Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25191 del 07/12/2016

Cassazione civile sez. lav., 07/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27364-2013 proposto da:

L.C., C.F. (OMISSIS), S.P.P., C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 103, presso lo studio dell’avvocato EMILIA RECCHI,

rappresentate e difese dall’avvocato ANDREA STRAMACCIA, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

BINFI S.P.A. c.f. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO SPALLINA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato LORENZO BOMBACCI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 577/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 05/06/2013 R.G.N. 803/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato STRAMACCIA ANDREA;

udito l’Avvocato SPALLINA LORENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 577/2013, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale, che aveva respinto la domanda proposta da L.C. e da S.P.P. avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento intimato il 18 settembre 2009 dalla Binfi s.p.a. per giustificato motivo oggettivo.

2. I lavoratori, inquadrati rispettivamente in 4^ livello e in 5^ livello, già adibiti al ristorante annesso all’albergo di proprietà della società convenuta, erano stati licenziati in conseguenza della chiusura del ristorante “à la carte”, cui la società aveva provveduto con decorrenza dall’agosto 2009 a motivo delle perdite di esercizio, disponendo il mantenimento il solo servizio bar e del servizio colazioni per i clienti dell’albergo. Nel corso delle trattative sindacali, la società Binfi aveva proposto ai ricorrenti la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro in un part-time a 24 ore settimanali con adibizione al servizio colazioni, ma l’offerta era stata rifiutata. Le nuove assunzioni part-time avevano riguardato lavoratori destinati al bar o al servizio colazioni: in particolare coloro che erano presenti al mattino si occupavano delle colazioni, mentre quelli del pomeriggio o della sera erano preposti al bar; il personale extra era stato assunto solo per far fronte ai singoli buffet, su apposita prenotazione per gruppi, con menù prefissato e senza servizio ai tavoli.

3. Tanto premesso, la Corte territoriale disattendeva i motivi di appello intesi a prospettare la praticabilità di una soluzione alternativa, che, ad avviso dei ricorrenti, il datore di lavoro avrebbe dovuto proporre prima di procedere al licenziamento, consistente nel combinare un orario in full-time includendovi sia il servizio colazioni e sia il servizio bar.

3.1. Osservava la Corte di appello, per quanto ancora rileva nella presente sede:

– che la proposta di riduzione del tempo/lavoro in part-time era inscindibilmente collegata all’impiego nel reparto colazioni, per cui il rifiuto totale di tale proposta includeva anche la collocazione oraria del part-time;

– che in ogni caso la professionalità richiesta per il servizio bar non coincide con quella occorrente per il servizio ai tavoli: infatti, mentre è ben possibile che il barman provveda a servire piatti di piccola cucina, collegati alla fornitura di bevande, non è possibile richiedere a chi possiede la professionalità del cameriere di fornire la prestazione tipica del barman, consistente nella preparazione di cocktail, servizio di caffetteria e quant’altro tipicamente proprio di questa figura professionale;

– che a non dissimili conclusioni si doveva pervenire per le cene a buffet: a parte la sporadicità, che giustificava l’assunzione di personale extra, collettivamente previsto, il buffet implicava l’abolizione del servizio al tavoli; comunque la prospettazione era nuova rispetto alla domanda introduttiva, incentrata su una indimostrata simulazione della soppressione del ristorante, tesi risultata infondata all’esito del giudizio.

4. Per la cassazione di tale sentenza i lavoratori L. e S. propongono ricorso affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la società Binfi, che ha altresì depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 2107 c.c., L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3 nella parte in cui la sentenza aveva ritenuto fondamentale per il giudizio stabilire se i licenziati avessero o meno dichiarato la disponibilità a svolgere l’orario per le colazioni, ovvero avessero comunque escluso tale evenienza, essendo per loro imprescindibile non solo il mantenimento del full-time, ma anche la collocazione della prestazione in una fascia oraria diversa da quella del servizio colazioni: non spettava ai ricorrenti stabilire come riformulare l’orario di lavoro, mentre era determinante la circostanza che fossero stati assunti altri lavoratori malgrado la possibilità di attribuire ai ricorrenti un full-time comprendente la prestazione del servizio colazioni e quella pomeridiana del servizio bar.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione del CCNL Industria Turistica Federturismo Confindustria, artt. 35, 36, 154 e 250 per non avere la Corte di appello considerato che nell’Area C, posizione C2, alla quale apparteneva la Luogo, rientra anche la figura professionale del barman, al pari dello chef de rang, mentre alla posizione C3 cui appartiene lo S.. è inquadrato anche il barista e il caffettiere, come il cameriere di sala e il demi chef de rang.

3. Il ricorso è infondato.

3.1. Secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, qui ribadito, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva è scelta riservata all’imprenditore, quale responsabile della corretta gestione dell’azienda anche dal punto di vista economico ed organizzativo, sicchè essa, quando sia effettiva e non simulata o pretestuosa, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità (v. Cass. 21121 del 2004, n. 17887 del 2007, n. 15157 del 2011, n. 7474 del 2012; Cass. S.U., n. 10144 del 2012; v. pure Cass. n. 10144 del 2012, n. 19197 del 2013, n. 24037 del 2013).

3.4. La Corte di appello, riscontrata l’effettività della causale costituita dalla chiusura del ristorante, ha esaminato puntualmente, disattendendole, le obiezioni mosse dai ricorrenti all’offerta di un orario part-time, così accreditando la tesi datoriale secondo cui l’unica alternativa occupazionale possibile per i due ricorrenti era quella di svolgere le mansioni proprie della qualifica rivestita con orario part-time, al servizio colazioni, essendo impraticabile qualsiasi altra soluzione organizzativa.

4. Il primo motivo, sebbene formulato in termini di violazione di legge, in realtà tende ad una diversa ricostruzione dei fatti, inammissibile nel giudizio di legittimità: la Corte di appello ha interpretato il comportamento assunto dai ricorrenti durante le trattative come inteso a contestare la proposta complessivamente formulata dalla parte datoriale, che comprendeva, oltre alla riduzione dell’orario di lavoro, la collocazione del part-time in fascia mattutina, ossia in orario diverso da quello che i ricorrenti osservavano per la prestazione del servizio ai tavoli del ristorante; ha quindi ritenuto che, sulla base di una ricostruzione dei fatti mai contestata nel giudizio di merito, i ricorrenti non avessero formulato richieste intese a combinare la proposta datoriale del servizio colazioni con collocazione in orario mattutino con altre prestazioni in orario pomeridiano al servizio bar. Nè i ricorrenti avevano fondato l’impugnativa giudiziale sulla mancata considerazione di una richiesta alternativa di combinazione oraria per la costruzione di un full-time: la tesi sostenuta in giudizio era intesa a prospettare la simulazione della chiusura del ristorante, ipotesi rivelatasi infondata.

4.1. Il primo motivo del ricorso per cassazione tende a prospettare la necessità che in giudizio dovesse accertarsi la “disponibilità” dei ricorrenti a mutare la collocazione dell’orario di lavoro con assegnazione al servizio colazioni invece che al servizio ristorante, ossia tende ad un accertamento che non era stato posto a fondamento della domanda introduttiva.

5. La questione, introdotta con il secondo motivo, vertente sulla fungibilità delle posizioni lavorative implica una valutazione della professionalità posseduta dagli odierni ricorrenti in relazione a quella occorrente per lo svolgimento delle funzioni di barman.

5.1. Innanzitutto, essa postula l’accoglimento del primo motivo, posto che la ritenuta indisponibilità degli odierni ricorrenti – nei termini di cui alla sentenza impugnata, non validamente censurata con il primo motivo – ad una proposta di lavoro inclusiva della prestazione al servizio colazioni rende ultroneo esaminare se un orario full-time potesse essere ricostruito dalla parte datoriale mediante inclusione della prestazione al servizio bar in orario pomeridiano.

5.2. In ogni caso, la tesi che allude alla fungibilità non attiene all’interpretazione delle declaratorie contrattuali, ma al possesso o meno da parte degli odierni ricorrenti di una professionalità che includesse la capacità di svolgere tutte le mansioni del barman.

Difatti, nessun rilievo può essere attributo al fatto che, sul piano formale, alcune tipologie di mansioni rientrino nella medesima area operativa, poichè il datore di lavoro nell’esercizio dello ius variandi deve rispettare l’omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente (cfr. Cass. n. 15010 del 2013). Anche la censura di cui al secondo motivo, sebbene apparentemente formulata in termini di violazione della disciplina contrattuale, tende ad introdurre nuovi temi di indagine in fatto, inammissibili in questa sede.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.

6.1. Sussistono i presupposti processuali (nella specie, il rigetto del ricorso) per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi professionali e in Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

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