Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2519 del 05/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2519 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 8192-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente contro
PREGNOLATO PAOLO;

– intimato avverso la sentenza n. 29/01/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di BOLOGNA del 16.12.2010, depositata 1’8/02/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/01/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Data pubblicazione: 05/02/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto: Riassunzione del processo

1. La Agenzia
ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell’Emilia Romagna 29/11/11
del 8 febbraio 2011 che nel dichiarare
inammissibile l’atto di riassunzione del processo a seguito della sentenza della Cassazione
6265/2007 dichiarava la “conseguente salvezza della sentenza di primo grado 475/10/99
della CTP di Bologna”.

2. Il contribuente non si è costituito in giudizio.

3. Il ricorso deve essere accolto essendo pacifico nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. da
ultimo la sentenza n. 16689 del 3 luglio 2013) che nel giudizio tributario, a norma dell’art. 392
cod. proc. civ., alla riassunzione della causa avanti al giudice di rinvio può provvedere
disgiuntamente ciascuna delle parti, configurandosi essa non come atto di impugnazione, ma come
attività di impulso processuale, che coinvolge gli stessi soggetti che sono stati parte nel giudizio di
legittimità; ne consegue che, ove nessuna delle parti si sia attivata per la riassunzione (o abbia
proposto una riassunzione inammissibile) , il processo si estingue, determinando, con riguardo al
giudizio tributario, la definitività dell’avviso di accertamento, che ne costituiva l’oggetto (e non la
reviviscenza della sentenza di primo grado)

Pqm
La Corte accoglie il riscorso. Cassa la sentenza impugnata nella parte in cui dichiara la
“conseguente salvezza della sentenza della ctp di Bologna 475/10/1999
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 2 gennaio 2013
e relatore
Il presi

Reg. Gen. 8192/2012
RICORRENTE: AGENZIA DELLE ENTRATE
INTIMATO: Paolo Pregnolato

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