Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25190 del 07/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 07/12/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 07/12/2016), n.25190

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3253-2011 proposto:

MASTER S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BOGGIA, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA MARRA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 54/2010 della. CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata 02/02/2010 r.g.n. 400/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- G.S., dipendente della (OMISSIS) come commessa addetta al negozio di (OMISSIS) venne inviata presso altro negozio della medesima ditta sito in (OMISSIS) per sostituire dipendenti in ferie. In data 27 giugno 2004 venne licenziata per giustificato motivo oggettivo determinato dalla chiusura del negozio di Via Tiburtina. Intanto era stato stipulato contratto di affitto d’azienda del negozio di (OMISSIS) e di numerosi altri in favore della U-Company Spa (successivamente incorporata dalla Master Spa).

Con ricorso di primo grado la G. sostenne che, essendo di fatto inserita nel negozio di (OMISSIS), sarebbe dovuta transitare presso l’affittuario e che, essendo stata coinvolta in un licenziamento collettivo non attuato secondo la prevista procedura, il medesimo doveva essere considerato illegittimo, con ogni conseguenza di cui all’art. 18 St. lav. applicabile alla fattispecie.

Il Tribunale rigettò il ricorso, ritenendo giustificata la temporaneità della presenza della G. nel negozio di (OMISSIS) e, quindi, giustificata la tesi datoriale di considerarla licenziata per giustificato motivo oggettivo, stante la chiusura del punto vendita di Via Tiburtina cui era addetta.

Interposto gravame dalla lavoratrice, la Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 2 febbraio 2010, ritenendo che il primo giudice avesse trascurato la domanda reintegratoria della G. formulata nei confronti della cessionaria, accertata l’illegittimità del licenziamento intimato dalla cedente (OMISSIS), ha ordinato alla Master Spa di reintegrarla nel posto di lavoro, oltre alle pronunce patrimoniali conseguenziali.

Per quanto qui rileva la Corte territoriale ha ritenuto che, una volta accertata l’illegittimità del licenziamento, destinataria di detti provvedimenti giudiziali dovesse essere la cessionaria Master Spa in quanto, dall’analisi del contratto di affitto d’azienda, emergeva che “lungi dal trattarsi di un singolo ramo”, in realtà l’affitto aveva avuto ad oggetto “l’intero compendio aziendale”.

2.- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Master Spa in liquidazione con cinque motivi. Non ha svolto attività difensiva G.S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3.- Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la sentenza impugnata posto a fondamento della decisione una circostanza costituente elemento costitutivo della pretesa oggetto del giudizio diversa da quella pacificamente assunta dalle parti e rappresentata dall’essere stato affittato un ramo d’azienda e non l’intera azienda della (OMISSIS).

Con il secondo motivo si denuncia violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum di cui agli artt. 434 e 437 c.p.c. per avere la Corte di Appello posto a base della decisione una circostanza e una fattispecie giuridica diversa da quella affermata nella sentenza di primo grado, in assenza di qualsiasi richiesta in tal senso formulata nell’atto di appello, che anzi aveva posto a base degli argomenti difensivi l’assunto affermato nella decisione di primo grado.

I motivi, che vanno trattati congiuntamente in quanto denunciano pretesi errores in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, non possono trovare accoglimento.

In particolare il vizio di ultra ed extra petizione ricorre solo quando il giudice pronunzia oltre i limiti delle domande e delle eccezioni non rilevabili d’ufficio fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all’oggetto del giudizio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, mentre al di fuori di tali specifiche previsioni il giudice, nell’esercizio della sua potestas decidendi, resta libero di individuare l’esatta natura dell’azione e di porre a base della pronunzia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle all’uopo prospettate, in quanto ciò attiene all’obbligo inerente all’esatta osservanza della legge, che il giudice, a mente dell’art. 113 c.p.c., deve conoscere e applicare (per tutte v. Cass. n. 25140 del 2010 e Cass. n. 12943 del 2012).

Parimenti anche il giudice d’appello ha l’obbligo di rilevare d’ufficio l’esistenza di una norma di legge idonea ad escludere, alla stregua delle circostanze di fatto già allegate ed acquisite agli atti di causa, il diritto vantato dalla parte, senza che su tale obbligo possa esplicare rilievo la circostanza che, in primo grado, le questioni controverse abbiano investito altri e diversi profili di possibile infondatezza della pretesa in contestazione e che la statuizione conclusiva di detto grado si sia limitata solo a tali diversi profili, atteso che la disciplina legale inerente al fatto giuridico costitutivo del diritto è di per se sottoposta al giudice di grado superiore, senza che vi ostino i limiti dell’effetto devolutivo dell’appello;

inoltre, a norma dell’art. 342 c.p.c., il giudizio di appello, pur limitato all’esame delle sole questioni oggetto di specifici motivi di gravame, si estende ai punti della sentenza di primo grado che siano, anche implicitamente, connessi a quelli censurati, derivandone che non viola il principio del tantum devolutum quantum appellatum il giudice di appello che fondi la propria decisione su ragioni diverse da quelle svolte dall’appellante nei suoi motivi, ovvero esamini questioni non specificamente da lui proposte o sviluppate, le quali però appaiano in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte nei motivi stessi, e come tali comprese nel thema decidendum (Cass. n. 7789 del 2011; conf. Cass. n. 1377 del 2016).

Orbene secondo questa Corte l’interpretazione della domanda, così come del contenuto dell’impugnazione, spetta innanzi tutto al giudice del merito, cui compete valutare se una certa pretesa sia stata avanzata – e sia quindi compresa nel thema decidendum anche ai fini di quanto devoluto in grado d’appello attenendo al momento logico relativo all’accertamento in concreto della volontà della parte, con conseguenti limiti del sindacato in sede di legittimità (Cass. n. 2630 del 2014; Cass. n. 7932 del 2012; Cass. n. 17451 del 2006; Cass. n. 8953 del 2006).

Nella specie l’interpretazione offerta dalla Corte fiorentina alla materia del contendere non risulta adeguatamente censurata atteso che parte ricorrente si è limitata a riportare meri stralci del ricorso introduttivo del giudizio nonchè dell’atto di appello, con difetti di autosufficienza dei motivi tanto più gravi allorquando si tratta di interpretare atti processuali nel loro complessivo contenuto per verificare l’estensione delle domande e dei motivi di impugnazione.

Invero l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo (Cass. SS.UU. n. 8077 del 2012), presuppone comunque l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque, esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (cfr. Cass. n. 18037 del 2014; Cass. n. 17523 del 2009; Cass. n. 4840 del 2006; Cass. n. 1221 del 2006). In particolare la parte ricorrente è tenuta ad indicare gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame, affinchè il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari a individuare la dedotta violazione processuale (cfr. Cass. n. 6225 del 2005; Cass. n. 9734 del 2004).

Pertanto, sia nel caso di pretesa violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. n. 8008 del 2014; Cass. n. 21397 del 2014; Cass. n. 18 del 2015) così come laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del tantum devolutum quantum appelatum, è necessario, ai fini del rispetto del principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non – come nella specie – genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio nonchè quelli dell’atto d’appello (da ultimo Cass. n. 11738 del 2016, conf. a Cass. n. 23420 del 2011).

4.- Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e ss. contestando l’interpretazione offerta dalla Corte territoriale al contratto di fitto d’azienda.

Con il quarto motivo si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa il fatto che la stessa sentenza rileva che la G. era addetta ad un punto vendita non oggetto di cessione, eppure afferma che venne ceduta l’intera azienda.

I motivi, che possono essere trattati congiuntamente in quanto censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto che il contratto di affitto riguardasse l’intera azienda e non un suo ramo, sono infondati.

Come noto, infatti, l’interpretazione di un atto negoziale è riservata all’esclusiva competenza del giudice del merito (tra le recenti v. Cass. n. 8586 del 2015; in precedenza, ex multis, cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006), con una operazione che si sostanzia in un accertamento di fatto (tra le tante, Cass. n. 9070 del 2013).

Le valutazioni del giudice di merito in ordine all’interpretazione degli atti negoziali soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente (ex plurimis, Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003).

Inoltre, sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione – ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito – non potendo le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000).

Orbene, nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale che si esprime con una motivazione congrua, connotata da logicità e completezza, non sono stati evidenziati da parte ricorrente obiettive deficienze o contraddittorietà dirimenti del ragionamento svolto dal giudice di merito, ma la società, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole.

Ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo negoziale non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10131 del 2006). Infatti il ricorso in sede di legittimità – riconducibile, in linea generale, al modello dell’argomentazione di carattere confutativo – laddove censuri l’interpretazione del negozio accolta dalla sentenza impugnata, non può assumere tutti i contenuti di cui quel modello è suscettibile, dovendo limitarsi ad evidenziare l’invalidità dell’interpretazione adottata attraverso l’allegazione (con relativa dimostrazione) dell’inesistenza o dell’assoluta inadeguatezza dei dati tenuti presenti dal giudice di merito o anche solo delle regole giustificative (anche implicite) che da quei dati hanno condotto alla conclusione accolta, e non potendo, invece, affidarsi alla mera contrapposizione di un risultato diverso sulla base di dati asseritamente più significativi o di regole di giustificazione prospettate come più congrue (in termini: Cass. n. 18375 del 2006; conforme, più di recente, Cass. n. 12360 del 2014).

5.- Con il quinto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. per avere la sentenza impugnata affermato che il rapporto di lavoro della G. era ceduto ex lege nonostante che la stessa non fosse addetta ad un punto vendita non compreso nella cessione.

La doglianza è priva di pregio perchè non coglie l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata che non sta nell’adibizione della G. ad un ramo d’azienda ceduto bensì nel fatto, ritenuto accertato dalla Corte di Appello, che la Master Spa è subentrata nell’intera azienda ceduta e quindi anche nella titolarità della posizione lavorativa della dipendente reintegrata.

6.- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Nulla per le spese in difetto di costituzione dell’intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA