Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25190 del 10/11/2020

Cassazione civile sez. I, 10/11/2020, (ud. 22/09/2020, dep. 10/11/2020), n.25190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15617/2019 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Alberico

II N. 4, presso lo studio dell’avvocato Angelelli Mario Antonio, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Protezione

Internazionale Di Novara;

– intimato –

e contro

Ministero Dell’interno Commissione Territoriale Protezione

Internazionale Di Novara, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato. che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 488/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 18/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 da Dott. GORJAN SERGIO;

udito l’Avvocato.

 

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

A.M. – cittadino della (OMISSIS) – ebbe a proporre avanti il Tribunale di Torino ricorso avverso la decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Novara, che aveva rigettato la sua istanza di ottenimento della protezione in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

L’adito Tribunale ebbe a rigettare il ricorso ed il richiedente asilo gravò detta decisione avanti la Corte d’Appello di Torino, proponendo censure rispetto alle statuizioni afferenti il rigetto della richiesta di protezione sussidiaria ed umanitaria.

Il Collegio subalpino ritenne che il racconto reso dal ricorrente a giustificazione del suo espatrio non era credibile – temeva d’esser perseguitato per aver rifiutato d’aderire a culto segreto del quale era adepto suo padre -; che nello stato nigeriano di residenza non concorreva situazione socio-politica connotata da violenza diffusa e che non erano stati introdotti in causa elementi fattuali atti a consentire l’accoglimento dell’istanza di riconoscimento della protezione umanitaria.

Il A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Collegio cisalpino articolato su quattro motivi.

Il Ministero degli Interni resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Marvin A. risulta inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma ricostruita ex Cass. SU n. 7155/17.

Con il primo motivo di ricorso l’impugnante deduce violazione delle norme D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3 e art. 27 ed D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3 e art. 5, poichè la Corte piemontese non provvide ad esaminare la questione sottopostale alla luce del principio dell’onere probatorio attenuato ed ebbe a valutare la credibilità secondo i parametri di legge senza nemmeno azionare la sua facoltà officiosa di svolgere attività istruttoria al fine di meglio chiarire la situazione delineata nel narrato da lui reso.

In particolare il ricorrente lamenta che i Giudici d’appello abbiano rilevato incoerenza e contraddizioni nel suo racconto, specie con riguardo alla denominazione del culto, in effetti inesistenti poichè tale deduzione del Collegio cisalpino è fondata su l’errata valutazione e delle sue dichiarazioni e delle notizie circa il fenomeno dei culti tradizionali in Nigeria, reperibili dai siti d’informazione al riguardo specializzati.

Inoltre il Collegio subalpino, non solo, non ebbe ad approfondire adeguatamente la situazione socio-politica esistente in Nigeria, ma pure non attivò il suo potere officioso in materia istruttoria, specie per maggiormente indagare circa la pericolosità delle sette e culti nigeriani, anche in relazione alla scarsa ed inaffidabile protezione offerta dai poteri statuali.

La censura risulta generica eppertanto inammissibile, posto che il ricorrente si limita a riproporre la sua versione delle ragioni che lo spinsero ad espatriare e – in quanto vere queste – a lamentare la scarsa attenzione posta dal Collegio subalpino al fenomeno ed alla pericolosità delle sette e culti nigeriani.

Invero la Corte piemontese ha ampiamente esaminato il narrato reso dal richiedente asilo, ed esposte le ragioni in forza delle quali lo ha ritenuto non credibile, e quindi, non concorrente il pericolo che questi asseriva di correre in caso di rientro in Patria.

E ciò con puntuale richiamo alle varie dichiarazioni rese dal ricorrente nel corso del procedimento, sia amministrativo che giudiziario, e ponendo in evidenza le contraddizioni, illogicità ed inverosimilianze presenti nel racconto in relazione ai passaggi di rilievo ai fini della chiesta protezione.

Il ricorrente, di contro, si limita a riesaminare il proprio racconto per sottolineare come invece fosse coerente e credibile, contrapponendo così propria tesi alternativa alle ragioni esposte dai Giudici; in buona sostanza chiede a questa Corte di legittimità un’inammissibile valutazione circa il merito della lite.

In conseguenza alla credibilità del suo racconto il ricorrente deduce la mancata assunzione di informazioni e la violazione del principio della prova attenuata, che tuttavia conseguono a racconto ritenuto credibile, ossia uno degli indici specifici prescritti dal citato – siccome violato – D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

La Corte subalpina non ha affatto negato la rilevanza socio-politica in Nigeria dei culti e delle sette, bensì semplicemente ha rilevato come, nello specifico caso del ricorrente, ciò non aveva rilievo, poichè rimasto accertato che egli non ne era perseguitato, così escludendo il ricorrere delle situazioni disciplinate D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) b) – Cass. sez. 1 n. 10286/20 -.

Con il secondo mezzo impugnazione il ricorrente lamenta violazione delle norme D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) ed D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 8, comma 3 e art. 27, poichè il Collegio cisalpino, senza assumere adeguate informazioni, ebbe a ritenere non concorrente situazione socio-politica connotata da violenza diffusa in Nigeria.

In particolare il ricorrente richiama arresti di merito del 2013 – 2017 e rapporti redatti da Organizzazioni Internazionali, dai quali invece si ricava come detta condizione sussisteva in Nigeria.

La censura svolta appare generica eppertanto inammissibile, posto che si compendia in apodittiche affermazioni – contrarie alla statuizione adottata dalla Corte piemontese -, fondate su datati arresti giurisprudenziali afferenti – ovviamente – la specifica situazione di altri richiedenti asilo nigeriani, e su generico richiamo a rapporti redatti da Organismi internazionali senza nemmeno indicarli in modo specifico – Cass. sez. 1 n. 26728/19 -.

Viceversa il Collegio cisalpino ha puntualmente esaminata la situazione sociopolitica dell’Edo State – luogo di provenienza del ricorrente – sulla scorta di indicati rapporti aggiornati redatti da Organismi Internazionali all’uopo preposti, così escludendo il concorrere di situazione che, sulla base dell’insegnamento della Corte Europea, possa definirsi di violenza diffusa.

La critica portata dal ricorrente si riduce ad apodittica contestazione supportata con datati arresti di merito resi anteriormente alla statuizione impugnata, afferenti altre persone, e ciò in contrasto con la specifica direttiva normativa che l’esame deve esser condotto in relazione alla specifica condizione del richiedente asilo, nonchè generica – Cass. sez. 1 n. 26728/19 – enfatizzazione di passi particolari dei rapporti utilizzati dalla Corte afferenti la persistenza di criticità socio-politiche in Nigeria, pur valutate dalla Corte territoriale, che tuttavia non configurano la condizione richiesta di violenza diffusa.

Con il terzo mezzo d’impugnazione l’ A. deduce violazione dell’art. 3 CEDU e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, poichè il Collegio subalpino non ha esaminato la sua specifica condizione alla luce dell’insegnamento giurisprudenziale e normativo in tema di condizione di vulnerabilità, specie con riguardo ai traumi somatici e psicologici patiti in ragione della sua vicenda personale in Nigeria ed in Libia.

Inoltre la Corte territoriale non avrebbe effettuata adeguata comparazione tra la sua attuale situazione e quella ipotizzabile in caso di rimpatrio alla luce dei dati fattuali lumeggianti in suo inserimento sociale in Italia ed alla situazione caratterizzata da diffusa violazione dei diritti umani in Nigeria.

L’argomento critico esposto s’appalesa inammissibile poichè non si confronta effettivamente con l’argomentazione svolta dal Collegio piemontese a suffragio della sua statuizione sul punto, bensì si limita a riproporre la propria tesi alternativa, già sviluppata in sede d’appello e confutata dalla Corte di merito. Difatti i Giudici d’appello hanno sottolineato come, in dipendenza della non credibilità del narrato,. reso dal richiedente asilo, viene meno lo scenario dal quale questi ricava sua condizione di vulnerabilità – abbandono della famiglia e minaccia alla sua vita -, mentre in ordine al radicamento in Italia la Corte subalpina rimarca come, nonostante l’asserito apprendimento della lingua italiana, ancora in sede d’appello, il ricorrente chiese d’esser sentito con l’ausilio d’interprete e come tutte le esperienze lavorative indicate risultavano espletate nell’ambito del circuito dell’accoglienza, sicchè nulla indicavano circa il dedotto radicamento.

Inoltre la Corte distrettuale ha preso partitamente in esame la condizione psicosomatica del ricorrente, con puntuale riferimento alla documentazione medica depositata, mettendo in rilievo la non gravità delle patologie riferite e l’assenza di elementi per ritenerle ancora in atto ed abbisognevoli di cure.

La Corte territoriale, poi, ha valutato anche le traversie riferite siccome patite durante il periodo di permanenza in Libia, rilevando che questo si configura quale mero Paese di transito verso il quale il richiedente asilo non sarà ricondotto. Dunque la Corte subalpina risulta aver puntualmente espletata la chiesta comparazione ai fini della domanda di protezione umanitaria, che il ricorrente contesta poichè semplicemente sgradita.

A fronte di detta puntuale ed articolata motivazione il ricorrente si limita a ribadire la veridicità del suo narrato e porre in risalto nuovamente gli altri dati fattuali puntualmente esaminati dalla Corte o richiamare genericamente situazioni di criticità relative alla situazione socio-politica nigeriana.

Con la quarta ragione di doglianza il ricorrente rileva violazione dell’art. 10 Cost., poichè si rifiuta lo status di rifugiato a persona cui non vengono garantite nel suo Paese d’origine le libertà democratiche tutelate dalla Costituzione italiana.

La censura – a parte le imprecisioni circa il provvedimento impugnato s’appalesa inammissibile poichè il ricorrente non precisa quando e come la questione fu sottoposta al Giudice d’appello.

Inoltre non va obliato che la normativa in tema di protezione internazionale – cui si riferiscono i precedenti motivi d’impugnazione – rappresenta il pieno compimento del dettato costituzionale, sicchè una volta esclusa l’applicazione degli istituti previsti dalla legge non concorre spazio alcuno di applicazione diretta del disposto costituzionale.

Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusone delle spese di questo giudizio di legittimità in favore dell’Amministrazione resistente, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2020

 

 

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