Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2519 del 31/01/2017
Cassazione civile, sez. II, 31/01/2017, (ud. 27/09/2016, dep.31/01/2017), n. 2519
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –
Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28003-2012 proposto da:
H.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato LAURA TRICERRI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIO ABEATICI;
– ricorrente –
e contro
P.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 349/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 15/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
27/09/2016 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PRATIS Pierfelice, CHE HA CONCLUSO PER L’IMPROCEDIBILITA’, IN
SUBORDINE, PER IL RIGETTO DEL RICORSO.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dell’8-10-2001 H.R. conveniva dinanzi al Tribunale di Trieste P.C., al fine di sentir accertare l’inesistenza di ogni diritto del convenuto sul bene in PT (OMISSIS), casa e corte, ordinandosi al medesimo di non accedere alla proprietà H. e di restituire la porzione utilizzata e le chiavi del cancello.
Nel costituirsi, il P. contestava la fondatezza della domanda, chiedendo in via riconvenzionale di accertare che il confine tra la particella (OMISSIS)- H. e la particella (OMISSIS) di parte convenuta era costituito dall’orlo di marciapiede rivestito di porfido, antistante la casetta attorea, e che la proprietà del settore controverso era stata comunque acquisita dal convenuto per usucapione.
Con sentenza in data 39-6-2009 il Tribunale adito rigettava la domanda attrice ed accoglieva, invece, la riconvenzionale, dichiarando che la particella catastale (OMISSIS) si estendeva nel suo lato a monte sino all’orlo del marciapiede in porfido antistante la casa dell’attore; marciapiede che segnava il confine con la proprietà di quest’ultimo.
Avverso la predetta decisione proponeva appello l’attore.
Con sentenza in data 15-6-2012 la Corte di Appello di Trieste, nel rilevare che il giudice di primo grado aveva correttamente qualificato la domanda come di rivendicazione, e che l’attore non aveva fornito la prova rigorosa della proprietà della porzione di terreno in questione, rigettava il gravame.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso H.R., sulla base di un unico motivo.
P.C. non ha svolto attività difensive.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l’unico motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo e la conseguente incongruità della motivazione “in ordine alla corretta qualificazione della domanda ed all’assoluzione del richiesto onere probatorio, in violazione degli artt. 948, 949 e 950 c.c. e dei principi in materia di onere della prova e dei canoni ermeneutici legali”.
2) Il ricorso è improcedibile.
Il ricorrente ha espressamente dichiarato, a pagina 1 del ricorso, che la sentenza della Corte d’Appello di Trieste era stata notificata il 5-10-2012. Egli, tuttavia, si è limitato a produrre copia autentica della sentenza impugnata, non accompagnata dalla relata di notificazione, in violazione di quanto stabilito, a pena d’improcedibilità del ricorso, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, dal quale non vi è ragione di discostarsi, la previsione – di cui al citato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al comma 1 stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale -, della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve. Pertanto, nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare detta declaratoria soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2, applicabile estensivamente, purchè entro il termine di cui dell’art. 369 c.p.c., comma 1, (v. per tutte Cass. S.U. 16-4-2009 n. 9005).
Poichè il P. non ha svolto attività difensive, non vi è pronuncia sulle spese.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017