la sorte del processo è l’estinzione, dovendo equipararsi la posizione del resistente che rende la dichiarazione di volersi avvalere della definizione agevolata a quella del ricorrente che rende la medesima dichiarazione e che, nella disciplina legislativa, comporta appunto l’estinzione del processo (Cass. 3/10/2018, n. 24083);

si tratta di un’ipotesi di estinzione ex lege cui fa riferimento l’art. 391 c.p.c., comma 1, e la cui ricorrenza è stata definita Cass. Sez. Un. 23/9/2014, n. 19980, secondo cui “L’art. 391 c.p.c., comma 1 (nel testo sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 15), alludendo ai “casi di estinzione del processo disposta per legge”, si riferisce sia alle ipotesi in cui l’estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poichè l’effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all’esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare” e, quindi facendone conseguire “che, ricorrendone i presupposti di legge e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 3, e art. 380-bis c.p.c., in entrambi i casi il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, e ricorrendo un caso di estinzione ex lege, se egli sia resistente o intimato” (Cass. n. 24083/2018);

nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, perchè tanto nel caso di rinuncia al ricorso da parte del debitore quanto in quello, come nella specie, di emersione della verificazione della fattispecie dell’art. 6, per la dichiarazione del resistente (o intimato) non si debbono regolare le spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (così ancora Cass. n. 24083/2018, cit.);

poichè la pronuncia è di estinzione, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del processo; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2019

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