Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25190 del 17/09/2021

Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 17/09/2021), n.25190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 11126/2016) proposto da:

C.G., (C.F.: (OMISSIS)), e G.S., (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in

calce al ricorso, dagli Avv.ti Celestino Corica, Francesco Corica, e

Nicoletta Mercati, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del

terzo, in Roma, via Alfredo Casella, n. 43;

– ricorrenti principali –

contro

T.G.B., (C.F.: (OMISSIS)) e T.G.G.,

(C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, in virtù di procura

speciale apposta in calce al controricorso, dall’Avv. Marcella

Catalano, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.

Giovanna Martino, in Roma, vicolo Orbitelli, n. 31;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 1112/2015

(pubblicata l’8 giugno 2015);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31 marzo 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria depositata dalla difesa dei

controricorrenti-ricorrenti incidentali ai sensi dell’art. 380-bis.1

c.p.c..

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato nel giugno 2006 i sigg. T.G.G. e T.G.B. convenivano in giudizio (iscritto al n. R.G. 3517/2006), dinanzi al Tribunale di Novara – sez. dist. di Borgomanero, i sigg. To.Fr., C.G. e G.S. per sentir dichiarare l’acquisto a titolo originario del diritto di servitù di passaggio attraverso i terreni identificati in N.C.T. del Comune di Pogno, al foglio (OMISSIS), mappali (OMISSIS) ed a favore dei fondi individuati nello stesso N.C.T. al foglio (OMISSIS), mappali (OMISSIS), ovvero, in subordine, per sentir ordinare la costituzione della relativa servitù coattiva in danno dei predetti convenuti, per effetto dell’interclusione dei loro fondi prima indicati.

Si costituivano in giudizio tutti i convenuti, i quali instavano per il rigetto delle pretese attoree, chiedevano che venisse ordinata la chiamata in causa del terzo R.R. (quale proprietario del terreno distinto nel N.C.T. al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS)) e proponevano anche domanda riconvenzionale diretta ad accertare e dichiarare che essi avevano la disponibilità, da oltre 30 anni, uti domini, dell’area posta a sud dei suddetti terreni intestati agli attori, con conseguente maturata usucapione di detta porzione immobiliare in loro favore. I medesimi convenuti, inoltre, invocavano, in via subordinata, di dichiarare l’acquisto per usucapione del diritto di transito pedonale e carraio sui fondi distinti nel N.C.T. al foglio (OMISSIS), mappali (OMISSIS) o, in via ulteriormente gradata, di costituire coattivamente la servitù di passaggio in loro favore sui fondi prima indicati di proprietà degli attori.

Con distinto atto di citazione notificato nel luglio 2006 gli stessi attori dell’altra causa evocavano in un secondo giudizio (iscritto al n. R.G. 3534/2006) i medesimi convenuti per l’accertamento dell’inesistenza delle servitù di passaggio da questi ultimi “rivendicate” sulla loro proprietà e, per l’effetto, chiedevano che essi venissero condannati ad astenersi dall’ulteriore utilizzo del passaggio e all’eliminazione della strada in terra battuta sui mappali (OMISSIS) dagli stessi realizzata con ripristino dello stato dei luoghi, instando, altresì, per l’accertamento della violazione delle distanze legali tra la proprietà di essi attori e quella dei convenuti, con conseguente condanna all’arretramento delle costruzioni illegittimamente edificate.

Si costituivano anche in questo secondo giudizio tutti e tre i convenuti, che resistevano, invocando il rigetto delle ulteriori avverse pretese, eccependo, altresì, l’intervenuta prescrizione delle istanze risarcitorie o di ripristino.

Previa riunione dei due connessi giudizi, disattesa l’istanza di chiamata in causa del citato terzo e disposta c.t.u., con sentenza n. 135/2012 l’adito Tribunale così provvedeva:

a) con riferimento alla causa iscritta al n. R.G. 3517/2006:

– respingeva le domane attrici e quella riconvenzionale principale di usucapione formulata dai convenuti;

– accoglieva la domanda subordinata di usucapione ordinaria della servitù di passaggio a favore dei mappali (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) proposta da C.G. e G.S. in danno dei mappali (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) di (OMISSIS);

– rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza per l’esatta determinazione catastale dell’area oggetto della servitù di passaggio;

b) con riguardo alla causa iscritta al n. R.G. 3624/2006:

– respingeva l’actio negatoria servitutis proposta dai T., nonché l’eccezione riconvenzionale di usucapione del diritto di proprietà dell’area di cui ai mappali (OMISSIS), come proposta da C.G. e G.S.;

– inibiva ai convenuti l’ulteriore occupazione di altre aree;

– rigettava l’eccezione di prescrizione sollevata da C.G. e G.S.;

– rimetteva la causa sul ruolo con separata ordinanza al fine dell’accertamento della violazione delle distanze legali, differendo alla sentenza definitiva la regolazione delle complessive spese processuali.

2. C.G. e G.S. formulavano appello avverso la citata sentenza chiedendo, con un unico motivo, la sua parziale riforma con riferimento al mancato accoglimento della loro domanda riconvenzionale di usucapione della porzione sud dei citati mappali (OMISSIS).

Si costituivano gli appellati che, oltre ad insistere per il rigetto dell’avverso gravame, proponevano appello incidentale riferito a tre motivi: – con il primo invocavano, confutando l’impugnata decisione, l’accertamento dell’usucapione della servitù in favore dei propri indicati fondi, sostenendo che il periodo ventennale era già maturato anteriormente all’interruzione del passaggio, attuato mediante la posa di un cancello, da parte degli stessi convenuti, tra il 1996 ed il 2000; – con il secondo, subordinato motivo, criticavano l’impugnata decisione nella parte in cui aveva respinto la loro ulteriore, gradata, domanda di costituzione di servitù coattiva gravante sui mappali (OMISSIS) dei convenuti e a favore dei propri di cui ai citati mappali nn. (OMISSIS), da ritenersi pacificamente interclusi” non potendo tali sedimii dei convenuti considerarsi un “cortile”; – con il terzo motivo si chiedeva la riforma della statuizione di primo grado relativamente al capo con cui era stata accolta l’avversa domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio su una stradina sterrata, di cui non era visibile il percorso né era ravvisabile l’utilità a favore dei fondi dei medesimi convenuti.

3. La Corte di Appello di Torino, decidendo su entrambi i gravami (relativi alla indicata sentenza non definitiva), respingeva integralmente quello principale ed accoglieva parzialmente quello incidentale (rigettato nel resto) e, per l’effetto, accertava e dichiarava che il terreno individuato al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS) del N.C.T. del Comune di Pogno, e quello al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS) dello stesso N.C.T., di proprietà di C.G. e G.S. erano gravati da servitù di passaggio carraio e pedonale a favore dei fondi individuati allo stesso foglio con i mappali (OMISSIS) del medesimo N.C.T. di proprietà di T.G.G. e T.G.B., condannando, altresì, questi ultimi all’eliminazione del cancello, posizionato su tale passaggio, ovvero alla consegna delle chiavi dello stesso dai due T.. Quanto alle spese, confermata nel resto l’impugnata sentenza, compensava tra le parti le spese di secondo grado nella misura del 60%, condannando gli appellanti principali a rifondere alle controparti il residuo 40%.

A fondamento dell’adottata decisione la Corte piemontese riteneva, in primo luogo, che l’infondatezza dell’appello principale derivava dalla corretta ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice al fine di escludere la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione della reclamata usucapione (sulla base delle complessive prove orali assunte); inoltre, con riferimento all’appello incidentale, riteneva di accogliere il motivo riguardante il mancato dichiarato acquisto per usucapione del diritto di servitù, il cui esercizio era stato poi impedito con l’apposizione di un cancello sul tratto interessato, poiché i presupposti richiesti dall’art. 1158 c.c., si erano già venuti a configurare prima di detta apposizione, con il conseguente assorbimento del secondo motivo riguardante la subordinata richiesta di servitù coattiva con riferimento allo stesso passaggio, respingendo, infine, il terzo motivo.

4. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, C.G. e G.S..

Si sono costituiti con controricorso – contenente anche ricorso incidentale affidato a due motivi – gli intimati T.G.B. e T.G.G..

I ricorrenti principali hanno anche formulato controricorso al ricorso incidentale.

La difesa del controricorrenti-ricorrenti incidentali ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

RICORSO PRINCIPALE.

1. Con il primo motivo i ricorrenti principali hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 1141 c.c., contestando la motivazione dell’impugnata sentenza in ordine alla non condivisibile interpretazione delle testimonianze rese nel corso dell’istruzione probatoria.

2. Con il loro secondo motivo i ricorrenti principali hanno dedotto – sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158,1074 e 1079 c.c., rappresentando che l’interruzione temporanea del passaggio era avvenuta ai sensi degli artt. 1167 e 1168 c.c., con la conseguenza che nessun termine utile all’usucapione poteva ritenersi positivamente decorso, né i sigg. T. avevano comprovato la sussistenza delle condizioni per usucapire per il periodo precedente all’apposizione del cancello, essendosi essi serviti, per esercitare il passaggio, di una strada insistente sul mappale (OMISSIS), dovendosi tener anche conto che i loro fondi individuati con i mappali (OMISSIS) terminavano con un terrapieno e non esisteva alcuna possibilità di passaggio carraio verso i fondi dei resistenti.

3. Con la terza censura i citati ricorrenti principali hanno prospettato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per nullità dell’impugnata sentenza a causa dell’asserita omessa motivazione sull’affermata sussistenza della prova ai fini del riconoscimento della servitù per usucapione in favore dei sigg. T..

RICORSO INCIDENTALE.

1. Con il primo motivo – qualificato come condizionato – del ricorso incidentale i sigg. T. hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, nella parte in cui con la sentenza impugnata, pur dandosi atto dell’accoglimento della domanda di usucapione della servitù da essi invocata attraverso i mappali nn. (OMISSIS), aveva statuito sulla natura “cortilizia” dell’area interessata dall’esercizio del passaggio, obliterando di accertare la reale situazione dei luoghi e di considerare gli elementi utili per smentire la predetta natura del sito in questione.

2. Con il secondo – non condizionato – motivo del proposto ricorso incidentale i due controricorrenti hanno dedotto – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., per non aver la Corte di appello, con l’impugnata sentenza, statuito sulla loro richiesta di riforma della decisione di prime cure con cui era stata accolta la domanda riconvenzionale di usucapione della servitù di passaggio su una strada sterrata, posta a sud dei mappali (OMISSIS), di loro proprietà, utilizzata da C.G. e G.S. per accedere ai mappali (OMISSIS), di proprietà degli stessi. A tal riguardo i ricorrenti incidentali hanno inteso ribadire il nesso di logica dipendenza tra la domanda di usucapione svolta in via principale dagli stessi – respinta nei due precedenti gradi di giudizio – e la domanda di usucapione della stradina avanzata dai medesimi C. – G., tant’e’ che questa seconda domanda era stata proposta come “subordinata” all’accoglimento della prima, ovvero a quella di usucapione della più vasta area ai mappali (OMISSIS). Pertanto, si doveva ritenere non corrispondente al vero quanto affermato nella sentenza oggetto di ricorso nella parte in cui si era ritenuto che essi ricorrenti incidentali non avevano contestato l’esistenza della stradina di cui al mappale (OMISSIS), lato sud, né l’epoca di realizzazione, né il transito su di essa affermato dal giudice (anche sotto il profilo dell’assenza di prova del requisito temporale minimo del ventennio ai fini dell’usucapione).

Esame motivi del ricorso principale.

1. Il primo motivo è inammissibile perché – sotto forma della deduzione di una violazione di legge – si deduce, in realtà, un vizio di supposta insufficienza di motivazione (non più consentito dell’art. 360 c.p.c., novellato n. 5, applicabile “ratione temporis” nel caso in questione, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata dopo l’11 settembre 2012), si sollecita una rivalutazione di merito delle risultanze delle prove orali (di cui vengono addirittura riportati stralci delle relative deposizioni dei testi nella presente sede di legittimità) per ottenere un inammissibile terzo grado di un giudizio di merito.

E’ pacifico, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte che l’eventuale prospettazione del controllo di logicità e di valutazione degli elementi istruttori del giudizio del giudice di merito alla stregua dell’esplicazione del suo prudente apprezzamento (e al di fuori delle ipotesi dell’emergenza di prove legali) non può indurre alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto.

Ed è altrettanto indubbio che, in tema di possesso “ad usucapionem”, non è censurabile in sede di legittimità – ove congruamente motivato ed immune da vizi giuridici (come nella fattispecie) – l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano, o meno, gli estremi del possesso idoneo ad usucapire (cfr. Cass. n. 11410/2010 e Cass. n. 356/2017).

2. Il secondo motivo è privo di fondamento perché, con esso, i ricorrenti, per un verso, hanno sostenuto – ponendo riferimento ad un aspetto estraneo al “thema decidendum” – che l’interruzione temporanea del passaggio avrebbe potuto legittimare l’esperimento dell’azione di spoglio, da considerarsi però inammissibile perché ultrannuale; per altro verso, con l’impugnata sentenza, è stato adeguatamente evidenziato che nel tempo anteriore all’apposizione del cancello erano già maturati tutti i requisiti previsti dall’art. 1158 c.c., adottando, al riguardo, una valutazione di merito degli esiti istruttori, anch’essa insindacabile in sede di legittimità, così venendosi a configurare come inammissibile la richiesta di risollecitazione dell’apprezzamento probatorio in proposito.

3. Pure la terza ed ultima doglianza del ricorso principale non coglie nel segno, perché, anche attraverso la sua deduzione, si contesta il merito della valutazione sulla sussistenza delle condizioni per l’usucapione, con riferimento alla quale la Corte di appello ha chiarito: da un lato, che l’interruzione del possesso non avrebbe potuto condurre alla negazione di un diritto reale già acquisito per usucapione (e, quindi, in via originaria) dagli attori anteriormente al 1996-2000; dall’altro lato, che, alla stregua della compiuta istruttoria espletata in primo grado (e, quindi, condivisa e recepita “per relationem”, senza la necessità di doverla ripercorrere), era emerso che il passaggio era stato esercitato dai danti causa degli attori sin dai primi anni del 900, senza che fosse rimasta provata alcuna idonea interruzione, cosicché all’epoca dell’installazione del cancello il diritto di usucapione era già ampiamente maturato.

Pertanto, non può ritenersi – come denunciato con il motivo in disamina – che si versi in una ipotesi di omessa motivazione sulle predette circostanze fattuali, potendo, al limite, discorrersi solo di una possibile insufficienza motivazionale, come tale, tuttavia, non più ammissibile ai sensi della nuova formulazione del n. 5 dell’art. 360 c.p.c..

Esame motivi del ricorso incidentale.

1. Il primo motivo, siccome specificamente proposto in modo condizionato, deve ritenersi assorbito per effetto dell’integrale rigetto del ricorso principale.

2. La seconda censura è priva di fondamento perché, con essa, si denuncia una supposta violazione dell’art. 112 c.p.c., rispetto ad un profilo di merito che – ad avviso dei ricorrenti incidentali – non sarebbe stato adeguatamente motivato (o, comunque, erroneamente motivato) con la sentenza di appello. Senonché, con questa deduzione, il motivo si pone al di fuori di quelli sussumibili sotto dell’art. 360 c.p.c., n. 4), potendo, al limite, i detti ricorrenti far valere eventualmente l’omesso esame di fatti ritenuti decisivi per riscontrare la loro tesi, difesa che, però, non è stata così attuata, senza tralasciare la circostanza che gli stessi T. pongono riferimento all’asserita omessa valutazione – da parte del giudice di appello – di argomentazioni operate nelle comparse conclusionali o nelle memorie di replica (munite, come è noto, solo di una funzione illustrativa delle precedenti difese) e, quindi, non alla mancata risposta su vere e proprie domande od eccezioni, solo rispetto alle quali sarebbe stata, in via potenziale, sostenibile la violazione del citato art. 112 c.p.c..

Conclusioni.

In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso principale deve essere rigettato, così come va respinto anche il secondo motivo del ricorso incidentale, nel mentre il primo motivo di quest’ultimo ricorso deve essere propriamente ritenuto assorbito, siccome formulato in via condizionata.

Stante la reciproca soccombenza delle parti, le spese del presente giudizio vanno dichiarate integralmente compensate.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia dei ricorrenti principali che di quelli incidentali (con relativo vincolo solidale), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsti per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale; dichiara assorbito il primo motivo del ricorso incidentale.

Compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia dei ricorrenti principali che di quelli incidentali, con rispettivo vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i relativi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 31 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2021

 

 

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